Pubblicazione disposta da Presidente della Corte
Costituzionale a norma dell’art. delle Norme integrative del marzo 1956

 

Ricorso n. 95 depositato il 10 agosto 2006-09-18

Da Presidente del Consiglio dei Ministri, difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale ha il proprio domicilio in Via dei Portoghesi 12, Roma

Nei Confronti

Della Regione Abruzzo, in persona del suo Presidente

 

Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale

Della legge regionale 8 giugno n. 16, “Disposizioni di adeguamento normativo per il funzionamento delle strutture e per la razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica”, negli articoli 1, commi 20 e 22, e 2, commi 7,8 e 9 (B.U.R.A. n. 35 del 21 giugno 2006).

Art. 1.20

Il comma, nel sostituire il comma 4 dell’art. 8 della L.R: n. 17/2001, ha disposto che “ai dipendenti con mansioni di autista in servizio presso la Giunta Regionale e il Consiglio Regionale è corrisposta una indennità omnicomprensiva in sostituzione degli istituti relativi allo straordinario, reperibilità, rischio e turnazione”.

La norma va ricondotta alla tutela del lavoro, assegnata alla legislazione concorrente regionale.

L’art. 45 D. L.gs. n. 165/2001, che al primo comma dispone che “il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi”, costituisce un principio fondamentale in quanto definisce nell’impiego pubblico i rapporti tra rappresentanze sindacali ed enti, datori di lavoro. La disciplina, pertanto, non può che essere uniforme su tutto il territorio nazionale.

L’interpretazione dell’art. 45 è nel senso che con il contratto collettivo, insieme all’ammontare delle voci che costituiscono il trattamento economico complessivo, vanno anche determinate le singole voci competenti.

In altri termini, non può la legge attribuire direttamente certe indennità, rimettendo eventualmente alla contrattazione collettiva la determinazione dell’ammontare.

In questo senso si è già espressa codesta Corte, da ultimo con sentenza n. 308 del 2006, nella quale si torva chiarito che già dalla legge n. 421 del 1992 può trarsi il principio della regolazione mediante contratti collettivi del trattamento economico dei dipendenti pubblici, principio che ha trovato la sua conferma nel D. Lgs n. 165/2001.

La norma regionale ha violato il principio fissato dalla legge statale.

La illegittimità della norma regionale risulta evidente anche da un diverso punto di vista.

Dopo aver attribuito l’indennità non ha previsto il procedimento per la sua determinazione, alla quale, pertanto, non potrà provvedere che una legge successiva.

In questo senso depone anche la nuova formulazione della norma.

Nella stesura precedente dell’art. 8 il comma 4 prevedeva che l’indennità sarebbe stabilita “in relazione alla normativa vigente”, dando così presupposta l’osservanza anche dei principi fondamentali in materia.

Se si confrontano le due norme, si verifica che questa è stata al modifica di maggior rilievo. Le altre hanno comportato una migliore formulazione, senza innovazioni sostanziali.

“Ad ogni autista” è stato sostituito “ai dipendenti con mansioni d’autista presso la Giunta Regionale e il Consiglio” (gli unici organi che ne hanno); è stato poi eliminato l’inciso “da corrispondere in rate mensili”, eliminazione che non porterà innovazioni sostanziali perché le indennità per straordinario, reperibilità, rischio e turnazione non potranno essere corrisposte che mensilmente.

Che la determinazione dell’indennità non sia rimessa alla contrattazione collettiva (o che possa non esservi rimessa, il che è lo stesso da punto di vista costituzionale) , è confermato dall’ultima parte del comma 4, dove è prevista la rideterminazione  a cadenza biennale “previa concertazione sindacale”. L’intervento sindacale è , dunque, previsto solo per le modifiche successive ma non per la prima determinazione dell’indennità.

Art. 1.22

La norma ha espresso l’inciso “in possesso dei requisiti per l’accesso alla categoria D” nel comma 3 dell’art. 6 delle L.R. n. 18/2001.

Codesta Corte si è già pronunciata sulla legittimità costituzionale della L.R. n. £)/2004, interpretazione autentica della L.R. n. 18/2001, concernente: Consiglio regionale dell’Abruzzo, autonomia e organizzazione.

In quell’occasione ha rilevato che “la norma di interpretazione autentica, sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale, consente di conferire la responsabilità delle segreterie non solo al personale interno di categoria “D”, ma anche a che è in possesso dei requisiti per l’accesso a tale categoria…., in conformità, del resto, alla ratio della disposizione interpretata, che già contemplava la possibilità di ricoprire quell’incarico, prevista stipulazione di un contratto a tempo determinato, per l’estraneo all’amministrazione regionale in possesso dei requisiti per accedere a detta categoria”. Questo dato normativo è stato ritenuto decisivo per ritenere costituzionalmente legittima la norma esaminata, come conferma il “Pertanto” con il quale inizia la parte conclusiva della sentenza.

Una volta che l’inciso è stato eliminato, e che quei requisiti non sono più richiesti per l’assunzione a tempo determinato, la violazione dei principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, e quindi la violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione viene a risultare evidente.

Art. 2 commi 7,8 e 9

L’art. 1, comma 54, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) “per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, ha previsto la rideterminazione, con una riduzione del 10% delle indennità, gettoni di presenza,e  di tutte le utilità, comunque denominate, spettante, tra gli altri, ai consiglieri regionali.

La norma, come è evidente, è rivolga ad assicurare il rispetto del patto di stabilità, la cui funzione no è il casi di richiamare.

Comunque si voglia formulare la questione, non dovrebbe essere indubbio che violi il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanze pubblica, una norma regionale che, di fronte ad una legge nazionale che pone il principio della riduzione di certe spese correnti, aumenti proprio quelle spese senza prevedere una entrata o altra forma compensativa.

Come noto, se la riduzione del deficit di bilancio deve essere perseguita anche, se non soprattutto, sul versante della spesa, è sulle spese correnti che si deve intervenire per realizzare benefici strutturali.

Per queste ragioni

Si conclude

Perché le norme impugnate siano dichiarate costituzionalmente illegittime.

Si produce estratto della deliberazione del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2006.

Roma 8 agosto 2006

Per Franco Favara

vice avvocato generale dello stato