Il presidente
della giunta regionale
Richiamata la propria
precedente Ordinanza n.2/06, pubblicata sul BURA
del 24.03.2006, n.18, con la
quale si è provveduto da parte della Regione Abruzzo ad affrontare una
situazione di grave emergenza creatasi nella gestione dei rifiuti urbani, in
particolare per le attività di smaltimento e recupero degli stessi, nelle
Province di L’Aquila, Pescara e Teramo;
Evidenziato che permane
una situazione di emergenza, caratterizzata dalla insufficiente disponibilità
di impianti di smaltimento e/o recupero nelle Province interessate, per il
conferimento dei rifiuti urbani, situazione che si riassume come segue:
1. la discarica “La Torre”, ubicata nel Comune
di Teramo (TE), è stata interessata da un evento straordinario (calamitoso) e,
conseguentemente, oltre all’intervento della Protezione Civile, è stata
sottoposta a sequestro preventivo dall’Ufficio del Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Teramo, con provvedimento del 17.02.2006, per gli
accertamenti del caso;
2. la discarica “Salino”, ubicata nel Comune di
Tortoreto (TE), a causa di situazioni di inquinamento ambientale rilevati
dall’ARTA – Dipartimento Provinciale di Teramo, con nota prot.n.82/BT/GR del 05.01.2006, è stata sottoposta a
sequestro preventivo dall’Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo, con provvedimento
del 07.02.2006, per gli accertamenti
del caso;
3. la discarica “Conti”, ubicata nel Comune di
Cellino Attanasio (TE), è stata chiusa con ordinanza del Sindaco n.7 del 15.02.2006, a causa della saturazione
del bacino di smaltimento;
4. la discarica “S.Lucia”, ubicata nel Comune di
Atri (TE), benché dissequestrata con Decreto emesso in data 11.01.2006 dal
Tribunale di Teramo – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari (notificato ai soggetti interessati con
verbale del Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente – Nucleo Operativo
Ecologico di Pescara del 26.07.2006), non può essere ancora utilizzata;
5. la discarica di servizio all’impianto di
compostaggio del CIRSU SpA, ubicato in contrada “Casette di Grasciano”, nel
Comune di Notaresco (TE), è stata dissequestrata con Decreto del G.I.P. del
7.07.2006 prot.n.5213/05, per essere utilizzata dai soli Comuni del Consorzio
(n.6 Comuni - Bellante, Giulianova, Morro d’Oro, Mosciano S. Angelo, Notaresco
e Roseto degli Abruzzi);
6. la discarica “Colle Coccu“, ubicata nel
Comune di Castellato (TE), non è più utilizzabile, per raggiunta saturazione
del bacino di smaltimento;
7. non è disponibile nella Provincia di Pescara
un impianto per il trattamento e compostaggio delle frazioni organiche
derivanti dalle raccolte differenziate;
Preso atto che il
Consorzio Intercomunale COGESA di Sulmona, con nota prot.n.6320 del 7.07.2006,
ha comunicato alla Regione Abruzzo, l’avvio delle attività di conferimento dei
propri rifiuti indifferenziati trattati (CER – 190503 e 191212), presso
l’impianto della Società “Smaltimento Sud Srl”, ubicato in C.da Le Piane -
Isernia, ai sensi dell’art.184, comma 3, lett.n) del D.Lgs.152/06;
Preso atto della nota del
CIRSU SpA, prot.n.6420 del 11.07.2006, con la quale si comunicava che con
provvedimento del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del 7.07.2006 si
provvedeva al dissequestro della discarica in esercizio, con esclusione
dell’impianto di trattamento e, pertanto, si riattivavano i conferimenti di
rifiuti presso la discarica dei Comuni di Bellante, Giulianova, Morro d’Oro,
Mosciano S. Angelo, Notaresco e Roseto degli Abruzzi;
Preso atto della nota
dell’Unione di Comuni “Città Territorio” - Val Vibrata, prot.n.7538 del
23.08.2006, con la quale, in considerazione che già vengono conferiti i rifiuti
indifferenziati (CER 230301) del comprensorio presso l’impianto di smaltimento
ubicato in località “Cerratina”, nel Comune di Lanciano e per ovvi motivi di
economicità collegati ad una migliore logistica, di poter conferire anche i
rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale (CER 200303), attualmente
conferiti presso la discarica “Casoni” nel Comune di Chieti, ai sensi
dell’Ordinanza n.2/06;
Preso atto che il Comune
di L’Aquila, con nota prot.n.5901 del 26.06.2006, ha comunicato le iniziative
intraprese per la “riorganizzazione dei
servizi di raccolta differenziata e l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti
assimilati provenienti dalla raccolta differenziata” e la richiesta di
reiterazione dell’Ordinanza regionale per il conferimento dei rifiuti urbani
indifferenziati al di fuori del territorio provinciale;
Preso atto che permangono
le gravi difficoltà operative che non consentono un regolare svolgimento delle
attività di smaltimento e/o recupero di rifiuti urbani nei territori delle
Province di L’Aquila, Pescara e Teramo, difficoltà peraltro dovute in
particolare:
- alla mancanza di un impianto di smaltimento
per rifiuti non pericolosi nel Comune di L’Aquila;
- all’attuale mancanza di un impianto di
trattamento dei rifiuti urbani biodegradabili (riciclaggio e compostaggio) nel
comprensorio di Pescara;
- ai provvedimenti di sequestro della
magistratura di Teramo interessanti le discariche per rifiuti non pericolosi
- alla chiusura delle discariche per rifiuti
non pericolosi di Teramo (La Torre),
Tortoreto (Salino), Cellino Attanasio (Conti) e Castellalto (Colle
Coccu);
- al permanere della chiusura dell’impianto di
smaltimento per rifiuti non pericolosi di Atri (S.Lucia) e di Sant’Omero
(Ficcadenti);
- alla necessità di continuare a garantire i
conferimenti di rifiuti urbani biodegradabili (RUB), presso l’impianto di
riciclaggio “Civeta”, ubicato nel Comune di Cupello (CH), provenienti dai
comprensori di Teramo e Pescara.
Considerato che la
Regione Abruzzo, valutando la già critica situazione nel settore della gestione
dei rifiuti, ulteriormente aggravatasi in Provincia di Teramo, per le
situazioni sopra accennate, al fine di consentire un miglior coordinamento
delle attività di smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani nel territorio
regionale e favorire sinergie cooperative tra Ambiti Territoriali Ottimali
(ATO) diversi, ha provveduto ad approvare la DGR n.1089 del 04.11.2005, recante
specifiche direttive, ispirate a princìpi di solidale cooperazione e
responsabilità condivisa tra tutti i soggetti interessati (Province, Consorzi
Intercomunali e/o loro Società SpA, gestori impianti, ..etc), al fine di
superare le gravi difficoltà operative;
Vista la nota del Comune
di L’Aquila, prot.n.7311 dell’ 08.08.2006;
Vista la nota del Comune
di L’Aquila, prot.n.5901 del 26.06.2006;
Vista la nota della
Provincia di L’Aquila, prot.n.7566 del 24.08.2006;
Vista la nota del CIRSU
SpA, prot.n.6420 del 11.07.2006;
Vista la nota del COGESA,
prot.n.6320 del 7.07.2006;
Vista la nota della
Provincia di Teramo, prot.n.7482 del 17.08.2006;
Vista la nota dell’Unione
di Comuni “Città Territorio” – Val Vibrata, prot.n.7538 del 23.08.2006;
Vista la nota del CORSU,
prot.n.7423 del 14.08.2006;
Vista la nota della
Provincia di Pescara, prot. n. 7580 del 24.08.2006;
Rilevato che non possono
essere percorse le ordinarie procedure definite dalle direttive regionali,
approvate con la DGR n.1089 del 04.11.2005, a causa dell’evolversi degli eventi
aventi carattere emergenziale (sequestro
discariche, saturazione di discariche,, impossibilità di garantire i
conferimenti delle frazioni organiche da RD, ..etc), che richiedono,
invece, provvedimenti urgenti ed indifferibili che non si conciliano con i
tempi occorrenti per le procedure ordinarie (approvazione dei consigli provinciali, dei consigli di amministrazione
dei Consorzi, ..etc), queste ultime utilizzabili per forme di
collaborazione volontaria di medio-lungo periodo;
Considerato che il
Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia,
per le vie brevi, data l’urgenza, ha provveduto a consultare:
1. il Comune di Chieti, per avere la
disponibilità a continuare a ricevere i quantitativi di rifiuti presso la
discarica “Casoni” (CH), dei Comuni
della Provincia di Teramo che utilizzavano la discarica “La Torre”, ubicata nel
Comune di Teramo, posta in stato di sequestro ed a continuare il conferimento
dei rifiuti urbani provenienti dai Comuni del Consorzio Piomba-Fino, come
disposto con l’ordinanza n.2/06, come specificato nel dispositivo del presente
atto;
2. la Società “Ecologica Sangro”, gestore della discarica “Cerratina”, ubicata nel Comune di Lanciano, per verificare i
quantitativi di rifiuti provenienti dal Comune di L’Aquila e dalla Provincia di
Teramo (per quanto riguarda i Comuni che conferivano all’impianto del CIRSU SpA
di Notaresco), come disposto con ordinanza n.2/06, come specificato nel
dispositivo del presente atto;
3. il Consorzio Intercomunale “Civeta”, gestore dell’impianto di
riciclaggio e compostaggio con annessa discarica, ubicato nel Comune di Cupello
(CH), per verificare i quantitativi di frazioni organiche da recuperare,
provenienti dai Comuni delle Province di Pescara e Teramo, come disposto con
l’ordinanza n.2/06 e specificato nel dispositivo del presente atto;
4. il Consorzio Intercomunale Ambiente SpA, per
verificare i quantitativi di rifiuti conferiti nell’impianto “Colle Cese” ubicato nel Comune di
Spoltore, provenienti dai Comuni del Consorzio Piomba-Fino, come disposto con
l’ordinanza n.2/06 e specificato nel dispositivo del presente atto;
5. il Comune di Teramo ed il Consorzio CORSU,
per valutare le azioni da intraprendere, in relazione all’evento calamitoso che
ha interessato la discarica “La Torre”
e per garantire la continuità delle attività di smaltimento;
Richiamato il Decreto
Legislativo 03.04.2006, n.152 “Norme in
materia ambientale”;
Richiamato il D.Lgs
13.01.2003, n.36 avente per oggetto: “Attuazione
della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e
successive modifiche ed integrazioni;
Richiamata la
L.R.28/04/00, n.83 avente per oggetto: “Testo
Unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del piano
regionale dei rifiuti” ed in particolare l’art.31, comma 1, lett.a) e
l’art.13, comma 1 della stessa che prevede che l’Ambito Territoriale Ottimale
(ATO) per la gestione dei rifiuti urbani è costituito dal territorio
provinciale;
Visto il D.M. 03.08.2005
“Criteri ammissibilità dei rifiuti in
discarica” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art.11, comma
quaterdecies della L. 02.12.2005 n.248, che ha ulteriormente posticipato il
termine del 31.12.2005, di cui al D.Lgs
13.01.03, n.36, al 31.12.2006;
Richiamata la
L.R.16.12.1998, n.146 “Disciplina del
tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi” e
successive modifiche ed integrazioni nonché la disciplina vigente in materia
per il periodo riferito al 2007 (L.R. 16.06.2006, n.17);
Richiamata la nota della
Direzione Affari della Presidenza, Servizio Legislativo, prot.n.27057 del
09.06.05, concernente l’applicazione dell’art.13 del predetto D.Lgs.22/97 e
dell’art.32 della L.R. 28.04.2000, n.83;
Considerato che gli
impianti di smaltimento e/o recupero di RU individuati per accogliere i rifiuti
provenienti da ATO diversi, sono:
- impianto di smaltimento per rifiuti non
pericolosi località “Cerratina” di
Lanciano (CH);
- impianto di smaltimento peri rifiuti non
pericolosi località “Colle Cese” di
Spoltore (PE);
- impianto di smaltimento per rifiuti non
pericolosi località “Casoni” di
Chieti (CH);
- impianto di riciclaggio e compostaggio “Civeta” di Cupello (CH);
Visto l’art.191 del
D.Lgs.152/06 “Ordinanze contingibili ed
urgenti e poteri sostitutivi” che prevede, qualora si verifichino
situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica
e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, la possibilità di
emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo
a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni
vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e
dell’ambiente;
Ritenuto di individuare
nel 1° comma dell’art. 13 della predetta L.R. 83/00 la norma che, ai sensi del presente
atto, si intende derogare, in quanto l’utilizzazione degli impianti presenti
nella Regione, regolarmente autorizzati ed in esercizio, nei limiti e
prescrizioni imposti dalle rispettive autorizzazioni rilasciate dalla Regione,
non comporta il ricorso a forme speciali di gestione dei rifiuti urbani che
determinino pregiudizio per la salute pubblica e per l’ambiente;
Ritenuto di accogliere
favorevolmente le richieste formulate, in particolare, dalla Provincia di
L’Aquila, dalla Provincia di Teramo, dalla Provincia di Pescara e dei Comuni
e/o Consorzi Intercomunali interessati, con note:
- Comune di L’Aquila - prot.n.7311 del
8.08.2006;
- Provincia di L’Aquila - prot.n.7566 del
24.08.2006;
- Provincia di Teramo - prot.n.7482 del
17.08.2006;
- Consorzio CORSU - prot.n.7423 del
14.08.2006;
- Unione di Comuni “Città Territorio” - Val
Vibrata, prot.n.7538 del 23.08.2006;
- Provincia di Pescara - prot.n.7580 del
24.08.2006;
Evidenziato che le
richieste degli Enti sopra richiamate sono riferibili a tipologie di rifiuti
classificati ai sensi dell’art.184 del D.Lgs.152/06 rifiuti urbani e/o
assimilati agli stessi e sono conferibili in impianti di smaltimento,
classificati ai sensi dell’art.4, comma 1, lett.b) del D.Lgs.36/03, come “discariche per rifiuti non pericolosi”,
per le quantità come riportato in Tab.1:
Ritenuto di dover
emettere un’ordinanza regionale ai sensi dell’art.191 del D.Lgs.152/06 e
dell’art.31, comma 1, lett.a) della L.R.83/00;
Dato atto che la
Provincia di Teramo ha espresso, con nota prot.n.7482 del 17.08.2006, parere
tecnico favorevole al conferimento dei rifiuti urbani interessati dal presente
provvedimento, in un ambito territoriale diverso;
Dato atto che la
Provincia di L’Aquila ha espresso, con nota prot.n.7566 del 24.08.2006, la necessità
di reiterare l’Ordinanza presidenziale n.2/06, quindi parere tecnico favorevole
al conferimento dei rifiuti urbani interessati dal presente provvedimento, in
un ambito territoriale diverso;
Dato atto che la
Provincia di Pescara ha espresso, con nota prot.n.7580 del 24.08.2006, la
necessità di reiterare l’Ordinanza presidenziale n.2/06, quindi parere tecnico
favorevole al conferimento dei rifiuti urbani interessati dal presente
provvedimento, in un ambito territoriale diverso;
Dato atto che il Servizio
Gestione Rifiuti della Direzione Regionale Parchi Territorio Ambiente Energia
ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità ed alla
regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, anche ai sensi
dell’art.191 del D.Lgs.152/06 (non
rilevandosi dallo stesso conseguenze negative sul piano ambientale);
ORDINA
per le motivazioni
esposte in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate e
trascritte, di:
1. reiterare, con modifiche ed integrazioni come
di seguito riportate, l’ordinanza n.2/06, ai sensi dell’art.191 del
D.Lgs.152/06 e dell’art.31, comma 1, lett.a) della L.R.83/00, secondo un quadro
dei conferimenti dei rifiuti urbani ai vari impianti di smaltimento e/o
recupero riportato nell’Allegato
(Tab.1);
2. provvedere, in deroga a quanto disposto
dall’art.13 comma 1 della L.R.28.4.2000, n.83 affinché:
a. i rifiuti urbani indifferenziati (RUI – CER
200301) del Comune di L’Aquila, di
cui alla Tab.1, che già venivano
conferiti presso la discarica “Cerratina”, del Consorzio Comprensoriale di
Lanciano, ubicata nel Comune di Lanciano (CH), come disposto con ordinanza
n.2/06, continuino ad essere conferiti presso la stessa, per un quantitativo
oscillante tra le 110 e le 130 t/g; nel pieno rispetto delle
vigenti normative in materia di tutela della salute pubblica e dell’ambiente,
nonché dei limiti, condizioni e prescrizioni riportate nella relativa
autorizzazione regionale rilasciata a favore del titolare dell’impianto di
destinazione finale dei rifiuti;
b. i rifiuti urbani indifferenziati (RUI – CER
200301) dei Comuni del Comprensorio
Piomba-Fino, di cui alla Tab.1,
che già venivano conferiti nella discarica “Colle Cese” del Consorzio
Comprensoriale Ambiente SpA, ubicata nel Comune di Spoltore (PE), come disposto
con l’ordinanza n.2/06, continuino ad essere conferiti presso la stessa, per un
quantitativo oscillante tra le 20 e
le 50 t/g; nel pieno rispetto delle
vigenti normative in materia di tutela della salute pubblica e dell’ambiente,
nonché dei limiti, condizioni e prescrizioni riportate nella relativa
autorizzazione regionale rilasciata a favore del titolare dell’impianto di
destinazione finale dei rifiuti;
c. i rifiuti urbani indifferenziati (RUI – CER
200301) dei Comuni del Comprensorio
Piomba-Fino, di cui alla Tab.1,
che già venivano conferiti nella discarica “Casoni” del Comune di Chieti, come
disposto con l’ordinanza n.2/06, continuino a conferire presso la stessa, per
un quantitativo oscillante tra le 50
e le 80 t/g, nel pieno
rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della salute pubblica e
dell’ambiente, nonché dei limiti, condizioni e prescrizioni riportate nella
relativa autorizzazione regionale rilasciata a favore del titolare
dell’impianto di destinazione finale dei rifiuti;
d. i rifiuti urbani indifferenziati (CER 200301
- 200303) dei Comuni dell’Unione di
Comuni “Città Territorio” – Val Vibrata di cui alla Tab.1, siano conferiti presso la discarica
“Cerratina”, ubicata nel Comune di
Lanciano, per un quantitativo oscillante tra le 80 e le 110 t/g; nel
pieno rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della salute
pubblica e dell’ambiente, nonché dei limiti, condizioni e prescrizioni
riportate nella relativa autorizzazione regionale rilasciata a favore del
titolare dell’impianto di destinazione finale dei rifiuti;
e. i rifiuti urbani indifferenziati (RUI – CER
200301) dei Comuni del CORSU di cui
alla Tab.1, siano conferiti nella discarica “Casoni”, ubicata nel Comune di Chieti, per un quantitativo
oscillante tra le 100 e le 130 t/g; nel pieno rispetto delle
vigenti normative in materia di tutela della salute pubblica e dell’ambiente,
nonché dei limiti, condizioni e prescrizioni riportate nella relativa
autorizzazione regionale rilasciata a favore del titolare dell’impianto di
destinazione finale dei rifiuti;
f. i rifiuti urbani biodegradabili (RUB – CER
200108 e 200302), costituiti dalle frazioni organiche provenienti dalle RD, dei
Comuni dell’Unione di Comuni “Città
Territorio” – Val Vibrata di cui alla Tab.1, che già venivano conferiti presso l’impianto di riciclaggio e
compostaggio del Consorzio Intercomunale “Civeta”,
ubicato nel Comune di Cupello (CH), come disposto con l’ordinanza n.2/06,
continuino a conferire presso lo stesso, secondo le direttive definite dal
gestore dell’impianto in relazione alla qualità merceologica dei materiali ed
alle effettive capacità di trattamento, con priorità dei Comuni che hanno
adottato sistemi di raccolta “porta a porta” e per un quantitativo oscillante
tra le 20 e le 50 t/g; nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di
tutela della salute pubblica e dell’ambiente, nonché dei limiti, condizioni e
prescrizioni riportate nella relativa autorizzazione regionale rilasciata a
favore del titolare dell’impianto di destinazione finale dei rifiuti;
g. i rifiuti urbani biodegradabili (RUB – CER
200108 e 200302), costituiti dalle frazioni organiche provenienti dalle RD, dei
Comuni della Provincia di Pescara di
cui alla Tab.1, che già venivano
conferiti presso l’impianto di riciclaggio e compostaggio del Consorzio
Intercomunale “Civeta”, ubicato nel
Comune di Cupello (CH), come disposto con l’ordinanza n.2/06, continuino a
conferire presso lo stesso, secondo le direttive definite dal gestore
dell’impianto in relazione alla qualità merceologica dei materiali ed alle
effettive capacità di trattamento, con priorità dei Comuni che hanno adottato
sistemi di raccolta “porta a porta” e per un quantitativo oscillante tra le 3 e le 6 t/g; nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di
tutela della salute pubblica e dell’ambiente, nonché dei limiti, condizioni e
prescrizioni riportate nella relativa autorizzazione regionale rilasciata a
favore del titolare dell’impianto di destinazione finale dei rifiuti;
3. di Stabilire che le presenti disposizioni
hanno validità temporale di mesi 6 (sei), dalla data di emissione del
provvedimento, eventualmente rinnovabile, ai sensi dell’art.191, comma 4 del
DLgs.152/06, in caso di accertata necessità ed urgenza;
4. di Richiamare i soggetti interessati dalla
presente disposizione, al più rigoroso e scrupoloso rispetto della vigente
normativa in materia di salute pubblica e tutela dell’ambiente, riservandosi di
adottare i provvedimenti previsti dall’art.191, comma 2 del DLgs.152/06, per
promuovere ed adottare le iniziative necessarie per garantire la raccolta
differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti;
5. di Rimandare ad accordi tra le parti
interessate: la definizione delle “modalità operative” relative alle attività
di raccolta, smaltimento e/o recupero dei RU, la definizione delle “tariffe di
conferimento” dei RU agli impianti che, in ogni caso, non devono discostarsi da
quelle già in vigore all’atto dell’emissione della presente ordinanza;
eventuali modifiche delle tariffe di conferimento agli impianti interessati,
devono essere preliminarmente motivate, documentate ed inviate alla Regione per
l’esame di competenza di cui all’art.8, comma 1, lett.m) ed All.2, punto 6 del
DLgs.36/03 “Piano Finanziario”;
6. di Richiamare al rispetto delle norme
regionali in materia di tributo speciale di cui alla L.R.146/98 e s.m.i. e
normativa vigente per l’anno 2007 (L.R. 16.06.2006, n.17), nonché, se
applicabili, successivamente al 31.12.2006, al rispetto delle disposizioni del
D.M. 03.08.2005 “Criteri ammissibilità
dei rifiuti in discarica” e s.m.i;
7. di Effettuare da parte delle Province, il
controllo delle attività e la verifica, con apposite relazioni trimestrali da
rimettere al competente Servizio della Regione, delle disposizioni di cui al
presente provvedimento ed in caso di inosservanza delle stesse, perché
provvedano a segnalarle tempestivamente per l’adozione dei conseguenti
provvedimenti;
8. di Trasmettere da parte del Servizio Gestione
Rifiuti, copia del presente provvedimento alle Province interessate, ai
Consorzio Comprensoriali interessati ed ai gestori degli impianti, al
Dipartimento Provinciale dell’ARTA competente territorialmente (Chieti), alla
Direzione Centrale dell’ARTA;
4. di Demandare alle Province, il compito di
informare tempestivamente i diversi Comuni interessati dalla presente
ordinanza, per l’adozione degli adempimenti conseguenti;
5. di Trasmettere, altresì, copia del presente
provvedimento, ai sensi dell’art.191, comma 1 del DLgs.152/06, al Presidente
del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’Ambiente e della tutela del
territorio, al Ministero della Salute, al Ministero delle attività produttive;
6. di Pubblicare integralmente il presente
provvedimento sul B.U.R.A. .
Contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato, entro centoventi giorni dalla sua pubblicazione sul B.U.R.A. .
L’Aquila, 30.08.2006
Il
Presidente
On. Ottaviano Del Turco
Segue allegato