LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

-     il legislatore regionale con la legge regionale 27 dicembre 1998, n. 153 ha posto l’accento sull’importanza dell’integrazione tariffaria nel trasporto pubblico locale, come misura di sviluppo e incentivazione all’utilizzo del mezzo pubblico, stabilendo all’art. 16, che la Giunta regionale, <<allo scopo di favorire il processo di razionalizzazione e sviluppo del trasporto pubblico locale, procede all’individuazione di un sistema di integrazione tariffaria con adozione di titoli di viaggio che consentano all’utenza di utilizzare diversi servizi di trasporto di persone nel territorio regionale>> e che <<altresì, in via sperimentale (detta) integrazione (…) può realizzarsi mediante apposita convezione tra le Aziende esercenti il trasporto pubblico locale, nel rispetto della tipologia e dei titoli di viaggio adottati dalla regione, che troverà attuazione a seguito di approvazione da parte della Giunta regionale>>;

-     con Deliberazione della Giunta Regionale n. 478 del 4 giugno 2004 è stato approvato, ai sensi dell’art. 16 della Legge Regionale 23 dicembre 1998, n. 153 e s.m.i, il progetto di integrazione tariffaria, denominato “UNICO”, fra A.R.P.A S.p.A., G.T.M. S.p.A., La Panoramica snc, e SATAM S.p.A, nell’Area metropolitana Chieti- Pescara, nonché il contratto avente per oggetto la disciplina dei rapporti fra le aziende medesime, il nuovo sistema tariffario, le nuove tabelle e la delimitazione del perimetro territoriale all’interno del quale il progetto trova applicazione;

-     con Deliberazione del 30 luglio 2004, n. 652, la Giunta Regionale, nel prendere atto della approvazione del progetto di integrazione “Area Metropolitana” da parte delle amministrazioni degli enti locali concedenti il servizio di trasporto pubblico comunale, ha stabilito, a parziale modifica della precedente Deliberazione n. 478 del 4 giugno 2004, che, per tutto il periodo della sperimentazione del progetto e, cioè, fino al 31 agosto 2005, la tariffa prevista per i biglietti di area, denominati, nella tabella, B.I.T. (biglietti integrati a tempo), sarebbe dovuta essere di 0,90 euro anziché di 1 euro, come era stato precedentemente previsto;

-     con Deliberazione n. 835 del 29 agosto 2005, la Giunta regionale ha deciso di prorogare per un ulteriore anno la validità del sistema integrato e precisamente fino al 31 agosto 2006, in attesa dell’avvio del sistema tariffario integrato su tutto il territorio regionale, cosiddetto STIR, per la cui definizione la Giunta regionale ha dato incarico al Servizio Pianificazione Territoriale e Organizzazione dei Trasporti;

-    con Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione territoriale e Organizzazione dei Trasporti n. 6 del 2 febbraio 2006, l’elaborazione del progetto di integrazione tariffaria regionale è stato affidato all’Associazione Temporanea di Imprese TPS di Perugia, mandataria e PROGER SPA, mandante;

-     gli elaborati progettuali sono attualmente in corso di definizione e si prevede la loro consegna entro il mese di  settembre 2006;

-     in ogni caso, in linea con quanto previsto nelle citate deliberazioni i dati derivanti dall’applicazione di UNICO hanno costituito una preziosa banca di informazioni trasmessa alla società affidataria dell’incarico relativo allo STIR;

-    il sistema tariffario approvato con “UNICO” subirà per effetto del nuovo sistema sostanziali modifiche incidenti sia sull’attuale zonizzazione che sulle tariffe;

Evidenziato che vi è l’esigenza di non creare, fra l’attuale sistema integrato e quello di prossima implementazion, ulteriori nuove applicazioni o diverse modalità tariffarie anche al fine di non disorientare l’utenza e danneggiare il servizio di trasporto pubblico;

Ritenuto pertanto che resistono ragioni di opportunità per prorogare per il tempo necessario all’avvio del nuovo progetto di integrazione tariffaria regionale il sistema di integrazione attualmente vigente nell’area metropolitana Chieti – Pescara, c.d. “UNICO”;

Atteso che la volontà di prorogare il sistema tariffario “UNICO” fino al 31 dicembre 2006 è stata portata a conoscenza e successivamente condivisa anche dalle Amministrazioni dei Comuni concedenti le linee del servizio urbano (Chieti, Francavilla al Mare e Pescara) nella riunione tenutasi presso l’Assessorato ai Trasporti il giorno 26 luglio 2006;

Ritenuto, di conseguenza, confermare l’intero sistema di UNICO fino al 31 dicembre 2006 e di precisare anche per il prosieguo, come per gli anni precedenti, l’impegno della Regione a ripianare gli eventuali “minori introiti” come ridefiniti all’art. 4 del “Accordo 2006 di proroga e modifica del Contratto di integrazione tariffaria area metropolitana Chieti – Pescara” sottoscritto dalla parti in data 9 agosto 2006, trasmesso nella medesima data, acquisito al prot. n.6792/DE6 del 10.08.2006 e allegato (All. n. 1) al presente atto, solo ed esclusivamente nel caso sia accertata e certificata una differenza di segno negativo tra l’ammontare degli introiti relativi al periodo 1° settembre/31 dicembre dell’esercizio 2003  aumentati di un valore percentuale pari al 4% e gli introiti  risultanti dall’ulteriore periodo di applicazione di UNICO 1° settembre/31 dicembre 2006;

Vista, altresì, la relazione istruttoria elaborata dal Servizio Interventi Gestionali del TPL e Politica tariffaria allegata (All. n. 2) al presente atto;

Preso atto che dalla relazione emerge che dal primo anno di applicazione di UNICO (1^settembre 2004 – 31 agosto 2005) per effetto di un errore nella iniziale dichiarazione fatta dalle aziende in ordine agli introiti relativi al parametro storico di riferimento (anno 2003), le quote di riparto degli stessi, come contenute nel contratto fra le aziende, risultano sensibilmente diverse da quelle originariamente previste;

Che le quote in questo modo definite sono contenute nel Contratto di Integrazione tariffaria così come modificato ed integrato dall’Accordo 2006 di proroga e modifica del Contratto di integrazione tariffaria area metropolitana Chieti – Pescara, stipulato dalle parti il 9 agosto 2006 (All. n. 1);

Che dalla relazione si evince, altresì, che dal raffronto tra il primo anno di applicazione di UNICO (1° settembre 2004 / 31 agosto 2005) e il parametro storico preso a riferimento (anno 2003), consegue un differenziale di segno negativo pari a complessivi  € 134.111,38, oltre IVA, in quanto dovuta, come le stesse aziende hanno evidenziato nella relazione trasmessa con lettera prot. n. 3819/DE8 del 9 maggio 2006;

Che per effetto dell’impegno assunto dalla Regione Abruzzo con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 478 del 4 giugno 2004  relativamente al primo anno di applicazione di “Unico” è necessario provvedere al ripiano della differenza in base alle nuove quote di riparto;

Considerato che la disponibilità finanziaria per provvedere a detto ripiano risulta assicurata ed è resa disponibile al capitolo 181511 del bilancio esercizio 2004 all’uopo regolarmente impegnato con Determinazione Dirigenziale n. 96/DE5 del 30 novembre 2004 (impegno n. 2004/4384 del 17 dicembre 2004);

Evidenziato che le somme disposte a ripiano del citato delta negativo sono da considerare, a tutti gli effetti, entrate tariffarie;

Ritenuto di precisare che anche per il secondo anno di applicazione del sistema tariffario denominato “UNICO” (1°settembre 2005 / 31 agosto 2006) il parametro assunto a riferimento per determinare l’eventuale delta negativo è determinato dall’introito storico 2003,  desunto dagli allegati al “Contratto di integrazione tariffaria” come integrato e modificato dall’Accordo 2006 stipulato fra le parti il 9 agosto 2006 (All. 1);

Ritenuto di confermare, altresì, che il sistema tariffario denominato UNICO, come in questa sede prorogato, impegna la Regione per le sole ed esclusive determinazioni in questa sede adottate, null’altro disponendo in materia di riparto dei contributi a qualsiasi altro titolo e voce possano eventualmente essere richiesti;

Vista la Legge Regionale 23 dicembre 1998, n. 153 e s.m.i.;

Dato atto che il Dirigente del Servizio Interventi Gestionali sulle Linee di Trasporto Pubblico Locale e Politica Tariffaria ha espresso parere di legittimità e di regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

Con voti unanimi ed espressi nei modi di legge

DELIBERA

1)   Di recepire la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2)   Di prorogare fino al 31 dicembre 2006 il sistema di integrazione tariffaria denominato “UNICO”’così come approvato con la deliberazione della Giunta Regionale n. 478 del 4 giugno 2004 e successiva deliberazione della Giunta Regionale del 30 luglio 2004 n. 652 e parimenti prorogato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 835 del 29 agosto 2005, che integralmente si richiamano;

3)   Di confermare che le tariffe del sistema di integrazione “UNICO” sono le seguenti:

 

-                    BIT (Biglietto integrato a tempo – 90 minuti) 

-                    Euro     0,90

-                    BIG (Biglietto integrato giornaliero)                  

-                    Euro     2,50

-                    Abbonamento mensile area nominativo            

-                    Euro   23,00

-                    Abbonamento mensile area a vista                   

-                    Euro   30,00

-                    Abbonamento mensile una linea a vista             

-                    Euro   24,00

-                    Abbonamento mensile una linea nominativo   

-                    Euro   18,00

-                    Abbonamento Studenti (1° sett./30 giugno)                           

-                    Euro 161,00

-                    Abbonamento annuale Pensionati                              

-                    Euro 207,00

-                    Abbonamento annuale Impersonale                            

-                    Euro 285,00

-                    Tessera di riconoscimento                               

-                    Euro     2,60

 

4)   Di confermare, altresì, anche l’abbonamento pensionati ultrasessantacinquenni al prezzo di € 150,00, che consente viaggi illimitati sui vettori delle aziende medesime impegnati su tutte le “Linee concesse nell’Area Metropolitana” e per l’arco temporale di dodici mesi a decorrere dal mese di emissione;

5)   Di approvare “L’Accordo 2006 di proroga e modifica del Contratto di integrazione tariffaria area metropolitana Chieti – Pescara tra le Società A.R.P.A S.p.A – G.T.M. S.p.A. – La Panoramica s.n.c. e SATAM s.r.l.” stipulato fra i vettori interessati al sistema di integrazione tariffaria il 9 agosto 2006 , trasmesso con nota prot. n 173 del 9.8.06 , acquisito al prot. n. 6792/DE6 del 10.08.2006 allegato alla presente deliberazione (all. 1) nonché l’allegata relazione (All.2) e conseguentemente le nuove condizioni di riparto degli introiti di cui all’art. 3 dell’Accordo 2006 citato;

6)   Di confermare la partecipazione della Regione al Sistema Integrato tariffario “UNICO” attraverso le seguenti misure:

a-   il ripiano degli eventuali “minori introiti”alle aziende proponenti così come ridefiniti all’art. 4 <<Definizione di “Minori Introiti” per il periodo 1° settembre – 31 dicembre 2006>>  dell’Accordo 2006 del 9.08.06 (all.1),  in misura pari alle quote stabilite all’art. 3 del citato Accordo 2006, solo ed esclusivamente nel caso in cui sia accertata e certificata una differenza di segno negativo tra l’ammontare degli introiti relativi al periodo 1° settembre/31 dicembre dell’esercizio 2003  aumentati di un valore percentuale pari al 4% e gli introiti  risultanti dall’ulteriore periodo di applicazione di UNICO   1° settembre/31 dicembre 2006;

b-  la corresponsione della somma di € 134.111,38, oltre IVA, in quanto dovuta,calcolata alla luce delle quote di riparto come sopra approvate e resa disponibile al capitolo 181511 del bilancio esercizio 2004 all’uopo regolarmente impegnato con Determinazione Dirigenziale n. 96/DE5 del 30 novembre 2004 (impegno n. 2004/4384 del 17 dicembre 2004), con la finalità di ripianare ciascuna azienda per la quota parte di perdita derivante dall’applicazione del primo anno di UNICO (1° settembre 2004- 31 agosto 2005)

c-      l’applicazione anche per il secondo anno di applicazione di UNICO (1° settembre 2005 / 31 agosto 2006) del parametro assunto a riferimento per determinare l’eventuale delta negativo, ovverossia l’introito storico 2003,di cui agli allegati  all’Accordo 2006 stipulato fra le parti il 9.08.2006 (All. 1);

7)   Di stabilire che le somme corrisposte quale ripiano delle quote derivanti dal primo anno di applicazione siano da intendersi quali entrate tariffarie;

8)   Di stabilire, altresì, che la somma occorrente per il ripiano degli eventuali “minori introiti”eventualmente derivanti dalla presente proroga sia resa disponibile al capitolo 181511 del corrente esercizio finanziario e che tale eventuale erogazione di somme sia da considerare per le aziende percepienti, a tutti gli effetti, una entrata tariffaria;

9)   Di stabilire, infine, che il sistema di integrazione tariffaria denominato “UNICO, in questa sede prorogato, impegna la Regione per le sole ed esclusive determinazioni in questa medesima sede adottate, null’altro disponendo in materia di riparto dei contributi a qualsiasi altro titolo e voce;

10) Di confermare che le aziende procedano, unitamente agli Uffici regionali, ad una verifica periodica al fine di monitorare l’andamento dell’integrazione sia in termini di costi che in termine di soddisfazione dell’utenza e che entro il 31 gennaio 2007 le aziende presentino una ulteriore relazione riepilogativa per l’ultimo quadrimestre 2006;

11) Di trasmettere il presente provvedimento ai competenti Servizi della Direzione Trasporti affinché provvedano, per quanto di loro competenza, all’esecuzione di quanto disposto in questa sede con riferimento al ripiano di dette perdite, alla proroga e alla raccolta dei dati: in particolare al Servizio Economico finanziario del TPL per quanto riguarda la procedura attinente al ripiano del delta negativo accertato per il primo anno di applicazione del sistema tariffario “Unico”e di quelli eventualmente risultanti nel corso del secondo anno di applicazione e nell’ulteriore periodo di proroga approvata in questa sede; al Servizio Interventi gestionali del TPL  per quanto riguarda la raccolta e analisi dei dati di traffico e dei proventi;

12) Di comunicare il presente atto, per i conseguenti atti competenti, ai Comuni interessati quali enti concedenti le linee del servizio urbano gestito dalle aziende coinvolte nel progetto;

13) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.