IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso che il Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 avente per oggetto: “Norme in materia ambientale”, ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti;
Richiamato il contenuto dell’art. 208, comma 15 del DLgs. 152/06, secondo il quale gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l’acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ad esclusione della sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva dalla Regione ove l’interessato ha la sede legale;
Visto il Decreto Ministeriale 28 Aprile 1998, n. 406 “Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell’Unione Europea, avente ad oggetto la disciplina dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti”;
Visto il DLgs 13.01.2003 n. 36, avente per oggetto “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE del Consiglio delle Comunità Europee del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti”;
Visto il D.M. 03.08.2005, avente per oggetto: “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”;
Vista la Legge Regionale 28.04.2000 n. 83 avente per oggetto “Testo Unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti”, art. 24;
Visto il Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, art. 208, comma 11, lett.g), che recita testualmente: “le garanzie finanziarie richieste devono essere prestate solo al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto”;
Vista la D.G.R. 10.12.03 n. 1198, avente per oggetto: “L.R. 28.04.2000, n.83 - art. 20 - Disposizioni concernenti la costituzione delle garanzie finanziarie da parte dei soggetti intestatari di autorizzazioni regionali, ai sensi del DLgs n. 22/97, artt. 27 e 28, del DLgs n. 99/92, del DLgs n. 36/03 e della L. n. 372/99 per la realizzazione e l’esercizio di impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti”, pubblicata sul B.U.R.A. n.7 del 25/02/04;
Vista la D.G.R. n. 132/06, avente per oggetto: “ Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al DLgs 22/97. Nuova disciplina e revoca della DGR n. 1387 del 29/12/04”, pubblicata sul B.U.R.A. n. 33 del 29/03/06;
Vista la domanda di autorizzazione per la gestione ed esercizio di altri due impianti mobili aventi le stesse caratteristiche impiantistiche di quello presentato in data 30/09/05 ed autorizzato con Determinazione n. DF3/113 del 29/11/05, inoltrata dal Presidente del Consorzio Stabile Ambiente S.CA.R.L., con nota del 04/11/05;
Dato atto che il Servizio Gestione Rifiuti con nota prot. n. 10438 del 25/11/05 ha richiesto all’ARTA - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di L’Aquila, il parere tecnico di competenza ai sensi della L.R. 28.04.2000, n. 83;
Visti gli elaborati progettuali allegati alla domanda di seguito elencati:
1) Relazione descrittiva dell’attività;
1) Relazione tecnica descrittiva trituratore Doppstadt DW 2560;
2) Relazione tecnica descrittiva del vaglio Doppstadt SM 718 Profi;
3) Planimetria impianto mobile trituratore DW 2560 + Vaglio SM 718 Profy;
4) Relazione previsionale di impatto acustico;
5) Planimetria del sito oggetto del ricovero dell’impianto mobile;
6) Inquadramento territoriale e planimetria del sito oggetto del ricovero del mezzo scala 1:500;
7) Depliant fotografici dei macchinari;
Visto il parere tecnico favorevole dell’ARTA - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di L’Aquila, espresso con nota prot. n. 7744 del 16/12/05 ed acquisito al Servizio Gestione Rifiuti in data 22/12/05, prot. n. 11631, di cui si riportano qui di seguito alcuni passaggi per estratto:
si esprime parere tecnico favorevole all’autorizzazione di cui all’oggetto, alle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:
- lo stoccaggio nell’area adibita alla ricezione di RSU ed in quella adibita allo stoccaggio della frazione umida, dovrà essere limitato al tempo strettamente necessario per il trattamento previsto e comunque entro i termini previsti dalla legislazione regionale vigente (D.G.R. del 26.05.2004, n. 400), ciò per contenere gli impatti nell’ambiente circostante e l’insorgere di emissioni odorigene;
- gli impianti mobili dovranno essere posizionati su apposita area esterna al bacino della discarica;
- in caso di fermo tecnico degli impianti, i rifiuti in ingresso dovranno essere tempestivamente avviati ad appositi impianti di trattamento autorizzati;
- l’area adibita alla ricezione – stoccaggio provvisorio dei rifiuti in ingresso e quella adibita allo stoccaggio della frazione umida, da realizzarsi su platee in cls adeguatamente impermeabilizzate dovranno essere delimitate da cordoli di contenimento realizzati in calcestruzzo o altro materiale, al fine di circoscrivere le aree interessate da dilavamento e percolamento. I relativi pozzetti di raccolta del percolato, opportunamente dimensionati, dovranno essere distribuiti omogeneamente all’interno delle aree stesse;
- il materiale costituito dalle componenti ferrose recuperato tramite i sistemi automatici descritti nella relazione dovrà essere successivamente inviato a recuperatori specializzati;
- la fos non potrà essere utilizzata per la copertura finale della discarica;
Si precisa che:
- i quantitativi e i codici CER del materiale in ingresso dovranno rispettare quanto previsto negli atti autorizzativi regionali attualmente vigenti per le discariche a servizio degli impianti mobili stessi;
- la gestione degli impianti mobili dovrà garantire condizioni igienicamente favorevoli agli operatori e il minimo impatto nell’ambiente circostante;
Inoltre il Consorzio Stabile Ambiente S.CA.R.L. dovrà:
- comunicare tempestivamente al Dipartimento Provinciale ARTA Abruzzo e/o ARPA competente per territorio, la data di avvio degli impianti mobili di trattamento dei rifiuti;
Vista la nota del Consorzio Stabile Ambiente S.CA.R.L. del 26/01/06, con la quale vengono comunicati gli identificativi di n.2 impianti mobili;
Rilevato che il Ministero dell’Ambiente, con nota prot. n. 4903/VIA del 14/12/00, ha precisato, in merito all’applicabilità della procedura V.I.A. per i progetti di impianti mobili di trattamento, che tale procedura non è applicabile nell’ambito dell’autorizzazione di cui all’art. 28, comma 7, del DLgs. 22/97, “in quanto attuabile soltanto con riferimento ad un progetto specifico o per un sito determinato” e che ove dovuta può opportunamente risolversi con l’inserimento della V.I.A. nella procedura di comunicazione alla regione 60 giorni prima dell’installazione dell’impianto;
Ritenuto, pertanto, di far salva la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nei casi previsti dalla normativa vigente, con riguardo allo svolgimento delle singole campagne di attività;
Atteso che l’autorizzazione all’esercizio degli impianti mobili ha validità sull’intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dall’art. 208, comma 15 del DLgs 03.04.06 n. 152;
Rilevato altresì che per lo svolgimento delle singole campagne di attività dell’impianto, dovranno essere adempiute tutte le condizioni previste dal medesimo art. 208, comma 15 del DLgs n. 152/06;
Evidenziato che è fatto salvo quanto disposto dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le singole campagne di attività;
Rilevato altresì che il presente provvedimento, configura, per espressa disposizione di legge, dell’art. 208, comma 15 del DLgs. 152/06, come un’autorizzazione all’esercizio e, pertanto, non deve essere considerata né come un’approvazione progettuale, né come un’omologazione dell’impianto mobile;
Rilevata la necessità di dover escludere dall’elenco dei CER richiesti i CER 16 02 14 - 16 02 16 - 20 01 36, la cui gestione è da riferire alle norme relative al recupero e riciclo del DLgs.151/03 in materia di beni durevoli (RAEE) ed il CER 16 01 03, la cui gestione è da riferire agli obblighi e divieti di cui all’art. 6, comma 1, lett.o) del DLgs.36/03 e s.m.i.;
Rilevato che, sempre in relazione alle singole campagne di attività, è fatto, inoltre, salvo quanto stabilito dalla normativa vigente in ordine agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza del lavoro;
Visto il D.L. 30.06.05, n. 115 convertito in L.N. 07/08/05, n. 168 recante: “Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione”, che all’art. 11 dispone che la scadenza precedentemente fissata al 16.07.05 dall’art. 17, commi 1, 2 e 6, lett. a), del DLgs n. 36/03, viene procrastinata al 31.12.05;
Visto l’art. 11, comma quaterdecies della L.N. n. 248/05, che ha ulteriormente posticipato il termine del 31.12.2005, di cui all’art. 11 della L.N. n. 248/05, al 31.12.2006;
Visto il D.L. 30.09.05, n. 203, recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;
Vista la Legge Regionale 14/09/99, n. 77 contenente: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;
Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;
DETERMINA
1) di autorizzare, ai sensi dell’art. 208, comma 15 del D.Lgs 03.04.06 n. 152 il Consorzio Stabile Ambiente S.CA.R.L. all’esercizio dell’ impianto mobile con il seguente identificativo: vaglio Doppstadt SM 718 Profi - ID SM 718 CMI 00005478812 e trituratore Doppstadt DW 2560 - ID SM 2560 CMI 00005627446, per il trattamento dei rifiuti di cui ai codici indicati nell’elenco, Allegato 1, alla presente Determinazione quale parte integrante e sostanziale, con una potenzialità effettiva di trattamento dei RU pari a circa 15 - 20 t/h, a condizione che siano rispettate le osservazioni e/o prescrizioni dettate nel parere tecnico dell’ARTA - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di L’Aquila, di cui alla nota prot. n. 7744 del 16/12/05, citate in premessa che qui si abbiano integralmente riportate e trascritte;
2) di stabilire che, l’autorizzazione all’esercizio di cui al punto 1) è concessa per un periodo di dieci anni dalla data di notifica del presente provvedimento ed è rinnovabile con le modalità previste all’art. 24, comma 5 della L.R. 28.04.2000 n. 83;
3) di stabilire che vengano comunicati al Servizio Gestione Rifiuti, per quanto concerne le singole campagne di attività, i periodi di permanenza dell’impianto mobile sui siti prescelti nel termine di 60 gg. antecedenti l’inizio delle attività di trattamento dei rifiuti;
4) di stabilire che l’effettuazione delle relative campagne di attività è subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale, ove la vigente disciplina nazionale o regionale richieda lo svolgimento della procedura di impatto ambientale;
5) di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni :
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- qualora venissero accertati inconvenienti dovuti ad odori sgradevoli o alla dispersione di polveri, il Consorzio è tenuto ad adottare tutti i sistemi necessari ad eliminare tali inconvenienti. I sistemi da adottarsi devono essere concordati con i competenti organi di controllo;
- devono essere sempre disponibili nell’area di cantiere sistemi di rapido intervento nell’eventualità si sviluppino incendi;
- devono essere salvaguardate la fauna, la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
- le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazioni; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;
- deve essere evitato lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate;
- deve essere rispettata la normativa in materia di limiti di emissione di rumori, garantendo adeguati sistemi di riduzione degli stessi;
- tutte le attrezzature costituenti gli impianti devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantirne e mantenerne l’efficienza nonché verificare la necessità di riparazioni e sostituzioni;
- in caso di blocco parziale o totale all’attività dell’impianto, conseguenti al verificarsi di eventi incidentali, deve essere data informazione alla Provincia, al Comune ed all’ARTA competenti per territorio;
- i risultati delle verifiche e dei controlli effettuati nell’ambito dell’esercizio dell’impianto devono essere raccolti in modo sistematico ed essere disponibili alle Autorità di controllo;
6) di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
7) di prescrivere che all’ingresso possono essere ammessi solo i rifiuti autorizzati e che quelli in uscita dall’impianto mobile devono essere assolutamente coerenti con la tipologia di discarica presso la quale l’impianto in oggetto agisce;
8) di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
9) di richiamare il Consorzio autorizzato:
- agli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti), art. 190 (Registri di carico e scarico) del DLgs.152/06. E’ fatto salvo, comunque, il rispetto di quanto prescritto in ordine al trasporto dei rifiuti ed al loro deposito temporaneo;
- all’acquisizione di eventuali altri pareri e autorizzazioni che si rendessero necessari per l’esercizio dell’attività di recupero dei rifiuti, nonché di comunicare l’inizio della singola campagna di recupero di rifiuti alla Provincia ed al Comune nel cui territorio si intende iniziare la campagna di attività suddetta;
- agli obblighi, condizioni e prescrizioni derivanti dall’applicazione del DLgs n. 36/03 e s.m.i;
- agli obblighi fissati agli articoli 28 e 29 della L.R. n. 83/00;
- all’affidamento dell’esercizio dell’impianto a personale tecnico qualificato ed aggiornato progressivamente mediante la programmazione e lo svolgimento di programmi di formazione;
- a custodire la presente autorizzazione, presso la sede legale ed operativa del Consorzio ed una copia deve essere disponibile, durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, presso l’impianto;
- al rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa in materia di rifiuti, per quanto applicabili e che si intendono come prescritte dalla presente autorizzazione;
10) di obbligare il Consorzio ai sensi delle D.G.R. n. 1198/03 e n. 132/06, alla trasmissione, al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’ impianto, apposita garanzia finanziaria in duplice copia, conformi all’originale, a favore del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, a copertura di eventuali danni ambientali come stabilito nella D.G.R. n. 132 del 22/02/06; detta garanzia finanziaria sarà controfirmata e restituita a codesta Società, previa verifica da parte di questo Servizio;
11) di obbligare, altresì, il Consorzio all’iscrizione all’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. g) del D.M. n. 406/98;
12) di stabilire che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta, in relazione alla gravità dell’infrazione riscontrata, l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208, comma 13 del DLgs. 152/06, nonché l’applicazione delle sanzioni stabilite nel citato decreto;
13) di trasmettere copia del presente provvedimento, all’Amministrazione Comunale di L’Aquila, all’Amministrazione Provinciale di L’Aquila, all’ARTA - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Direzione Centrale di Pescara, all’ARTA - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di L’Aquila ;
14) di trasmettere altresì copia dello stesso alle altre Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio;
15) di trasmettere, altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18 del DLgs. 152/06 copia del presente provvedimento all’Albo nazionale gestori ambientali c/o la C.C.I.A.A. di L’Aquila;
16) di notificare, ai sensi di legge, copia del provvedimento al Consorzio Stabile Ambiente S.CA.R.L., in via XX Settembre, n. 17/19 - L’Aquila;
17) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento, con esclusione dell’ elenco dei codici dei rifiuti allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini