LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, del 14 dicembre 2001, n. 454, pubblicato sulla G. U. n. 302 del 31.12.2001, recante il “Regolamento concernente le modalità di gestione dell’agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura  e piscicoltura e nella florovivaistica”;

Visto, altresì, il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 26 febbraio 2002 “Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra, ai fini dell’applicazione delle aliquote ridotte o dell’esenzione dell’accisa”;

Constatato che la Giunta Regionale con propria deliberazione n. 391 del 14 giugno 2002 ha, ai sensi dei Decreti indicati nei precedenti due punti, approvato le tabelle dei consumi medi di gasolio e benzina per l’impiego agevolato in agricoltura;

Considerato che il territorio regionale ed in particolare quello ricadente nella provincia di L’Aquila ha subito un andamento climatico anomalo, caratterizzato da una forte siccità, che ha procurato non pochi disagi alle colture e la necessità ad intensificare le irrigazioni di soccorso ed ad effettuare maggiori trattamenti antiparassitari per l’alto grado di umidità;

Constatato che l’andamento climatico riferito nel precedente comma richiede, sulla base dell’istruttoria effettuata dal Servizio Ispettorato Provinciale per l’Agricoltura (S.I.P.A.), una integrazione di carburante agricolo per l’eccezionale impiego delle macchine agricole, relativamente ai territori ricadenti nella provincia di L’Aquila;

Considerato che le OOPP, per la difficile particolare annata agraria, hanno evidenziato la necessità di una integrazione di carburante agricolo  specie per quelle aree a coltura intensiva;

Vista la relazione del S.I.PA., prot. n. 2751 del 25 luglio 2006 (ns. prot. n. 69533 del 26 luglio 2006) che propone, motivandola, una assegnazione suppletiva di carburante agricolo, per la già esplicitata  situazione climatologica;

Esaminato l’art. 2 del citato Decreto del 26 febbraio 2002 e specificatamente le lettere c), d) ed e);

Constatata la necessità e l’opportunità di maggiorare i consumi di gasolio e di benzina per l’impiego agevolato in agricoltura, di cui alle tabelle approvate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 391 del 14 giugno 2002, entro la misura massima del 20% tenendo presente le maggiorazioni previste ai punti nn. 35 e 36 delle tabelle medesime;

Ritenuto, quindi, per le motivazioni indicate nei comma precedenti, di poter disporre la maggiorazione delle assegnazioni dei prodotti agricoli agevolati;

Stabilito che le maggiorazioni delle assegnazioni in questione sono riferite esclusivamente alle colture in atto o lavorazioni da effettuarsi, per cui opportunamente l’operatore beneficiario dovrà sottoscrivere un’apposita  autocertificazione;

Stabilito, altresì, che, ai sensi del comma 3 dell’art. 2 della L.R. 6 del 17 gennaio 1996, gli uffici Utenti Motori Agricoli U.M.A. competenti, sottoporranno le richieste definite a controllo con accertamenti a campione su almeno il 20% delle stesse, inviando copia dei verbali alla Giunta Regionale, Direzione Agricoltura, Servizio Sostegno alle Imprese Agricole;

Dato atto che il Dirigente del Servizio Sostegno Imprese Agricole ha accertato la regolarità e la legittimità del presente provvedimento per quanto attiene gli adempimenti di competenza del Servizio medesimo;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

Per le motivazioni espresse nelle premesse,

-    di maggiorare, ai sensi dell’art. 2 del decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 26 febbraio 2002, i consumi di gasolio e benzina per l’impiego agevolato in agricoltura, di cui alle relative tabelle approvate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 391 del 14 giugno 2002, entro la misura massima del 20% tenendo presente le maggiorazioni previste ai punti n. 35 e n. 36 delle tabelle medesime, per il territorio della Provincia di L’Aquila;

-    di stabilire che le maggiorazioni delle assegnazioni, di cui al punto precedente, sono riferite esclusivamente alle colture in atto o ulteriori lavorazioni da effettuarsi, per cui l’operatore beneficiario dovrà  sottoscrivere apposita relativa autocertificazione;

-    di stabilire, altresì, che ai sensi del comma 3, art. 2 della L.R. n. 6 del 17 gennaio 1996, gli uffici U.M.A. interessati sottoporranno le richieste definite a controllo con accertamenti a campione almeno sul 20% delle stesse, inviando copia dei verbali alla Giunta Regionale, Direzione Agricoltura, Servizio Sostegno alle Imprese Agricole;

-    di inviare il presente atto al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;

-    di pubblicare la presente deliberazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Allegato:

Nota  prot. n. 2751 del 25 luglio 2006 del S.I.P.A. di L’Aquila (n. 1 pagina – 1 facciata).