Il
dirigente del servizio
Omissis
DETERMINA
La
ditta Marano Pietro s.r.l. Unipersonale, con sede legale in Montorio al Vomano
(TE) via Risorgimento 51, è autorizzata all’apertura di una cava di ghiaia in
località “Spinaci” nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) distinta in catasto
al foglio n 37 particelle nn. 197, 198, 199 e foglio 43 particelle nn. 249 e
482, alle seguenti norme e condizioni;
Articolo
1
Devono
essere osservate le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera
della Giunta Regionale n.204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni
approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile
dell’Ufficio Cave e Torbiere.
Articolo
2
La
zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi
sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.
Articolo
3
L’autorizzazione
è valida per anni 2 (due) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre
l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data
e potranno essere concessi ulteriori 90 giorni per giustificati motivi.
Al
Servizio Attività Estrattive e Minerarie deve essere inviata la denuncia di
inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59 nonché idonea
documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.
La
presente Determina si intende decaduta qualora non sia pervenuta la denuncia di
esercizio di inizio lavori entro il termine massimo di 180 (centottanta)
giorni.
Articolo
4
Il
deposito cauzionale a garanzia dei lavori di ripristino ambientale nella misura
di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) è stata presentata con polizza
fidejussoria n. Z021780 stipulata con la compagnia Zurich, agenzia di Teramo,
in data 12.07.2006;
Articolo
5
Devono
essere forniti al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e
controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’ottemperanza
alle eventuali prescrizioni impartite.
Articolo
6
La
ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge e alle seguenti
prescrizioni:
1) Prima dell’inizio dei lavori di coltivazione
deve essere presentata una planimetria catastale aggiornata dell’area
interessata contenente l’ubicazione dei termini lapidei di delimitazione
dell’area di cava con le rispettive monografie.
2) Lo scavo deve mantenere la distanza di
rispetto, prescritta dal Comune, dai fabbricati con la salvaguardia sia del
tracciato stradale indicato in catasto che quello esistente;
3) Il materiale utilizzato per il riempimento
deve essere di natura vegetale e comunque non ricompreso nell’elenco di cui al
D.L.vo n.22/97 (Decreto Ronchi) e successive modifiche ed integrazioni;
Articolo
7
La
ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio
Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici
relativi all’attività estrattiva;
Articolo
8
La
quantità media estraibile annualmente è di circa mc. 14.530 e complessivamente
mc. 29.060 per l’intera durata dell’attività.
Articolo
9
La
ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati
progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti
d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici:
a)
escavatore; b) pala meccanica; c) autocarri.
Articolo
10
Circa
le modalità della sistemazione ambientale la ditta è tenuta a rispettare il
progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e
Torbiere, allegato “E” art.6 L.R. 67/87;
Articolo
11
La
presente Determina deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata
all’esercente nei modi consentiti dalla legge.
Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing.
Ezio Faieta