Modifiche approvate
con Deliberazione del Consiglio Comunale
n.43 in data 5 agosto 2006
invariati gli articoli da 1 a 4
Art. 5
Funzioni e
finalità
1. invariato
2. Il Comune di San Giovanni Teatino riconosce la dignità di ogni persona senza distinzione di sesso, nazionalità, etnia, lingua, religione, convinzione politica o filosofica, orientamento sessuale o qualunque altra caratteristica o condizione sociale o personale, riconosce come propri i valori di solidarietà universale e di pacifica convivenza umana, di incontro, di fratellanza tra i popoli, orienta la propria attività verso il superamento di ogni tipo di discriminazione. A tal fine persegue l’accoglienza solidale delle persone immigrate e ne promuove l’integrazione sociale in base ai principi del pluralismo delle culture.
3. Il Comune riconosce e garantisce le formazioni sociali nelle quali si sviluppa la libera espressione della personalità umana, favorisce e sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi e delle associazioni, in particolare del volontariato che, nelle forme associate e senza fini di lucro, svolge una funzione complementare a quelle delle strutture pubbliche quale portatore di bisogni di solidarietà morale e di pluralismo nei settori dell’assistenza sociale e sanitaria, nella tutela dei beni culturali e ambientali, nello sport e nel tempo libero.
4. Il Comune riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone. A tal fine promuove la cultura della solidarietà e del dialogo fra persone,popoli e religioni.
5. Il Comune cura il rapporto con le comunità di cittadini di San Giovanni Teatino residenti all’estero.
6. Il Comune concorre a garantire il diritto alla salute sia nei luoghi di vita che di lavoro. Tutela i consumatori anche attraverso sistemi di garanzia della sicurezza alimentare. Favorisce la tutela sociale e la partecipazione dei cittadini portatori di handicap. Promuove il diritto al lavoro, contribuisce alla realizzazione della piena occupazione; valorizza l’imprenditoria e promuove il ruolo delle professioni intellettuali. Il comune favorisce l’insediamento delle attività produttive in maniera compatibile con i propri piani di sviluppo e le proprie esigenze territoriali ed ambientali.
7. Il Comune promuove, coordina e partecipa alle attività culturali e sostiene lo sviluppo della cooperazione e l’associazionismo tra i cittadini; valorizza le tradizioni storiche e culturali del proprio territorio; sostiene le iniziative relative al tempo libero ed allo sport come forme privilegiate di aggregazione e socializzazione tra le persone.
8. invariato
9. Il Comune riconosce nella famiglia fondata sul matrimonio la struttura sociale primaria e ne tutela e valorizza il ruolo fondamentale nella comunità. Valorizza nell’ottica sociale la maternità e la paternità, assicura il sostegno alla corresponsabilità dei genitori nella cura e nell’educazione dei figli. Il Comune riconosce la dignità delle unioni familiari ed affettive fondate sul rispetto reciproco e sulla comunanza di vita, di interessi e nella reciproca assistenza morale e materiale, ne tutela i diritti dei componenti secondo le leggi vigenti.
10. Il Comune, protegge e valorizza l’ambiente, il paesaggio, l’assetto del territorio, la biodiversità e le risorse genetiche autoctone ed il patrimonio rurale; promuove la cultura del rispetto dei diritti di tutti i viventi e della naturale necessità di convivenza con l’uomo. Adotta misure necessarie per eliminare ogni forma di inquinamento ambientale.
11. invariato
12. invariato
13. invariato
Art. 6
Cittadinanza
Onoraria
1. La cittadinanza onoraria è conferita ai cittadini italiani e/o stranieri senza distinzione di nazionalità, di razza, di sesso e di religione, la cui personalità, opere e testimonianze di vita si accordino con evidenti relazioni alla storia, ai valori, alla sensibilità ed agli interessi della comunità di San Giovanni Teatino.
2. Il conferimento della cittadinanza onoraria è deliberato dal Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, per speciali e riconosciute benemerenze acquisite in base ad una delle seguenti motivazioni:
a) Per l’esempio di una vita ispirata ai fondamentali valori umani della solidarietà, dell’amore e dell’aiuto al prossimo, specialmente dei più deboli e bisognosi;
b) Per il contributo al progresso della cultura in ogni campo del sapere ed il prestigio conseguito attraverso gli studi, l’insegnamento, la ricerca, la produzione artistica;
c) Per il personale apporto al miglioramento della qualità della vita e della convivenza sociale conseguente al generoso impegno nel lavoro, nella produzione di beni, nelle professioni, nel commercio, nella gestione politica ed amministrativa di Istituzioni pubbliche o private;
d) Per esemplare affezione ed interessamento verso il Comune di San Giovanni Teatino, unitamente riconosciuti e testimoniati da opere ed iniziative finalizzate a promuovere tra i cittadini ed all’esterno la conoscenza e la valorizzazione della realtà socio-economica, storico-artistica ed umana della loro terra.
3. La cittadinanza Onoraria, nella forma del diploma di merito, è conferito dal Sindaco o suo delegato, in nome e per conto della Comunità di San Giovanni Teatino.
Variazione numerazione: da 6 a 7, da 7 a 8, da 8 a 9, da 9 a 10, da 11 a 12.
Art. 12
Lo statuto
1. invariato
2. invariato
3. invariato
4. invariato
5. Lo Statuto è deliberato nella sua interezza dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie. Lo statuto viene votato anche articolo per articolo, qualora ne facciano richiesta almeno due quinti dei consiglieri assegnati.
6. Una volta divenuta esecutiva la delibera di approvazione, lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA), affisso all’Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
7. invariato
8. invariato
Art. 13
I regolamenti
comunali
1. invariato
2. I regolamenti, dopo che le delibere di approvazione siano divenute esecutive, entrano in vigore dopo la ripubblicazione all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi.
Variazione numerazione: da 13 a 14, da 14 a 15, da 15 a 16, da 16 a 17,da 17 a 18, da 18 a 19, da 19 a 20, da 20 a 21, da 21 a 22, da 22 a 23.
Art. 23
Presidenza
del Consiglio
1. Il Consiglio comunale può nominare un Presidente e due Vice Presidenti eletti tra i propri membri, con votazioni successive e separate, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei componenti il consesso per il Presidente ed a maggioranza dei votanti per i Vice-Presidenti. La elezione dei due vice-presidenti avviene con due successive e separate votazioni, la prima riservata alla maggioranza e la seconda alla minoranza. La funzione vicaria verrà svolta prioritariamente dal Consigliere che nella elezione a Vice-Presidente abbia riportato tra le due votazioni più voti.
2. invariato
3. invariato
4. invariato
5. invariato
Variazione numerazione: da 23 a 24, da 24 a 25, da 25 a 26.
Art. 26
Prerogative e
compiti dei Consiglieri comunali
1. invariato
2. invariato
3. invariato
4. invariato
5. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a 5 giorni. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni, quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell’art. 141 del T.U..
6. invariato
7. invariato
Variazione numerazione: da 26 a 27, da 27 a 28, da 28 a 29, da 29 a 30, da 30 a 31, da 31 a 32, da 32 a 33, da 32 bis a 34, da 33 a 35.
Art. 35
Composizione
1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da n. 7 Assessori, scelti dal Sindaco tra i componenti del Consiglio Comunale.
2. invariato
Variazione numerazione: da 34 a 36, da 35 a 37, da 36 a 38, da 37 a 39, da 38 a 40, da 39 a 41, da 40 a 42, da 41 a 43, da 42 a 44, da 43 a 45, da 44 a 46, da 45 a 47, da 46 a 48, da 47 a 49.
Art. 50
Attuazione
del principio di sussidiarietà
1. Gli organi di governo e di gestione del Comune assumono tra i principi che regolano l’esercizio dell’autonomia e normativa, il principio di sussidiarietà, affermato dall’Art. 118 quarto comma della Costituzione, dall’Art. 4 della legge 59/97 e dall’Art. 3 del T.U. 267/00.
Variazione numerazione: da 48 a 51, da 49 a 52, da 50 a 53, da 51 a 54, da 52 a 55, da 53 a 56, da 54 a 57, da 55 a 58, da 56 a 59, da 57 a 60, da 58 a 61, da 59 a 62, da 60 a 63, da 61 a 64, da 62 a 65, da 63 a 66, da 64 a 67, da 65 a 68, da 66 a 69, da 67 a 70, da 68 a 71, da 69 a 72, da 70 a 73, da 71 a 74, da 72 a 75, da 73 a 76, da 74 a 77, da 75 a 78, da 76 a 79.
Art. 80
Unioni di
Comuni
1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta può promuovere ed aderire alla costituzione di una Unione di Comuni allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni, rafforzando la capacità organizzativa per assicurare l’esercizio dei compiti e servizi uniti con criteri di razionalità, economicità, efficienza, che garantiscano ai cittadini prestazioni di più elevata qualità, contenendone i costi.
Variazione numerazione: da 77 a 81, da 78 a 82, da 79 a 83, da 80 a 84, da 81 a 85, da 82 a 86, da 83 a 87, da 84 a 88, da 85 a 89, da 86 a 90, da 87 a 91, da 88 a 92, da 89 a 93, da 90 a 94, da 91 a 95, da 92 a 96, da 93 a 97, da 94 a 98, da 95 a 99, da 96 a 100, da 97 a 101, da 98 a 102, da 99 a 103.