GIUNTA regionale

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 883 “Istituzione Servizio Sanitario Nazionale”;

Vista la Legge 15 marzo 1997 n. 59 “Delega del Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

Visto il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali in attuazione del capo I° della Legge 15.03.1997 n. 59”;

Visto il D.P.C.M. 26 maggio 2000 “Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del Titolo IV capo I° D. Lgs. 31.03.1998 n. 112”;

Visto il D. Lgs. 21 maggio 2004 n. 172 “Attuazione della direttiva n. 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti”;

Visto il regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari;

Visto il Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

Visto il Regolamento CE n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

Visto il Regolamento CE n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio 29 Aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e benessere degli animali;

Visto il Regolamento CE n. 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

Visto il Regolamento CE n. 2074 della Commissione del 5 dicembre 2005 recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio e all’organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio CE n. 854/2004 e CE n. 882/2004, deroga al regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti CE n. 853/2004 e CE n. 854/2004;

Visto il regolamento CE n. 2075/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni;

Visto il Regolamento CE n. 2076/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005, che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio CE n. 853/2004, CE n. 854/2004 e CE n. 882/2004 e che modifica i regolamenti CE n. 853/2004 e CE n. 854/2004:

Visto l’Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del D. Lg. 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome relativo a “Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari” Rep. 2470 9 febbraio 2006”;

Visto l’Accordo, ai sensi l’articolo 4 del D. Lgs. 28 agosto 1977 n. 281, tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome relativo a “Linee guida applicative del Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti di origine animale” Rep. n. 2477 9 febbraio 2006”;

Visto il Regolamento CE n. 183/2005 12 gennaio 2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi;

Considerato che bisogna fornire agli operatori del settore e agli operatori sanitari di tutta la filiera alimentare, un quadro di riferimento a livello regionale;

Considerato che l’emanazione dei nuovi regolamenti comunitari ha di fatto modificato le norme iniziali per il riconoscimento delle strutture che producono, lavorano, commercializzano e somministrano gli alimenti e che pertanto bisogna adeguare le nostre procedure;

Ritenuto di dove recepire gli accordi della conferenza Stato-Regioni sopra citati e relativi al “pacchetto igiene” per non pregiudicare l’attività degli operatori presenti nel territorio regionale;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 2183 15/10/1999 “Aggiornamento tariffe in materia di Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria per prestazioni richieste da terzi nel proprio interesse ed effettuate dalle Aziende USL della Regione Abruzzo”;

Visto il Regolamento CE n. 1774/2002 recante “Norme sanitarie relative ai sottogruppi di origine animale non destinati al consumo umano”;

Visto il Regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002;

Vista la legge Regionale n. 33 14 agosto 1981 concernente: Organizzazione e funzionamento del Servizio Sanitario nelle Unità locali socio – sanitarie;

Vista la Legge Regionale n. 32 14 agosto 1981;

Vista la Legge Regionale n. 37 2 luglio 1999 recante Piano Sanitario Regionale – Triennio 1999-2001”;

Considerato che con nota n. DGVA/ 25842/P del 12/07/2006 il Ministero della Salute ha indicato le modalità di assegnazione dei numeri di riconoscimento nazionale degli stabilimenti a partire dal 1° settembre 2006;

Vista la Legge Regionale 14 settembre 1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro la Regione Abruzzo” e le sue successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità della presente proposta di Deliberazione, che è attesta dalla firma del Direttore Regionale;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate –

1.   di recepire l’Accordo, ai sensi dell’articolo 4 D. Lgs. 28 agosto 1997 n. 281, tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome, relativo a “Linee guida applicative Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari (ALLEGATO A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2.   di recepire l’Accordo, ai sensi dell’art. 4 D. Lgs. 28 agosto 1997 n. 281, tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome, relativo a “Linee guida Applicative Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari di origine animale (ALLEGATO B) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

3.   di approvare le linee guida “Misure per l’applicazione dei Regolamenti del Pacchetto Igiene: Reg. CE 852/2004; 853/2004; 854/2004e 882/2004 linee guida della Regione Abruzzo” (ALLEGATO C) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

4.   di approvare le “Tariffe delle attività tecnico-amministrative svolte dal Servizio veterinario per il rilascio dei riconoscimenti agli impianti di produzione, lavorazione, conservazione e immissione sul mercato di alimenti di origine animale” (ALLEGATO D) al presente provvedimento quale parte integrante, e sostanziale;

5.   di incaricare il dirigente del Servizio Veterinario della Direzione Sanità della Regione per quanto di competenza all’adozione delle eventuali specifiche tecniche necessarie per l’applicazione delle sopracitate disposizioni;

6.   di abrogare la Delibera di Giunta Regionale del 30/05/2002 n. 270 e tutti gli altri provvedimenti regionali in contrasto con la presente Deliberazione;

7.   di trasmettere copia della presente Deliberazione al Ministero della Salute;

8.   di pubblicare la presente Deliberazione ed i relativi allegati, che fanno parte integrante della stessa, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Seguono allegati