LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
per tutto quanto esposto in narrativa:
1. di considerare quale data utile della comunicazione di concessione del finanziamento, per fissare il previsto termine di inizio lavori decorrenti a 180 gg da tale termine, quella relativa alle note di comunicazione di benestare del contratto di mutuo da parte degli Enti o Istituti autorizzati (CC.DD.PP., Istituto Credito Sportivo, altri istituti di credito di cui all’art. 14, comma 3 del D.L. 13/5/91 convertito dalla L. n. 202/91) come definiti dal D.M. 15/12/04;
2. di concedere, pertanto, al Comune di Teramo, per le motivazioni addotte dallo stesso nella relativa richiesta allegata al presente provvedimento (All. “1”) – quale parte integrante e sostanziale dello stesso, la proroga del termine di inizio lavori, fissando un nuovo termine di inizio lavori, il tutto come da sottoesposto prospetto nella relativa colonna individuata con il simbolo (*):
Soggetto pubblico |
Estremi richiesta |
Comunicazione contratto di mutuo |
Termine inizio lavori previsto |
Proroga richiesta |
Nuovo termine inizio lavori (*) |
Finanziamento concesso Euro |
Comune di Teramo |
prot. 32621 del 04/07/06
(All.1.1) |
prot. 105579 del 29/07/05
CC.DD.PP. (All. 1.2) |
29/01/06 |
1 anno |
29/01/07 |
160.000,00 |
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
4. di autorizzare il Servizio Sport, Impiantistica Sportiva a curare ogni ulteriore adempimento connesso con l'adozione del presente provvedimento;
5. di disporre la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul BURA.