Il presidente della giunta regionale

Richiamata la propria precedente Ordinanza n.2/06, pubblicata sul BURA del 24.03.2006, n.18, con la quale si è provveduto da parte della Regione Abruzzo ad affrontare una situazione di grave emergenza creatasi nella gestione dei rifiuti urbani, in particolare per le attività di smaltimento e recupero degli stessi, nelle Province di L’Aquila, Pescara e Teramo;

Evidenziato che permane una situazione di emergenza, caratterizzata dalla insufficiente disponibilità di impianti di smaltimento e/o recupero nelle Province interessate, per il conferimento dei rifiuti urbani, situazione che si riassume come segue:

1.   la discarica “La Torre”, ubicata nel Comune di Teramo (TE), è stata interessata da un evento straordinario (calamitoso) e, conseguentemente, oltre all’intervento della Protezione Civile, è stata sottoposta a sequestro preventivo dall’Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo, con provvedimento del 17.02.2006, per gli accertamenti del caso;

2.   la discarica “Salino”, ubicata nel Comune di Tortoreto (TE), a causa di situazioni di inquinamento ambientale rilevati dall’ARTA – Dipartimento Provinciale di Teramo, con nota prot.n.82/BT/GR  del 05.01.2006, è stata sottoposta a sequestro preventivo dall’Ufficio del Giudice per le indagini preliminari  del Tribunale di Teramo, con provvedimento del 07.02.2006,  per gli accertamenti del caso;

3.   la discarica “Conti”, ubicata nel Comune di Cellino Attanasio (TE), è stata chiusa con ordinanza del Sindaco n.7  del 15.02.2006, a causa della saturazione del bacino di smaltimento;

4.   la discarica “S.Lucia”, ubicata nel Comune di Atri (TE), benché dissequestrata con Decreto emesso in data 11.01.2006 dal Tribunale di Teramo – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari (notificato ai soggetti interessati con verbale del Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente – Nucleo Operativo Ecologico di Pescara del 26.07.2006), non può essere ancora utilizzata;

5.   la discarica di servizio all’impianto di compostaggio del CIRSU SpA, ubicato in contrada “Casette di Grasciano”, nel Comune di Notaresco (TE), è stata dissequestrata con Decreto del G.I.P. del 7.07.2006 prot.n.5213/05, per essere utilizzata dai soli Comuni del Consorzio (n.6 Comuni - Bellante, Giulianova, Morro d’Oro, Mosciano S. Angelo, Notaresco e Roseto degli Abruzzi);

6.   la discarica “Colle Coccu“, ubicata nel Comune di Castellato (TE), non è più utilizzabile, per raggiunta saturazione del bacino di smaltimento;

7.   non è disponibile nella Provincia di Pescara un impianto per il trattamento e compostaggio delle frazioni organiche derivanti dalle raccolte differenziate;

Preso atto che il Consorzio Intercomunale COGESA di Sulmona, con nota prot.n.6320 del 7.07.2006, ha comunicato alla Regione Abruzzo, l’avvio delle attività di conferimento dei propri rifiuti indifferenziati trattati (CER – 190503 e 191212), presso l’impianto della Società “Smaltimento Sud Srl”, ubicato in C.da Le Piane - Isernia, ai sensi dell’art.184, comma 3, lett.n) del D.Lgs.152/06;

Preso atto della nota del CIRSU SpA, prot.n.6420 del 11.07.2006, con la quale si comunicava che con provvedimento del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del 7.07.2006 si provvedeva al dissequestro della discarica in esercizio, con esclusione dell’impianto di trattamento e, pertanto, si riattivavano i conferimenti di rifiuti presso la discarica dei Comuni di Bellante, Giulianova, Morro d’Oro, Mosciano S. Angelo, Notaresco e Roseto degli Abruzzi;

Preso atto della nota dell’Unione di Comuni “Città Territorio” - Val Vibrata, prot.n.7538 del 23.08.2006, con la quale, in considerazione che già vengono conferiti i rifiuti indifferenziati (CER 230301) del comprensorio presso l’impianto di smaltimento ubicato in località “Cerratina”, nel Comune di Lanciano e per ovvi motivi di economicità collegati ad una migliore logistica, di poter conferire anche i rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale (CER 200303), attualmente conferiti presso la discarica “Casoni” nel Comune di Chieti, ai sensi dell’Ordinanza n.2/06;     

Preso atto che il Comune di L’Aquila, con nota prot.n.5901 del 26.06.2006, ha comunicato le iniziative intraprese per la “riorganizzazione dei servizi di raccolta differenziata e l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti assimilati provenienti dalla raccolta differenziata” e la richiesta di reiterazione dell’Ordinanza regionale per il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati al di fuori del territorio provinciale;

Preso atto che permangono le gravi difficoltà operative che non consentono un regolare svolgimento delle attività di smaltimento e/o recupero di rifiuti urbani nei territori delle Province di L’Aquila, Pescara e Teramo, difficoltà peraltro dovute in particolare:

-    alla mancanza di un impianto di smaltimento per rifiuti non pericolosi nel Comune di L’Aquila;

-    all’attuale mancanza di un impianto di trattamento dei rifiuti urbani biodegradabili (riciclaggio e compostaggio) nel comprensorio di Pescara;

-    ai provvedimenti di sequestro della magistratura di Teramo interessanti le discariche per rifiuti non pericolosi

-    alla chiusura delle discariche per rifiuti non pericolosi di Teramo (La Torre),  Tortoreto (Salino), Cellino Attanasio (Conti) e Castellalto (Colle Coccu);

-    al permanere della chiusura dell’impianto di smaltimento per rifiuti non pericolosi di Atri (S.Lucia) e di Sant’Omero (Ficcadenti);

-    alla necessità di continuare a garantire i conferimenti di rifiuti urbani biodegradabili (RUB), presso l’impianto di riciclaggio “Civeta”, ubicato nel Comune di Cupello (CH), provenienti dai comprensori di Teramo e Pescara.

Considerato che la Regione Abruzzo, valutando la già critica situazione nel settore della gestione dei rifiuti, ulteriormente aggravatasi in Provincia di Teramo, per le situazioni sopra accennate, al fine di consentire un miglior coordinamento delle attività di smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani nel territorio regionale e favorire sinergie cooperative tra Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi, ha provveduto ad approvare la DGR n.1089 del 04.11.2005, recante specifiche direttive, ispirate a princìpi di solidale cooperazione e responsabilità condivisa tra tutti i soggetti interessati (Province, Consorzi Intercomunali e/o loro Società SpA, gestori impianti, ..etc), al fine di superare le gravi difficoltà operative;

Vista la nota del Comune di L’Aquila, prot.n.7311 dell’ 08.08.2006;

Vista la nota del Comune di L’Aquila, prot.n.5901 del 26.06.2006;

Vista la nota della Provincia di L’Aquila, prot.n.7566 del 24.08.2006;

Vista la nota del CIRSU SpA, prot.n.6420 del 11.07.2006;

Vista la nota del COGESA, prot.n.6320 del 7.07.2006;

Vista la nota della Provincia di Teramo, prot.n.7482 del 17.08.2006;

Vista la nota dell’Unione di Comuni “Città Territorio” – Val Vibrata, prot.n.7538 del 23.08.2006;

Vista la nota del CORSU, prot.n.7423 del 14.08.2006;

Vista la nota della Provincia di Pescara, prot. n. 7580 del 24.08.2006;

Rilevato che non possono essere percorse le ordinarie procedure definite dalle direttive regionali, approvate con la DGR n.1089 del 04.11.2005, a causa dell’evolversi degli eventi aventi carattere emergenziale (sequestro discariche, saturazione di discariche,, impossibilità di garantire i conferimenti delle frazioni organiche da RD, ..etc), che richiedono, invece, provvedimenti urgenti ed indifferibili che non si conciliano con i tempi occorrenti per le procedure ordinarie (approvazione dei consigli provinciali, dei consigli di amministrazione dei Consorzi, ..etc), queste ultime utilizzabili per forme di collaborazione volontaria di medio-lungo periodo;

Considerato che il Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia, per le vie brevi, data l’urgenza, ha provveduto a consultare:

1.   il Comune di Chieti, per avere la disponibilità a continuare a ricevere i quantitativi di rifiuti presso la discarica “Casoni” (CH), dei Comuni della Provincia di Teramo che utilizzavano la discarica “La Torre”, ubicata nel Comune di Teramo, posta in stato di sequestro ed a continuare il conferimento dei rifiuti urbani provenienti dai Comuni del Consorzio Piomba-Fino, come disposto con l’ordinanza n.2/06, come specificato nel dispositivo del presente atto;

2.   la Società “Ecologica Sangro”, gestore della discarica “Cerratina”, ubicata nel Comune di Lanciano, per verificare i quantitativi di rifiuti provenienti dal Comune di L’Aquila e dalla Provincia di Teramo (per quanto riguarda i Comuni che conferivano all’impianto del CIRSU SpA di Notaresco), come disposto con ordinanza n.2/06, come specificato nel dispositivo del presente atto;

3.   il Consorzio Intercomunale “Civeta”, gestore dell’impianto di riciclaggio e compostaggio con annessa discarica, ubicato nel Comune di Cupello (CH), per verificare i quantitativi di frazioni organiche da recuperare, provenienti dai Comuni delle Province di Pescara e Teramo, come disposto con l’ordinanza n.2/06 e specificato nel dispositivo del presente atto;

4.   il Consorzio Intercomunale Ambiente SpA, per verificare i quantitativi di rifiuti conferiti nell’impianto “Colle Cese” ubicato nel Comune di Spoltore, provenienti dai Comuni del Consorzio Piomba-Fino, come disposto con l’ordinanza n.2/06 e specificato nel dispositivo del presente atto;

5.   il Comune di Teramo ed il Consorzio CORSU, per valutare le azioni da intraprendere, in relazione all’evento calamitoso che ha interessato la discarica “La Torre” e per garantire la continuità delle attività di smaltimento;

Richiamato il Decreto Legislativo 03.04.2006, n.152 “Norme in materia ambientale”;

Richiamato il D.Lgs 13.01.2003, n.36 avente per oggetto: “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la L.R.28/04/00, n.83 avente per oggetto: “Testo Unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti” ed in particolare l’art.31, comma 1, lett.a) e l’art.13, comma 1 della stessa che prevede che l’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) per la gestione dei rifiuti urbani è costituito dal territorio provinciale;

Visto il D.M. 03.08.2005 “Criteri ammissibilità dei rifiuti in discarica” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art.11, comma quaterdecies della L. 02.12.2005 n.248, che ha ulteriormente posticipato il termine del 31.12.2005,  di cui al D.Lgs 13.01.03, n.36, al 31.12.2006;

Richiamata la L.R.16.12.1998, n.146 “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi” e successive modifiche ed integrazioni nonché la disciplina vigente in materia per il periodo riferito al 2007 (L.R. 16.06.2006, n.17);

Richiamata la nota della Direzione Affari della Presidenza, Servizio Legislativo, prot.n.27057 del 09.06.05, concernente l’applicazione dell’art.13 del predetto D.Lgs.22/97 e dell’art.32 della L.R. 28.04.2000, n.83;

Considerato che gli impianti di smaltimento e/o recupero di RU individuati per accogliere i rifiuti provenienti da ATO diversi, sono:

-    impianto di smaltimento per rifiuti non pericolosi località “Cerratina” di Lanciano (CH);

-    impianto di smaltimento peri rifiuti non pericolosi località “Colle Cese” di Spoltore (PE);

-    impianto di smaltimento per rifiuti non pericolosi località “Casoni” di Chieti (CH);

-    impianto di riciclaggio e compostaggio “Civeta” di Cupello (CH);

Visto l’art.191 del D.Lgs.152/06 “Ordinanze contingibili ed urgenti e poteri sostitutivi” che prevede, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, la possibilità di emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente; 

Ritenuto di individuare nel 1° comma dell’art. 13 della predetta L.R. 83/00 la norma che, ai sensi del presente atto, si intende derogare, in quanto l’utilizzazione degli impianti presenti nella Regione, regolarmente autorizzati ed in esercizio, nei limiti e prescrizioni imposti dalle rispettive autorizzazioni rilasciate dalla Regione, non comporta il ricorso a forme speciali di gestione dei rifiuti urbani che determinino pregiudizio per la salute pubblica e per l’ambiente;

Ritenuto di accogliere favorevolmente le richieste formulate, in particolare, dalla Provincia di L’Aquila, dalla Provincia di Teramo, dalla Provincia di Pescara e dei Comuni e/o Consorzi Intercomunali interessati, con note:

-    Comune di L’Aquila - prot.n.7311 del 8.08.2006;

-    Provincia di L’Aquila - prot.n.7566 del 24.08.2006;  

-    Provincia di Teramo - prot.n.7482 del 17.08.2006;

-    Consorzio CORSU - prot.n.7423 del 14.08.2006;

-    Unione di Comuni “Città Territorio” - Val Vibrata, prot.n.7538 del 23.08.2006;

-    Provincia di Pescara - prot.n.7580 del 24.08.2006;   

Evidenziato che le richieste degli Enti sopra richiamate sono riferibili a tipologie di rifiuti classificati ai sensi dell’art.184 del D.Lgs.152/06 rifiuti urbani e/o assimilati agli stessi e sono conferibili in impianti di smaltimento, classificati ai sensi dell’art.4, comma 1, lett.b) del D.Lgs.36/03, come “discariche per rifiuti non pericolosi”, per le quantità come riportato in Tab.1:

Ritenuto di dover emettere un’ordinanza regionale ai sensi dell’art.191 del D.Lgs.152/06 e dell’art.31, comma 1, lett.a) della L.R.83/00;

Dato atto che la Provincia di Teramo ha espresso, con nota prot.n.7482 del 17.08.2006, parere tecnico favorevole al conferimento dei rifiuti urbani interessati dal presente provvedimento, in un ambito territoriale diverso;

Dato atto che la Provincia di L’Aquila ha espresso, con nota prot.n.7566 del 24.08.2006, la necessità di reiterare l’Ordinanza presidenziale n.2/06, quindi parere tecnico favorevole al conferimento dei rifiuti urbani interessati dal presente provvedimento, in un ambito territoriale diverso;

Dato atto che la Provincia di Pescara ha espresso, con nota prot.n.7580 del 24.08.2006, la necessità di reiterare l’Ordinanza presidenziale n.2/06, quindi parere tecnico favorevole al conferimento dei rifiuti urbani interessati dal presente provvedimento, in un ambito territoriale diverso; 

Dato atto che il Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Regionale Parchi Territorio Ambiente Energia ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, anche ai sensi dell’art.191 del D.Lgs.152/06 (non rilevandosi dallo stesso conseguenze negative sul piano ambientale);

ORDINA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte, di:

1.   reiterare, con modifiche ed integrazioni come di seguito riportate, l’ordinanza n.2/06, ai sensi dell’art.191 del D.Lgs.152/06 e dell’art.31, comma 1, lett.a) della L.R.83/00, secondo un quadro dei conferimenti dei rifiuti urbani ai vari impianti di smaltimento e/o recupero  riportato nell’Allegato (Tab.1);

2.   provvedere, in deroga a quanto disposto dall’art.13 comma 1 della L.R.28.4.2000, n.83 affinché:

a.   i rifiuti urbani indifferenziati (RUI – CER 200301) del Comune di L’Aquila, di cui alla Tab.1, che già venivano conferiti presso la discarica “Cerratina”, del Consorzio Comprensoriale di Lanciano, ubicata nel Comune di Lanciano (CH), come disposto con ordinanza n.2/06, continuino ad essere conferiti presso la stessa, per un quantitativo oscillante tra le 110 e le 130 t/g; nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, nonché dei limiti, condizioni e prescrizioni riportate nella relativa autorizzazione regionale rilasciata a favore del titolare dell’impianto di destinazione finale dei rifiuti;

b.   i rifiuti urbani indifferenziati (RUI – CER 200301) dei Comuni del Comprensorio Piomba-Fino, di cui alla Tab.1, che già venivano conferiti nella discarica “Colle Cese” del Consorzio Comprensoriale Ambiente SpA, ubicata nel Comune di Spoltore (PE), come disposto con l’ordinanza n.2/06, continuino ad essere conferiti presso la stessa, per un quantitativo oscillante tra le 20 e le 50 t/g; nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, nonché dei limiti, condizioni e prescrizioni riportate nella relativa autorizzazione regionale rilasciata a favore del titolare dell’impianto di destinazione finale dei rifiuti;

c.   i rifiuti urbani indifferenziati (RUI – CER 200301) dei Comuni del Comprensorio Piomba-Fino, di cui alla Tab.1, che già venivano conferiti nella discarica “Casoni” del Comune di Chieti, come disposto con l’ordinanza n.2/06, continuino a conferire presso la stessa, per un quantitativo oscillante tra le 50 e le 80 t/g, nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, nonché dei limiti, condizioni e prescrizioni riportate nella relativa autorizzazione regionale rilasciata a favore del titolare dell’impianto di destinazione finale dei rifiuti;

d.   i rifiuti urbani indifferenziati (CER 200301 - 200303) dei Comuni dell’Unione di Comuni “Città Territorio” – Val Vibrata di cui alla Tab.1, siano conferiti presso la discarica “Cerratina”, ubicata nel Comune di Lanciano, per un quantitativo oscillante tra le 80 e le 110 t/g; nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, nonché dei limiti, condizioni e prescrizioni riportate nella relativa autorizzazione regionale rilasciata a favore del titolare dell’impianto di destinazione finale dei rifiuti;

e.   i rifiuti urbani indifferenziati (RUI – CER 200301) dei Comuni del CORSU di cui alla Tab.1, siano conferiti nella discarica “Casoni”, ubicata nel Comune di Chieti, per un quantitativo oscillante tra le 100 e le 130 t/g; nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, nonché dei limiti, condizioni e prescrizioni riportate nella relativa autorizzazione regionale rilasciata a favore del titolare dell’impianto di destinazione finale dei rifiuti;

f.    i rifiuti urbani biodegradabili (RUB – CER 200108 e 200302), costituiti dalle frazioni organiche provenienti dalle RD, dei Comuni dell’Unione di Comuni “Città Territorio” – Val Vibrata di cui alla Tab.1, che già venivano conferiti presso l’impianto di riciclaggio e compostaggio del Consorzio Intercomunale “Civeta”, ubicato nel Comune di Cupello (CH), come disposto con l’ordinanza n.2/06, continuino a conferire presso lo stesso, secondo le direttive definite dal gestore dell’impianto in relazione alla qualità merceologica dei materiali ed alle effettive capacità di trattamento, con priorità dei Comuni che hanno adottato sistemi di raccolta “porta a porta” e per un quantitativo oscillante tra le 20 e le 50 t/g; nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, nonché dei limiti, condizioni e prescrizioni riportate nella relativa autorizzazione regionale rilasciata a favore del titolare dell’impianto di destinazione finale dei rifiuti;

g.   i rifiuti urbani biodegradabili (RUB – CER 200108 e 200302), costituiti dalle frazioni organiche provenienti dalle RD, dei Comuni della Provincia di Pescara di cui alla Tab.1, che già venivano conferiti presso l’impianto di riciclaggio e compostaggio del Consorzio Intercomunale “Civeta”, ubicato nel Comune di Cupello (CH), come disposto con l’ordinanza n.2/06, continuino a conferire presso lo stesso, secondo le direttive definite dal gestore dell’impianto in relazione alla qualità merceologica dei materiali ed alle effettive capacità di trattamento, con priorità dei Comuni che hanno adottato sistemi di raccolta “porta a porta” e per un quantitativo oscillante tra le 3 e le 6 t/g; nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, nonché dei limiti, condizioni e prescrizioni riportate nella relativa autorizzazione regionale rilasciata a favore del titolare dell’impianto di destinazione finale dei rifiuti;

3.   di Stabilire che le presenti disposizioni hanno validità temporale di mesi 6 (sei), dalla data di emissione del provvedimento, eventualmente rinnovabile, ai sensi dell’art.191, comma 4 del DLgs.152/06, in caso di accertata necessità ed urgenza;

4.   di Richiamare i soggetti interessati dalla presente disposizione, al più rigoroso e scrupoloso rispetto della vigente normativa in materia di salute pubblica e tutela dell’ambiente, riservandosi di adottare i provvedimenti previsti dall’art.191, comma 2 del DLgs.152/06, per promuovere ed adottare le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti;

5.   di Rimandare ad accordi tra le parti interessate: la definizione delle “modalità operative” relative alle attività di raccolta, smaltimento e/o recupero dei RU, la definizione delle “tariffe di conferimento” dei RU agli impianti che, in ogni caso, non devono discostarsi da quelle già in vigore all’atto dell’emissione della presente ordinanza; eventuali modifiche delle tariffe di conferimento agli impianti interessati, devono essere preliminarmente motivate, documentate ed inviate alla Regione per l’esame di competenza di cui all’art.8, comma 1, lett.m) ed All.2, punto 6 del DLgs.36/03 “Piano Finanziario”;

6.   di Richiamare al rispetto delle norme regionali in materia di tributo speciale di cui alla L.R.146/98 e s.m.i. e normativa vigente per l’anno 2007 (L.R. 16.06.2006, n.17), nonché, se applicabili, successivamente al 31.12.2006, al rispetto delle disposizioni del D.M. 03.08.2005 “Criteri ammissibilità dei rifiuti in discarica” e s.m.i;

7.   di Effettuare da parte delle Province, il controllo delle attività e la verifica, con apposite relazioni trimestrali da rimettere al competente Servizio della Regione, delle disposizioni di cui al presente provvedimento ed in caso di inosservanza delle stesse, perché provvedano a segnalarle tempestivamente per l’adozione dei conseguenti provvedimenti;

8.   di Trasmettere da parte del Servizio Gestione Rifiuti, copia del presente provvedimento alle Province interessate, ai Consorzio Comprensoriali interessati ed ai gestori degli impianti, al Dipartimento Provinciale dell’ARTA competente territorialmente (Chieti), alla Direzione Centrale dell’ARTA;

4.   di Demandare alle Province, il compito di informare tempestivamente i diversi Comuni interessati dalla presente ordinanza, per l’adozione degli adempimenti conseguenti;

5.   di Trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento, ai sensi dell’art.191, comma 1 del DLgs.152/06, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio, al Ministero della Salute, al Ministero delle attività produttive;

6.   di Pubblicare integralmente il presente provvedimento sul B.U.R.A. .

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni dalla sua pubblicazione sul B.U.R.A. .

L’Aquila, 30.08.2006

Il Presidente

On. Ottaviano Del Turco

Segue allegato