il dirigente del servizio

Omissis

Determina

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

La ditta Di Fazio Adelchi nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in Via Duca degli Abruzzi, n 120 - Perano (CH), è autorizzata all’apertura della cava di ghiaia sita in località “Cerratina” del Comune di Lancano (CH) individuata in Catasto al Foglio di mappa n. 57 particelle nn. 35(parte) nn. 38(parte).

Art. 1

La Ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con deiibera della Giunta Regionale nt204 del 23/01/1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza , timbrati e Thn~ati dal Responsabile del Procedimento.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti ai vertici dell’area assegnata.

Art. 3

L’autorizzazione è valida per anni 5 (cinque) dalla data di notifica del presente provvedimento e l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro novanta giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino ad ulteriori, novanta giorni di proroga. La denuncia di inizio lavori completa di idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. n. .624/1996, deve essere presentata ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 128/1959, al Servizio Attività Estrattive e Minerarie. Qualora entro i termini suddetti, non pervenga al predetto Servizio fa denuncia di esercizio, il presente provvedimento si intende decaduto.

Art. 4

Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 95.000,00 (novantacinquemila/00) è stato effettuato con polizza fidejussoria n. 00A0019388 emessa in data 18/07/2006 dalla “Lloyd Italico” Agenzia di Isernia.

Art. 5

La Ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di Vigilanza e Controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.

Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in Materia Mineraria ed alle seguenti prescrizioni:

1.   la profondità degli scavi deve mantenersi sempre a m. 2,00 sopra il livello delle falda acquifera con l’obbligo dell’instaliatone di un piezometro nella parte e valle della cava;

2.   prima dell’inizio dei lavori la ditta deve presentare una planimetria su base catastale dell’area di cava con l’ubicazione dei termini lapidei di delimitazione sui vertici e le distanze di rispetto;

3.   l’area di cava deve essere adeguatamente recintata, datata d’idoneo accesso e di cartello indicatore riportante le informazioni dell’autorizzazione e dei soggetti responsabili;

4.   la distanza deve essere di m. 5,00 dai confini e di m.. 2,00 dalla strada vicinale “Dell’Olmo” salva deroga degli Enti gestori;

5.   il passaggio al lotto successivo può avvenire dopo il collaudo, da parte dall’Ufficio Cave, del lotto precedente;

6.   il materiale utilizzato per il ritombamento totale deve essere di natura vegetale e comunque non compreso nell’elenco di cui al Decreto L.vo N. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni; l’eventuale utilizzo di altri materiali deve essere autorizzato dagli Enti preposti;

7.   la volumetria utilizzabile è di mc.312.830;

8.   la polizza fidejussoria è svincolata solo a seguito dell’accertamento da parte dell’Ufficio Cave del regolare e completo ripristino ambientale.

Art. 7

La Ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Attività Estrattive Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Art. 8

La quantità media netta estraibile annualmente è di mc. 62.566 e complessivamente di mc. 312.830 per l’intera durata dell’attività.

Art. 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti. mezzi meccanici omologati a norma di Legge:

a) n. 2 escavatori cingolati; b) pala cingolata; c) n. 4 autocarri.

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta deve rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento, allegato “E” art. 6 L.R. 67/1987.

Art. 11

Il presente Provvedimento deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla legge.

Il dirigente del servizio

Ing Ezio Faieta