IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
La ditta F.lli Campili s.n.c. con sede legale in C.da Bosco n. 3, Villa Badessa, Rosciano (PE), è autorizzata all’apertura di una cava di ghiaia in località “Masseria de Micheli” nel Comune di Pianella (PE) distinta in catasto al foglio n. 45 particelle nn. 86, 88p, 112p, 113, 139 alle seguenti norme e condizioni;
Articolo 1
Devono essere osservate le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.
Articolo 2
La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.
Articolo 3
L’autorizzazione è valida per anni 4 (quattro) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data e potranno essere concessi ulteriori 90 giorni per giustificati motivi.
Al Servizio Attività Estrattive e Minerarie deve essere inviata la denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59 nonché idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.
La presente Determina si intende decaduta qualora non sia pervenuta la denuncia di esercizio di inizio lavori entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni.
Articolo 4
Il deposito cauzionale a garanzia dei lavori di ripristino ambientale nella misura di Euro 160.000,00 (centosessantamila/00) è stata presentata con polizza fidejussoria n. 190/71/905085 stipulata con la compagnia Vittoria Assicurazioni, agenzia di Chieti Scalo, in data 01.08.2006;
Articolo 5
Devono essere forniti al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite.
Articolo 6
La ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge e alle seguenti prescrizioni:
1) Prima dell’inizio dei lavori deve essere
presentata una planimetria in scala adeguata contenente il percorso dei mezzi;
2) Prima dell’inizio dei lavori deve essere
presentata una planimetria catastale che delimiti gli scavi ad una distanza di
150 mt. dal confine demaniale del Torrente Nora, con la relativa
picchettazione, contenente l’ubicazione di n. 2 piezometri sulla sezione
trasversale “S1”;
3) Sul lato nord deve essere mantenuta una
distanza di rispetto degli scavi pari a 25 mt. dal piede della collina;
4) Prima dell’inizio dei lavori di deve essere
realizzato un fosso di guardia lungo il confine di proprietà che interessi
tutti i 4 lotti di coltivazione;
5) La profondità degli scavi deve sempre
mantenersi ad una quota di 2,00 mt. superiore alla falda acquifera;
6) Il materiale utilizzato per il riempimento
deve essere di natura vegetale e comunque non ricompreso nell’elenco di cui al
D.L.vo n. 22/97 (Decreto Ronchi) e successive modifiche ed integrazioni;
Articolo 7
La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva;
Articolo 8
La quantità media estraibile annualmente è di circa mc. 20.775 e complessivamente mc. 83.100 per l’intera durata dell’attività.
Articolo 9
La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici:
a) escavatore; b) pala meccanica; c) autocarri.
Articolo 10
Circa le modalità della sistemazione ambientale la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E” art. 6 L.R. 67/87;
Articolo 11
La presente Determina deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata all’esercente nei modi consentiti dalla legge.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Ezio Faieta