IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate
1) di RINNOVARE, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152 del 3.04.2006, l’autorizzazione regionale n. 747 del 14.04.99, a favore della Ditta Nuova Presafer Srl – Località Zona Industriale di Avezzano – (AQ) – inerente: “Autorizzazione Regionale per la realizzazione e gestione di un impianto di rottamazione di autoveicoli a motore, elettrodomestici obsoleti e raccolta ferrosa in genere”; sito nel comune di Avezzano (AQ), Loc. Zona Industriale, particelle catastali n. 283, 509, 281, 283, 132, 284, foglio di mappa n. 14, potenzialità complessiva 6674 t/a;
2) DI STABILIRE che il rinnovo di cui al precedente punto 1) è concesso per un periodo di anni uno (1) dalla data di adozione del presente provvedimento, ed è rinnovabile nelle forme stabilite dal Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e della Legge Regionale 28.04.2000 n. 83;
3) DI STABILIRE che il periodo di validità indicato al precedente punto 2) viene prescritto in quanto è attualmente in corso d’istruttoria il Piano di Adeguamento di cui al D.Lgs. n. 209/03, in merito al quale il Servizio Gestione Rifiuti si riserva proprie determinazioni;
4) DI STABILIRE che, poichè l’impianto è, altresì, soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 151 del 25.07.2005, sarà verificata la rispondenza dell’impianto attraverso un parere della competente Provincia su richiesta dello scrivente Servizio;
5) DI STABILIRE che i codici Cer inerenti il presente rinnovo, sono riportati nell’elenco allegato, indicato in premessa (ALL. 2);
6) DI CONFERMARE quanto altro stabilito e prescritto nella precedente autorizzazione;
7) DI PRESCRIVERE che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali,ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
8) DI STABILIRE che le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all’osservazione dei principi generali:
a. deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
b. deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
c. devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
d. le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;
e. deve essere evitato lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate;
f. che relativamente alle disposizioni di cui agli artt. 28 e 29 della L.R. n. 83/2000, La Ditta ha avanzato separata istanza, oggetto di separato provvedimento autorizzativo;
g. le fasi di smaltimento dei rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli sotto il profilo igienco-sanitario per la incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l’integrità dell’ambiente naturale;
h. devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
10) DI FARE SALVE eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
11) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti dal D. Lgs. n. 152 del 3/04/2006 e dall L.R. n. 83 del 28.04.2000:
12) DI OBBLIGARE la Ditta Nuova Presafer S.r.l. beneficiaria della presente autorizzazione, a produrre apposita “garanzia finanziaria” in duplice copia, conforme all’originale a favore del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, secondo i parametri stabiliti dalla D.G.R. n. 132 del 22.02.2006;
13) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di Avezzano (AQ), all’Amministrazione Provinciale di L’Aquila, all’A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia Regionale Tutela Ambiente) Dipartimento Provinciale di L’Aquila, all’A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia Regionale Tutela Ambiente) Direzione Centrale di Pescara e all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura dell’Aquila, al PRA di L’Aquila;
14) DI NOTIFICARE, ai sensi di Legge, il presente provvedimento alla Ditta Nuova Presafer Srl – Località Zona Industriale di Avezzano – (AQ) –
15) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
Contro il
presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente
Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
il dirigente del servizio
Dott. Franco Gerardini