IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

1)   recepire le prescrizioni formulate dal Comitato per i Beni Ambientali della Regione Abruzzo, dalla Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Direzione Compartimentale Infrastruttura di Ancona - e dalla Provincia di Teramo, ad eccezione di quella  relativa alle cartelle n. 4 e n. 5, che non viene accolta, confermando, quindi, per i motivi espressi in narrativa, la previsione della fascia di rispetto stradale pari a m. 10;

2)   approvare, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 18/1983 nel testo in vigore, le varianti specifiche al P.R.G. vigente,  redatte dai tecnici interni dell’Area Assetto Territoriale, riguardanti:

a)   cartella n. 1 - l’area in zona Orti, in attuazione dell’accordo transattivo, sottoscritto dalla proprietaria Migliori Longari e dal Sindaco, approvato con delibera consiliare n. 47 del 6.5.2005;

b)  cartella n. 2 - il trasferimento dalla zona E2 alla zona E1 di due lotti, su cui insistono edifici condonati, esclusi dai piani di lottizzazione;

c)   cartella n. 3 - l’inclusione del fabbricato di Via Como, ang. Via Indipendenza, in zona B2, attualmente in zona A4, previa soppressione del vincolo conservativo imposto all’edificio;

d)  cartella n. 4 - l’inserimento in zona D2 di un’area, attualmente in zona D4, per la creazione di un’attività produttiva;

e)   cartella n. 5 - l’inclusione di una fascia di terreno, compresa tra la ferrovia Giulianova-Teramo e la S.S. 80, in zona produttiva D3 per la realizzazione di attività ricettiva, con annesso impianto distribuzione carburanti, nonché del previsto sottopasso o cavalcavia ferroviario per il collegamento con le aree produttive di località Villa Muzii;

f)   cartella n. 6 - il trasferimento dalla zona G3 alla zona E5 di un’area sita sul lungomare Zara, ang. Via Ippodromo, attuabile mediante comparto di tipo 2;

g)   cartella n. 7 - il passaggio dalla zona A10 alla zona E5 di un’area posta sul lungomare Rodi, ang. Via Simoncini, attuabile mediante comparto di tipo 2;

h)   cartella n. 8 - l’inserimento in zona E5 di un’attività turistico/ricettiva, esistente in località Villa Volpe, attualmente in zona D4, attuabile mediante comparto di tipo 2;

i)    cartella n. 9 - l’aggiunta di un nuovo punto c) al comma 2 dell’art. E2.3.2.8 della scheda d’ambito E2.3, riguardante la possibilità di ridurre la quantità di aree da cedere sino al 20%, nell’ambito dei comparti, mediante la monetizzazione della percentuale non ceduta;

j)   cartella n. 10 - l’introduzione nel titolo 1 delle N.T.A. del P.R.G. del nuovo art. 1.3.5, denominato “Disciplina per monetizzazione aree di cessione”;

k)  cartella n. 11 - l’integrazione del capo 2.6 delle N.T.A. del P.R.G. con il nuovo art. 2.6.6, denominato “E5 - Disciplina delle attività ricettive esistenti aventi destinazione alberghiera” e, conseguente, individuazione cartografica delle aree appartenenti alla nuova zona E5, riguardante alberghi, hotel, pensioni e locande esistenti nella fascia litoranea compresa tra la S.S. 16 e il mare;

3)   precisare che il recepimento delle prescrizioni della Provincia di Teramo, di cui al parere SUP 54/2006, del Comitato per i BB.AA. della Regione Abruzzo e della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Direzione Compartimentale Infrastruttura di Ancona - ha comportato l’aggiornamento delle cartelle interessate;

4)   dare atto che la planimetria in scala 1:5.000 e le n. 11 cartelle, contenenti la relazione tecnica illustrativa, l’inquadramento urbanistico attuale con lo stralcio del P.R.G. vigente, la nuova previsione urbanistica con lo stralcio del P.R.G. modificato, la tabella degli indici e dei parametri di zona che regolano gli interventi previsti, formano parte integrante e sostanziale del presente atto, ma che, per ragioni pratiche, non si allegano e si conservano, invece, presso il Settore Pianificazione Urbanistica.

IL PRESIDENTE

De Vincentis Antonio

IL SEGRETARIO GENERALE

D.ssa Daniela Marini