IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   DI RINNOVARE, al Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti Via S.P. Pedemontana – Lanciano (CH) ai sensi dell’art. 208, comma 12, del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, l’autorizzazione concessa con ORD. N. 73 del 04.09.2001 avente per oggetto: “l’esercizio di una Piattaforma di tipo “A” ubicata in località Cerratina – Lanciano (CH), così come rettificato con integrazione dei codici CER con Determinazione N. DN7/03 del 17.01.2006, identificata sulla particella catastale n. 4044 del foglio di mappa n. 57 del comune di Lanciano, con una capacità lavorativa e/o di selezione dei rifiuti pari a 4000 t/anno;

2)   DI STABILIRE che la validità del presente provvedimento,  è fissata in anni dieci dalla data di adozione del provvedimento stesso ed è rinnovabile nelle forme e le modalità previste dall’art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000 e s.m.i.

3)   DI STABILIRE, altresì, che i CER ammissibili all’impianto risultano analiticamente riportati nell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sostituendo, pertanto, quanto precedentemente autorizzato con autorizzazione reg.le n. 73 del 04.09.2001 e Determinazione n. DN7/03 del 17.01.2006, limitatamente ai CER, confermando, per quanto applicabili, le ulteriori condizioni e prescrizioni riportate nei citati provvedimenti autorizzativi;

4)   DI OBBLIGARE, ai sensi di quanto stabilito nella nota A.R.T.A.- Dipartimento Prov.le di Pescara n. 5053 del 30.08.2006, citata in premessa,  all’adempimento delle prescrizioni di seguito riportate:

1)             Completamento della recinzione perimetrale lato nord, in corrispondenza degli stoccaggi dei cumuli di vetro, alluminio e plastica.

2)             Potenziamento della capacità di stoccaggio delle acque di piazzale, mediante la realizzazione di un’altra idonea vasca a tenuta in adiacenza a quella esistente e ad essa collegata, al fine di evitare eventuali tracimazioni delle acque sopra citate in corpi idrici e/o suolo.

3)             Separazione fisica, mediante l’utilizzo di setti separatori, delle aree di stoccaggio dei rifiuti depositati nel piazzale aziendale.

4)  Rispetto costante di tutte le condizioni e le prescrizioni previste nel disposto autorizzatorio relativo all’Ordinanza n. 073 del 4 settembre 2001.

5)   DI STABILIRE che le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all’osservazione dei seguenti principi generali:

-    le fasi di smaltimento dei rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli sotto il profilo igienico-sanitario per la incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l’integrità dell’ambiente naturale, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-    devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

-    le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

-    deve essere evitato lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate;

6)   DI RICHIAMARE il Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti - Lanciano, autorizzato, al rispetto degli obblighi e prescrizioni previsti dall’art. 187 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi), dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registri di carico e scarico) del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Chieti e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Pescara, una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

7)   DI OBBLIGARE il Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti - Lanciano – (CH), al pieno rispetto degli ulteriori obblighi, adempimenti e disposizioni, riportati nella Ordinanza n. 73 del 04.09.2001, per l’esercizio della piattaforma di tipo “A” ubicata in località Cerratina del Comune di Lanciano;

8)   DI OBBLIGARE il Consorzio al pieno rispetto dei contenuti della Delibera di Giunta Regionale n. 1089 del 04.11.2005 avente per oggetto “Artt. 28 e 29 della Legge Regionale 28.04.2000 n. 83 e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani prodotti nella Regione. Indirizzi regionali per l’esercizio delle funzioni attribuite per gli Enti locali e per le attività di controllo”, e di quelli stabiliti dalla L.R. n. 27 del 09.08.2006;

9)   DI OBBLIGARE il Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti - beneficiario della presente autorizzazione, a produrre  apposita “garanzia finanziaria” ai sensi dell’art. 208, comma 11, lett. g) e della D.G.R. N. 132 del 22.02.2006;

10) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti dall’art. n. 208, comma 13) del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152;

11) DI TRASMETTERE  copia del presente provvedimento al Comune di Lanciano (CH) all’Amministrazione Prov.le di Chieti, all’A.R.T.A. Dipartimento Prov.le di Chieti, all’A.R.T.A. - Direzione Centrale di Pescara ed all’Albo nazionale gestori ambientali presso la C.C.I.A.A. di L’Aquila;

12) DI NOTIFICARE, ai sensi di Legge, il presente provvedimento al Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti – Via S.P. Pedemontana, Loc. Cerratina – 66034 Lanciano (CH);

13) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini