IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

La ditta SARA SRL. , nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in Corso Umberto n. 103 - Comune di Montesilvano (PE), è autorizzata alla coltivazione della cava di ghiaia sita in località “Colle Riciella” del Comune di Pescosansonesco (PE) individuata in Catasto al foglio di mappa 8 particella n. 203 alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

La ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sui terreno e disposti ai vertici dell’area assegnata.

Art. 3

L’autorizzazione è valida per anni 1 (uno) dalla data di notifica del presente provvedimento e l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro novanta giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino ad ulteriori novanta giorni di proroga. La denuncia di inizio lavori completa di idonea documentazione, attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.L.gs. n. 624/1996, deve essere presentata, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/1959, al Servizio Attività Estrattive e Minerarie. Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga al predetto Servizio la denuncia di esercizio, il presente provvedimento si intende decaduto.

Art. 4

Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) è stato effettuato con polizza fidejussoria n. 23060505 emessa in data 23.05.2006 dalla SOCIETÀ STAR FIN spa. di ROMA, la quale potrà essere svincolata a seguito dell’accertamento finale da parte dell’Ufficio Cave e Torbiere.

Art. 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.

Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:

-     I lavori di ripristino ambientale devono comprendere anche la messa a dimora di piantine di Pino Nero in gradonature da costituirsi appositamente. Il sesto di impianto non deve essere superiore a 2,00 mt. X 2,00 mt.;

-     Durante i lavori di coltivazione devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari ad impedire sia fenomeni di erosione accelerata del suolo, sia fenomeni di rotolamento di materiale lapideo verso valle, mediante la realizzazione di paramassi.

Art. 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Art. 8

La quantità media estraibile annualmente è di mc. 9.100 per l’intera durata dell’attività.

Art. 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalle Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di Legge:

a) n. 1 escavatore; b) n. 1 ruspa; c) vari autocarri.

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta deve rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento, allegato “E” art. 6 L.R. 67/1987.

Art. 11

Il presente Provvedimento deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ezio Faieta