IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 08.07.2006 con la quale il Comune di Pennapiedimonte ha chiesto alla Regione Abruzzo l’autorizzazione per l’assegnazione provvisoria di un alloggio ERP, di proprietà dell’ATER di Chieti, in favore del Sig. D’Angelo Fabrizio sito in Pennapiedimonte – Via Roma n° 60, per far fronte ad una condizione di grave disagio abitativo;

Evidenziato che dagli atti rimessi si rileva che:

-    il Comune di Pennapiedimonte, in data 01.06.1999, ha provveduto all’emanazione del bando di concorso per l’assegnazione di n. 8 alloggi di edilizia residenziale pubblica;

-    il Comune di Pennapiedimonte, in data 16.06.2003, ha pubblicato un bando di aggiornamento relativo al bando di concorso del 01.06.1999;

-    al termine dell’assegnazione agli aventi diritto, il numero degli alloggi a disposizione è maggiore del numero degli aspiranti assegnatari;

-    il Comune di Pennapiedimonte ha intenzione di predisporre un nuovo bando per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

-    nel frattempo, il Sig. D’Angelo Fabrizio, nato a Guardiagrele il 16.01.1982 e residente a Pennapiedimonte, in Via Cavata n. 33, ha avanzato richiesta al Comune di Pennapiedimonte per l’assegnazione provvisoria di un alloggio ERP, in quanto vive in una abitazione assolutamente insufficiente per le normali esigenze abitative e in data 15 giugno 2006 il proprietario dell’abitazione gli ha comunicato la volontà di non rinnovare il contratto di locazione, invitandolo a rilasciare l’alloggio entro il 15 luglio 2006;

Considerato che:

-    il 1° comma dell’art. 15 della L.R. 25.10.1996, n° 96, prevede che la Regione anche su proposta dei Comuni interessati, può riservare un’aliquota non superiore al 15% degli alloggi da assegnare annualmente per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenze abitative o per altri gravi particolari esigenze individuate dai Comuni;

-    il 2° comma del suddetto articolo prevede che il relativo provvedimento per le autorizzazioni alle assegnazioni provvisorie deve essere assunto dalla Giunta Regionale;

Considerato che:

-    con l’art. 64 della L.R. 12 agosto 1998 n° 72 “Organizzazione dell’esercizio delle funzioni amministrative a livello locale” è stata attribuita ai comuni, tra l’altro, la competenza alle assegnazioni provvisorie di cui all’art. 15, 2° comma, L.R. 96/96 e successive modificazioni ed integrazioni;

-    l’art. 5 della L.R. 72/98 ha stabilito che entro un anno dall’entrata in vigore della stessa la Giunta Regionale deve elaborare un piano globale di conferimento delle funzioni da ripartire tra i vari Enti locali e funzionali;

-    con l’art. 49 della L.R. 3 marzo 1999 n. 11 “Attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali” sono state conferite ulteriori funzioni e compiti ai comuni;

Considerato, altresì, che:

-    per il combinato disposto dagli artt. 73 L.R. 72/98 e 84 L.R. 11/99 le funzioni conferite continuano ad essere esercitate dall’Ente conferente “Regione” fino al contestuale trasferimento di risorse umane e finanziarie;

-    nelle more della definizione dei relativi provvedimenti amministrativi il Servizio provvede a concedere, ricorrendone le necessarie condizioni, le prescritte autorizzazioni;

Ritenuto con le specificazioni che precedono di poter aderire alla richiesta del Comune di Pennapiedimonte, contenuta nella deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 08.07.2006, di assegnare in via provvisoria, per un periodo massimo di 2 anni, un alloggio ERP, di proprietà dell’ATER di Chieti, in favore del Sig. D’Angelo Fabrizio sito in Pennapiedimonte – Via Roma n° 60;

Vista la L.R. n° 77 del 14.09.1999 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” che demanda ai Dirigenti l’adozione di provvedimenti amministrativi non espressamente posti in capo alla Giunta Regionale - art. 5, punto i -;

Ritenuto che la materia in trattazione non rientra tra le competenze degli organi di “Direzione Politica” - art. 4 -;

Vista la deliberazione n° 432 del 20.03.2000, con la quale la Giunta Regionale ha individuato alcuni criteri ed indirizzi dell’azione amministrativa del Dirigente del Servizio Edilizia Residenziale ed Aree Urbane;

Preso atto che il Presidente della Giunta Regionale con nota circolare n° 8080 del 28.10.1999 ha chiarito ulteriormente la materia in ordine all’applicazione della L.R. 77/99;

DETERMINA

-    per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 96/96, di autorizzare il Comune di Pennapiedimonte a riservare in via provvisoria, per un periodo massimo di 2 anni, un alloggio ERP, di proprietà dell’ATER di Chieti, in favore del Sig. D’Angelo Fabrizio sito in Pennapiedimonte – Via Roma n° 60, di cui alla delibera n° 56 del 08.07.2006 e comunque, senza ledere i diritti di coloro che sono inseriti nella graduatoria definitiva formulata per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

IL DIRIGENTE

Dott. Dario Bafile