IL DIRETTORE REGIONALE

Richiamata la Determinazione direttoriale n. DI/64 del 05.08.2005, pubblicata sul B.U.R.A. n. 9 straordinario del 31.08.2005 avente ad oggetto: “DOCUP Abruzzo 2000-2006 - obiettivo 2 - Programma Quadro per lo svolgimento delle attività produttive 2000-2006: Progetti PIT approvazioni bandi e impegno della spesa per gli ambiti di Teramo, Chieti, Lanciano e Vasto”;

Richiamato in particolare, l’art. 6 della Normativa di attuazione approvata con la citata Determinazione direttoriale n. DI/64 del 05.08.2005, avente la rubrica “Modalità di presentazione della domanda”, che, al comma 5, prevede che la domanda deve essere corredata, tra gli altri documenti, da “visura camerale dell’impresa richiedente anche in copia” e, all’ultimo comma, stabilisce che “la mancanza e/o l’incompletezza della documentazione sopra descritta …omissis… comporteranno l’esclusione della domanda dalla graduatoria di cui al successivo art. 7”;

Richiamata la Determinazione direttoriale n. Dl/69 del 13.06.2006, pubblicata sul B.U.R.A. n. 3 straordinario del 05.07.2006, avente ad oggetto “DOCUP Abruzzo 2000-2006 - Obiettivo 2 - Asse 2 - Misura 2.1.1 - Azione 2.1.1.b “Beni materiali e immateriali dei Progetti Integrati Territoriali - Seconda triennalità. Approvazione graduatorie”;

Considerato che l’A.P.I. - Associazione Piccole e Medie Imprese - della Provincia di Teramo, in persona del Presidente pro tempore ha inviato un “Atto stragiudiziale di diffida” datato 04.08.2006, acquisito al protocollo della Direzione Attività Produttive n. 10855/DI del 09.08.2006, con cui, premesso che con la Determinazione direttoriale di cui sopra “... numerose imprese teramane sono state escluse dai benefici in quanto, per come si è appreso informamente o si è avuto modo di intuire (giacché il provvedimento non contiene alcuna motivazione in merito,) avrebbero allegato alla domanda di partecipazione il “certificato di iscrizione” alla C’. C’.I.A.A. anziché la semplice “visura” e ritenuto che la “Regione Abruzzo abbia il dovere di procedere, in via di autotutela alla revoca e/o modifica del provvedimento sopra indicato, ammettendo le imprese che hanno corredato la domanda con il certificato della C. C.I.A.A. in luogo della visura”, ha avvertito che “decorso inutilmente il termine di 30 giorni dal ricevimento del presente atto, le imprese associate escluse promuoveranno le più opportune azioni giudiziarie, incluse quelle risarcitorie”;

Rilevato che nell’“Elenco degli esclusi” dell’Ambito di Teramo allegato alla citata Determinazione direttoriale n. DI/69 del 13.06.2006 risultano numerose esclusioni per mancanza di visura camerale e constatato che la Commissione di valutazione incaricata di valutare le pratiche relative all’azione 2.l.l.b) di cui all’Ambito Teramo ha determinato di escludere i soggetti che hanno presentato certificazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. in luogo della visura camerale;

Rilevato, inoltre, che, con riguardo agli altri bandi approvati con la Determinazione direttoriale n. DI/64 del 05.08.2005, le relative Commissioni di valutazione non hanno determinato di escludere i soggetti che hanno presentato il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. in luogo della visura camerale;

Considerato che la Direzione Attività Produttive ha chiesto all’Avvocatura regionale di esprimere parere in ordine alle questioni giuridiche oggetto del citato atto di diffida dell’A.P.I. della Provincia di Teramo;

Visto il parere reso in via informale dall’Avvocatura regionale (All. A) datato 16.08.2006 e acquisito al protocollo della Direzione Attività Produttive n. 11212 del 17.08.2006, nonché riformulato e trasmesso formalmente formalmente con nota prot. n. 7710 ag 48/06 dell’11.09.06, acquisita al protocollo n. 12542/DI in data 15.09.06 (All. 2) che ha evidenziato che:

-    le visure “pur contenendo le stesse notizie, differiscono dai certificati in quanto sono prive della firma del funzionario camerale, di timbri e bolli e quindi non hanno valore legale, ma costituiscono esclusivamente semplice informazione. Possono, per questo, essere rilasciate anche da terminali non presidiati (Sportello Telematico) su carta o su supporto informatico”;

-    i certificati di iscrizione, invece, “hanno valenza probatoria su quanto risulta depositato e iscritto nel registro delle imprese” e presentano, dunque, un quid pluris rispetto alle prime;

Considerato che nel parere formulato si sottolinea, in sintesi, che nonostante, per il rispetto letterale delle prescrizioni del bando si sia applicata la sanzione espulsiva nei confronti di quelle imprese che, anziché presentare la visura camerale, hanno prodotto il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. nella eventuale incertezza interpretativa deve essere favorita, anche nell’ottica della più ampia partecipazione di concorrenti, concretante esplicazione dell’interesse pubblico, una interpretazione meno restrittiva delle stesse senza ledere, ed aderente a diritto, assicurando, comunque, la par condicio tra i concorrenti;

Ritenuto, pertanto, fondato il dubbio di non conformità con le previsioni del bando delle esclusioni disposte nell’Ambito di Teramo nei confronti dei soggetti che hanno presentato certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. in luogo della visura camerale, in quanto appare non sussistere un’ipotesi di “mancanza e/o incompletezza della documentazione”, avendo la certificazione della C.C.I.A.A. il medesimo contenuto della visura, con maggiore efficacia probatoria;

Rilevata l’esigenza di evitare probabili, se non certe, impugnazioni in sede giurisdizionale, con probabile soccombenza, anche in fase cautelare, della Regione Abruzzo, uniformando, nel contempo, l’azione amministrativa su tutto il territorio regionale;

Considerato che la succitata Commissione di valutazione incaricata di valutare le istanze relative all’azione 2.l.l.b) di cui all’Ambito Teramo all’uopo interpellata da questa Direzione, (come rilevasi dai verbali di seduta rispettivamente del 6.09.06 - 13.09.06 e del 23.09.06, nel ritenere fondate e condivisibili le argomentazioni dell’Avvocatura regionale ha proceduto al riesame delle esclusioni disposte nell’Ambito di Teramo per le motivazioni in questione riformulando nuova graduatoria comprensiva dei soggetti, precedentemente esclusi che avevano presentato certificazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. in luogo della visura camerale;

Viste le graduatorie rimesse a questa Direzione, dalla competente Commissione di valutazione relative all’Ambito di Teramo con nota di trasmissione del 18.09.2006 acquisita al protocollo di questa Direzione in data 19.09.2006 al n. 12821 di prot. (in particolare: “Elenco delle istanze ammesse e finanziabili”, “Elenco delle istanze ammesse a finanziamento con indicazione delle difformità e delle integrazioni necessarie” e “Elenco delle istanze escluse con sintetica motivazione” riformulate alla luce delle suesposte motivazioni:

Ritenuto, pertanto, necessario disporre con effetto immediato, la modifica della propria Determinazione n. 01/69 del 13.06.2006, limitatamente alla parte relativa all’Ambito di Teramo riapprovando le relative graduatorie a seguito delle considerazioni di cui sopra;

Vista la L.R. 14/09/1999, n. 77;

DETERMINA

per le motivazioni che si intendono qui di seguito integralmente riportate ed approvate,

1)   prendere atto delle valutazioni e delle graduatorie degli interventi, relativamente al DOC.U.P. Abruzzo 2000-2006 - Obiettivo 2 - Asse 2 - Misura 2.1.1 - Azione 2.1.1.b “Beni materiale e immateriali” dei Progetti Integrati Territoriali, seconda triennalità, limitatamente all’ambito di Teramo, rassegnate dalla Commissione Tecnico-Scientifica in data 19.09.2006, riformulate per le motivazioni in premessa specificate, consistenti in: “l’elenco delle istanze ammesse e finanziabili, l’elenco delle istanze ammesse a finanziamento con indicazione delle difformità e delle integrazioni necessarie e l’elenco delle istanze escluse con sintetica motivazione;

2)   di disporre, con effetto immediato, la modifica della Determinazione direttoriale n. DI/69 del 13.06.2006, limitatamente alla parte relativa all’ambito di Teramo, mediante l’integrazione delle relative graduatorie in essa contenute, cosi come riformulate, a seguito del riesame delle esclusioni in precedenza disposte, dalla competente commissione di valutazione, che, ricomprese negli allegati 1, 2 e 3, e rispettivamente: l’“Elenco ordinato Ammessi e Finanziabili”, l’“Elenco degli Ammessi a Finanziamento con indicazione delle difformità e delle integrazioni necessarie” e l’“Elenco Esclusi” dell’Ambito di Teramo), formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

3)   di dare atto che la suddetta modifica non inficia il restante deliberato della Determinazione direttoriale n. DI/69 del 13.06.2006, che rimane pertanto inalterato;

4)   di precisare che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Capo dello stato, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. dalla data della sua pubblicazione sul B.U.R.A.

5)   di disporre la pubblicazione integrale ed urgente della presente Determinazione direttoriale sul B.U.R.A;

6)   di comunicare la presente Determinazione all’Autorità di Gestione del DOCUP 2000-2006;

7)   di comunicare la presente Determinazione alla FI.R.A. s.p.a.;

il direttore regionale

Dott. Alfredo Moroni

Seguono allegati