Il dirigente del servizio

Omissis

DETERMINA

La ditta Marano Pietro s.r.l. Unipersonale, con sede legale in Montorio al Vomano (TE) via Risorgimento 51, è autorizzata all’apertura di una cava di ghiaia in località “Spinaci” nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) distinta in catasto al foglio n 37 particelle nn. 197, 198, 199 e foglio 43 particelle nn. 249 e 482, alle seguenti norme e condizioni;

Articolo 1

Devono essere osservate le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n.204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.

Articolo 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.

Articolo 3

L’autorizzazione è valida per anni 2 (due) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data e potranno essere concessi ulteriori 90 giorni per giustificati motivi.

Al Servizio Attività Estrattive e Minerarie deve essere inviata la denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59 nonché idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.

La presente Determina si intende decaduta qualora non sia pervenuta la denuncia di esercizio di inizio lavori entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni.  

Articolo 4

Il deposito cauzionale a garanzia dei lavori di ripristino ambientale nella misura di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) è stata presentata con polizza fidejussoria n. Z021780 stipulata con la compagnia Zurich, agenzia di Teramo, in data 12.07.2006;

Articolo 5

Devono essere forniti al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite.

Articolo 6

La ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge e alle seguenti prescrizioni:

1)   Prima dell’inizio dei lavori di coltivazione deve essere presentata una planimetria catastale aggiornata dell’area interessata contenente l’ubicazione dei termini lapidei di delimitazione dell’area di cava con le rispettive monografie.

2)   Lo scavo deve mantenere la distanza di rispetto, prescritta dal Comune, dai fabbricati con la salvaguardia sia del tracciato stradale indicato in catasto che quello esistente;

3)   Il materiale utilizzato per il riempimento deve essere di natura vegetale e comunque non ricompreso nell’elenco di cui al D.L.vo n.22/97 (Decreto Ronchi) e successive modifiche ed integrazioni;

Articolo 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva;

Articolo 8

La quantità media estraibile annualmente è di circa mc. 14.530 e complessivamente mc. 29.060 per l’intera durata dell’attività.

Articolo 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici:

a) escavatore;     b) pala meccanica;      c) autocarri.

Articolo 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E” art.6 L.R. 67/87;

Articolo 11

La presente Determina deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata all’esercente nei modi consentiti dalla legge.

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ezio Faieta