IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Contributi per favorire l’inserimento
nel mondo della ricerca scientifica
1. La Regione Abruzzo, al fine di favorire il necessario raccordo tra il mondo della scuola e quello scientifico e tecnologico anche in ambito internazionale, sostiene, allo scopo di creare profili professionali ad alta qualificazione che potranno tradursi in un reale arricchimento per il sistema economico regionale, la formazione per l’inserimento di giovani studenti al mondo della ricerca scientifica.
2. Al fine di realizzare le finalità di cui al comma 1, la Regione contribuisce al finanziamento di borse di studio per la partecipazione a stage formativi, i cui obiettivi rispondano alle esigenze di cui al comma 1, organizzati da primari Istituti universitari e di ricerca nazionali e esteri, prioritariamente del Consorzio "Mario Negri Sud" individuato come soggetto coordinatore del progetto.
3. Per l’attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, la Giunta regionale, per il tramite della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie e Rapporti Esterni, approva, previo parere della competente commissione consiliare, i criteri per l’individuazione dei percorsi formativi, in relazione ai fabbisogni di competenze e conoscenze emerse nell’ambito del sistema regionale, nonché le modalità dell’istruttoria delle domande e di utilizzazione delle risorse disponibili.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati per l’esercizio finanziario 2006 in € 100.000,00 si provvede mediante lo stanziamento iscritto sul Cap. 11589 - U.P.B. 10.01.002, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato: Interventi per il raccordo scuola-mondo scientifico.
5. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato ed iscritto sul pertinente capitolo con legge di bilancio, ai sensi della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 recante: Ordinamento contabile della Regione Abruzzo.
6. Per l'anno 2006 viene individuato quale soggetto coordinatore del progetto l'Istituto nazionale di Fisica Nucleare.
Art. 2
Misure di sostegno al sistema delle
famiglie
1. Al fine di tutelare le fasce più deboli della riduzione del potere di acquisto e contrastare l'allargamento delle fasce di povertà relativa ed assoluta delle famiglie abruzzesi, la Regione Abruzzo contribuisce al sostegno attraverso l'erogazione di buoni di acquisto nella misura massima di € 900,00 l'anno per i titolari di pensioni sociali minime in possesso dei requisiti definiti con delibera della Giunta regionale da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. I buoni di cui al comma 1 possono essere utilizzati per l'acquisto di generi di consumo e di prima necessità presso strutture commerciali convenzionate, individuate con le procedure stabilite da apposito provvedimento della Giunta regionale.
3. Per la copertura finanziaria delle misure previste dal presente articolo, è autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di € 300.000,00 nell'ambito della UPB 13.01.003 sul Cap. 71517 denominato: Misure di sostegno al sistema delle famiglie.
Art. 3
Norme di attuazione degli artt. 19
(Sostegno per la ricerca) e 20 (Borse di studio regionali) della L.R. 8
febbraio 2005, n. 6 (Legge finanziaria regionale 2005)
1. Al fine di far fronte alle specifiche esigenze formative medico-specialistiche regionali di cui all’art. 19 (Sostegno per la ricerca) e all’art. 20 (Borse di studio regionali) della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 (Legge finanziaria regionale 2005) inerenti il finanziamento all’Università degli Studi di Chieti delle seguenti borse di studio aggiuntive relativamente agli anni accademici 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007 afferenti alle seguenti discipline:
- Radiotererapia |
n. 1 borsa |
- Anestesiologia |
n. 1 borsa |
- Oncologia |
n. 1 borsa |
- Allergologia ed immunologia clinica |
n. 1 borsa |
- Medicina dello sport |
n. 2 borse |
- Medicina fisica e riabilitazione |
n. 2 borse |
viene iscritta sul capitolo di spesa 11631 - U.P.B 02.01.016 denominato: Interventi a favore della ricerca scientifica, la somma di € 278.484,00.
2. La Direzione Sanità della Giunta regionale è autorizzata ad erogare il contributo, di cui al comma 1, all’Università degli Studi di Chieti entro il 31 ottobre 2006.
3. La quota del contributo regionale, che per qualsiasi motivo non viene utilizzata per il previsto finanziamento delle borse di studio a favore dell’avente titolo, deve essere restituita alla Regione Abruzzo, che ne sospende l’ulteriore erogazione, anche nel caso di rinuncia, dell’avente titolo medesimo, alla prosecuzione, in qualsiasi momento, della frequenza del corso di specializzazione.
Art. 4
Contributo all’Università degli studi di
L’Aquila a favore del "Progetto Diabete Mellito"
1. La Regione Abruzzo, nell’ambito degli interventi a favore della ricerca scientifica, concede un contributo a sostegno del progetto di ricerca quinquennale "Epidemiologia del Diabete Mellito" avviato dal 1° Dipartimento di Medicina Interna e Sanità Pubblica dell’Università degli studi di L’Aquila, ai sensi della L.R. 18 agosto 2004, n. 27 recante: Modifiche ed integrazioni alla L.R. 48/1988: Norme di attuazione della legge 16 marzo 1987, n. 115 recante: Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento annuo di € 105.000,00 a partire dall’esercizio finanziario 2006 e fino all’esercizio finanziario 2010 sul capitolo di spesa 11631 - U.P.B 02.01.016 denominato: Interventi a favore della ricerca scientifica.
3. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato ed iscritto sul pertinente capitolo con legge di bilancio, ai sensi della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 recante: Ordinamento contabile della Regione Abruzzo.
Art. 5
Contributo all’Università degli studi di
Teramo per master universitari
1. E’ concesso per l’anno 2006 un contributo di € 20.000,00 all’Università di Teramo per organizzare master universitari in materie giuridiche.
2. Per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1, la Giunta regionale, per il tramite della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie e Rapporti Esterni, stabilisce, d’intesa con l’Università di Teramo, i criteri nonché le modalità di utilizzazione delle risorse disponibili.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati per l’esercizio finanziario 2006 in € 20.000,00 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nell’ambito dell’U.P.B. 10.01.002 sul capitolo di spesa 41532 denominato: Contributo all’Università di Teramo per master universitari.
Art. 6
Modifiche all’art. 2 (Procedure) della
L.R. 10 marzo 1998, n. 14 ( Utilizzo degli avanzi finanziari delle Aziende per
il diritto agli studi universitari)
1. Il comma 4 dell’art. 2 (Procedure) della L.R. 10 marzo 1998, n. 14 recante: Utilizzo degli avanzi finanziari delle Aziende per il diritto agli studi universitari, è sostituito dal seguente:
"4. Le Aziende per il diritto agli Studi Universitari sono autorizzate ad utilizzare eventuali economie e/o somme non utilizzate, di cui al programma di interventi adottato ai sensi della presente legge, per nuove iniziative relative a spese di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e potenziamento del patrimonio dell’Azienda.
Il programma degli interventi di ciascuna Azienda dovrà essere trasmesso alla Giunta regionale, per il tramite della competente Direzione, il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, e successivamente autorizzato dal Consiglio regionale ai sensi del comma 1".
2. Per la fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 le Aziende per il diritto agli studi universitari, al fine di acquisire l’autorizzazione all’utilizzo, per l’esercizio finanziario in corso, di eventuali economie e/o somme non utilizzate, sono tenute a trasmettere alla Giunta regionale, per il tramite della competente Direzione, il relativo programma degli interventi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 7
Contributo straordinario all’Azienda per
il Diritto agli Studi Universitari di Chieti
1. E’ concesso, per l’esercizio finanziario 2006, un contributo straordinario di € 150.000,00 all’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti al fine di realizzare una Casa dello Studente che consenta di sopperire alla carenza di posti-letto per studenti fuori sede con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 2 della L.R. 14/98.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’intervento di cui al comma 1, valutati per l’anno 2006 in € 150.000,00 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nell’ambito dell’U.P.B. 10.01.002 sul capitolo di nuova istituzione 41519 denominato: Contributo straordinario all’Azienda per il Diritto allo Studio di Chieti.
Art. 8
Sostegno al sistema universitario
regionale
1. La Regione Abruzzo ritiene di primaria importanza il sostegno delle attività svolte dal sistema delle Università Abruzzesi anche con riferimento alla dislocazione territoriale delle proprie sedi finalizzata a garantire l’offerta formativa superiore con minor disagio da parte degli iscritti. A tal fine, per l’anno 2006, la Regione sostiene l’attività delle Università di L’Aquila, Pescara-Chieti e Teramo con un contributo di € 100.000,00 ciascuna.
2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati per l’esercizio finanziario in corso in € 300.000,00 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nell’ambito dell’U.P.B. 10.01.002 sul capitolo di nuova istituzione 41520 denominato: Interventi a favore delle università regionali.
3. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato ed iscritto sul pertinente capitolo con legge di bilancio, ai sensi della L.R. 3/2002 recante: Ordinamento contabile della Regione Abruzzo.
Art. 9
(Norme per la promozione delle attività
culturali ed educative, relative a manifestazioni, manifestazioni espositive,
convegni ed istituzioni culturali)
1. La Regione Abruzzo in conformità col programma regionale di sviluppo, promuove direttamente e sostiene anche mediante l'erogazione di contributi le attività e le iniziative di promozione educativa e culturale svolte, senza fini di lucro, da enti, istituzioni, fondazioni, associazioni, comitati, società regionali o a prevalente partecipazione di Enti locali nonché da Enti locali o loro associazioni.
2. La Regione Abruzzo, per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, eroga contributi ordinari, della durata massima triennale a favore di attività espositive, convegnistiche e di istituzioni culturali, nel campo della produzione, della documentazione e della diffusione nelle discipline umanistiche, tecniche, scientifiche e artistiche, nonché iniziative di particolare rilevanza culturale e sportiva.
3. Il Consiglio regionale, allo scadere di ogni triennio dalla data di promulgazione della presente legge, previa consultazione della Giunta, approva il programma di promozione delle attività culturali relative a manifestazioni espositive, convegni ed istituzioni culturali. Il programma regionale dispone per un triennio e assume come riferimento finanziario le disponibilità recate dal bilancio regionale. Il programma è vistato entro il 31 dicembre di ogni anno con deliberazione del Consiglio regionale. Il visto annuale del programma è in funzione della scorrevolezza del bilancio pluriennale della Regione, ai sensi della legge regionale di bilancio. In sede di approvazione annuale è data peraltro facoltà di apportare modifiche alle disposizioni approvate con il programma dell'anno precedente che si intendono altrimenti rinnovate con la efficacia pluriennale di cui al comma 2. Il programma è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Il programma contiene: l'analisi degli esiti conseguiti dall'attuazione del programma precedente; gli obiettivi e le priorità relative alle manifestazioni espositive, ai convegni ed alle attività delle istituzioni culturali; l'entità delle disponibilità finanziarie utilizzabili per i settori considerati e l'entità delle disponibilità stesse per le iniziative di particolare rilevanza regionale; l'entità delle disponibilità finanziarie relative alle spese di funzionamento delle istituzioni alle quali la Regione partecipa. Il programma favorirà il coordinamento fra proposte di iniziative omogenee e concorrenti avanzate dai soggetti previsti dal comma 1 nonché progetti di iniziativa assunti a livello territoriale sovra comunale.
Il programma comprende l'indicazione degli obiettivi e dei criteri relativi alle iniziative di:
a) produzione culturale;
b) documentazione, con finalità divulgative o educative destinate alle comunità locali intese a favorire il riequilibrio territoriale.
Il programma stabilisce altresì:
a) per le iniziative di produzione e di documentazione le misure minime e massime del contributo, tenendo conto anche del prevedibile rapporto tra costi e benefici;
b) quei progetti di iniziativa regionale che per il loro rilievo rispetto al programma regionale di sviluppo, per il loro costo, e per la dimensione e la qualità delle strutture di ricerca necessarie, richiedono la stipulazione di convenzioni con le istituzioni culturali, singole o associate, che svolgono attività di produzione a livello scientifico, ovvero che richiedono la partecipazione della Regione negli organi o nella costituzione del proprio patrimonio.
Per le manifestazioni espositive e i convegni di particolare rilevanza regionale il programma indica:
a) le sedi in rapporto: alle caratteristiche storiche delle diverse aree socio-culturali del territorio abruzzese; all'esistenza di istituzioni scientifiche e di competenze intellettuali qualificate che intervengono nel progetto; alla esistenza di strutture idonee a garantire il buon esito delle iniziative;
b) i progetti e le iniziative ai quali la Regione intende aderire;
c) i settori e le iniziative convegnistiche che, per la loro particolare importanza, richiedono una adeguata partecipazione di apporti specialistici e la pubblicazione dei risultati conseguenti.
4. Per ottenere i contributi previsti dalla presente legge i soggetti di cui al comma 1 devono presentare domanda.
Le domande di contributo devono contenere:
a) una relazione illustrativa del progetto di attività, dei suoi scopi e della sua rilevanza;
b) un prospetto analitico dei costi presuntivi e l'indicazione delle risorse finanziarie di cui il soggetto richiedente dispone, comprensive degli altri eventuali contributi da parte di soggetti pubblici o privati;
c) l'indicazione delle attrezzature, dell'organizzazione e di quanto è necessario per la realizzazione del progetto di attività;
d) l'indicazione dei destinatari dell'attività e delle eventuali iniziative promozionali nei confronti del pubblico, nonché dell'eventuale collaborazione di altri enti o istituti nel caso di progetti di vasta area;
e) l'indicazione del periodo di svolgimento dell'iniziativa e il calendario delle attività previste;
f) l'indicazione delle caratteristiche del soggetto proponente, quali: la natura giuridica, lo statuto, il rapporto annuale delle attività svolte, la composizione degli organi, il bilancio annuale per la parte che si riferisce ai contributi richiesti;
g) un rendiconto dell'attività svolta con precedenti contributi regionali e il relativo consuntivo finanziario.
Le domande di contributo relative alle iniziative di particolare rilevanza regionale, previste nel programma regionale di cui al comma 3 il cui svolgimento è previsto nell'anno successivo devono essere presentate agli uffici della competente Direzione entro il 15 settembre di ogni anno.
Le domande di contributo per le iniziative diverse da quelle di cui al comma 3 il cui svolgimento è previsto nell'anno successivo, devono essere presentate ai Centri Servizi Culturali del Comune in cui ha sede l'istituzione o nel cui territorio ha sede il Comune in cui deve svolgersi l'iniziativa, entro il 15 giugno di ogni anno.
Il competente settore esprime il proprio parere sulla conformità delle domande ricevute alle indicazioni del programma regionale di cui al comma 3 e predispone una proposta di piano di finanziamento con l'indicazione delle priorità tra i soggetti beneficiari.
I Centri Servizi Culturali trasmettono alla Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno le proposte ed i pareri di cui al comma 3.
La Giunta regionale, esaminati contestualmente e globalmente i progetti e le iniziative ammissibili al finanziamento, accertatane la corrispondenza con il programma regionale di cui al comma 3, formula una proposta di piano di ripartizione dei contributi in cui si specifichi l'entità e la durata del contributo per ciascuna iniziativa.
Il Consiglio regionale approva il piano di ripartizione dei contributi entro il 31 ottobre di ogni anno.
5. Entro i successivi 60 giorni la Giunta regionale, accertata la regolarità della documentazione allegata alle richieste approva i programmi e le iniziative di cui alla presente legge, secondo le seguenti modalità:
a) 70% a semplice domanda da parte del legale rappresentante dell’Ente;
b) 30% a saldo è effettuata con ordinanza del Dirigente dell’area competente dopo valutazione della rendicontazione dell’attività svolta ai sensi della L.R. 27 maggio 1986, n. 22. Per i contributi concessi in rifinanziamento di leggi regionali vigenti la rendicontazione sarà effettuata anche nel rispetto delle leggi rifinanziate. I destinatari dei contributi di cui agli artt. 2 e 4 della presente legge presentano alla Giunta regionale, a pena di restituzione dell'anticipazione ricevuta, apposita rendicontazione opportunamente documentata, ai sensi della normativa regionale vigente, di cui assumono la responsabilità gli amministratori - gestori dei soggetti destinatari suddetti.
6. Il Consiglio regionale individua e approva il piano di ripartizione dei contributi previsti dalla presente legge, relativo alle iniziative e alle attività svolte entro il 31 dicembre 2006, con l’allegato alla presente legge. Il programma regionale relativo agli interventi di cui al comma 3 è approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
7. Per l’anno 2006, all’onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in € 5.200.000,00 si fa fronte mediante utilizzo della partita 2 di cui al Cap. 323000, U.P.B. 15.01.00 denominato: Fondo speciale per far fronte a oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti. Al bilancio di previsione per l’esercizio in corso vengono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
Cap. 323000 - U.P.B. 15.01.001 denominato: Fondo speciale per far fronte a oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti
- in diminuzione € 5.200.000,00
Cap. 61681 di nuova istituzione ed iscrizione U.P.B 10.01.004 denominato: Interventi per la promozione delle attività culturali ed educative, relative a manifestazioni, manifestazioni espositive, convegni ed istituzioni culturali.
- in aumento € 5.200.000,00.
Per gli esercizi lo stanziamento verrà determinato ed iscritto sul pertinente capitolo con legge di bilancio.
8. Con decorrenza dal 1° gennaio 2007 è abrogata la L.R. 9 agosto 1999, n. 49 (Interventi finanziari per realizzare progetti di rilevante interesse culturale sportivo sociale e di investimento). Nelle more dell’attuazione delle disposizioni normative ed organizzative della presente legge, per i contributi relativi all’anno 2006 si continuano ad applicare le procedure di cui alla L.R. 49/1999 con la sostituzione dell’elenco di cui all’art. 2 della L.R. 49/1999 con l’elenco Allegato "A" alla presente legge.
Art. 10
Interventi di compartecipazione nel
settore della cultura
1. La Regione Abruzzo eroga annualmente contributi finalizzati ad assicurare la partecipazione dell'ente a fondazioni operanti nel settore della cultura, che abbiano rilevanza regionale e che siano in attività per un periodo di almeno cinque anni.
2. Con provvedimento della Giunta regionale, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri di scelta dei soggetti beneficiari e le modalità di erogazione dei contributi.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato per l'anno 2006 in complessivi € 150.000,00 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nell'ambito dell'U.P.B. 10.02.005 sul Cap. 62479 di nuova istituzione denominato: Fondazioni e altri interventi di compartecipazione ad enti operanti nel settore della cultura.
4. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato e iscritto sul pertinente capitolo con legge di bilancio, ai sensi della L.R. 3/2002 recante: Ordinamento contabile della Regione Abruzzo.
Art. 11
Contributo al Consorzio Mario Negri Sud
1. La Regione Abruzzo per l’anno 2006, concede un contributo a favore del Consorzio Mario Negri Sud con sede in Santa Maria Imbaro (CH) per lo svolgimento dell’attività di ricerca nel campo delle malattie genetiche e dei tumori.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’intervento di cui al comma 1, valutati per l’anno in corso in € 200.000,00 si provvede mediante lo stanziamento di pari importo iscritto nell’ambito dell’UPB 02.01.016 sul Cap. 11656 di nuova istituzione denominato: Contributo a favore del Consorzio Mario Negri Sud, conseguentemente il Cap. 11419 UPB 14.01.002 è ridotto di € 200.000,00.
3. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato ed iscritto sul pertinente capitolo con legge di bilancio, ai sensi della L.R. 3/2002 recante: Ordinamento cantabile della Regione Abruzzo.
Art. 12
Modifiche ed integrazioni L.R. 16
settembre 1997, n. 100 (Partecipazione della Regione alla costituzione
dell'associazione denominata "Accademia internazionale per le Arti e le
Scienze dell’Immagine)
1. Ad integrazione dell’art. 5 della L.R. 16 settembre 1997, n. 100 (Partecipazione della Regione alla costituzione dell'associazione denominata "Accademia internazionale per le Arti e le Scienze dell’Immagine"), a partire dall’Anno Accademico 2006-2007 l’Accademia Internazionale per le Arti e le Scienze dell’Immagine attiva corsi annuali di Alta Specializzazione, al termine dei quali gli allievi conseguono un attestato di specializzazione a norma dell’art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in materia di formazione professionale) e dell’art. 16 della L.R. 17 maggio 1995, n. 111 (Formazione professionale).
2. Gli esami finali sono effettuati a norma dell’art. 7 del Regolamento n. 12/95 del 7.12.1995, previa comunicazione al Settore Formazione Professionale della documentazione relativa all’attività didattica svolta.
Art. 13
Contributi straordinari per il
riequilibrio economico - patrimoniale degli Enti e delle Associazioni operanti
nel settore dello spettacolo
1. Al fine di assicurare l’equilibrio della situazione patrimoniale degli Enti e delle Associazioni operanti nel settore dello spettacolo di rilevanza regionale riconosciuti dalla Regione Abruzzo si istituisce un fondo specifico annuale.
2. Con provvedimento da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina criteri e modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1.
3. Per l’anno 2006, per le finalità di cui al presente articolo, sono concessi, in via straordinaria, un contributo di € 150.000,00 all’Istituzione Sinfonica Abruzzese, un contributo di € 500.000,00 all’Accademia Internazionale per le Arti e le Scienze dell’Immagine, un contributo di € 200.000,00 all’Accademia Musicale Pescarese e un contributo di € 200.000,00 al Liceo Musicale "G. Braga" di Teramo.
4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato per l’anno 2006 in complessivi € 1.050.000,00 comprensivo della spesa prevista al comma 3, si provvede mediante lo stanziamento iscritto nell’ambito dell’U.P.B. 10.01.005 sul Cap. 61678 di nuova istituzione denominato: Contributi straordinari per il riequilibrio economico-patrimoniale degli Enti e Associazioni operanti nel settore dello spettacolo.
Art. 14
Finanziamento attività Abruzzo Film
Commission
1. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività della Commissione Abruzzo Film Commission di L’Aquila è finalizzata la somma di € 50.000,00 a valere sul Cap. 61663 - U.P.B. 10.01.005 denominato: Contributo a favore dell’Accademia internazionale per le arti e le scienze dell’immagine - L.R. 11.9.1996, n. 97 - L.R. 16.9.1997, n. 100 e L.R. 9.2.2000, n. 4.
Art. 15
Modifiche alla L.R. 22 febbraio 2000, n.
15 (Disciplina per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo)
1. L'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 15 concernente: Disciplina per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo, è sostituito dal seguente:
"Art. 2 - Enti e Associazioni sostenuti dalla
Regione Abruzzo
1. La Regione Abruzzo al fine di assicurare la sempre più organica e consapevole diffusione della cultura musicale sul proprio territorio e la crescita della propria immagine nel confronto con altre realtà italiane ed internazionali, sostiene l'attività di Enti ed Associazioni musicali con sede in Abruzzo che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) documentata continuità almeno quinquennale di una qualificata attività artistica;
b) sana gestione economica che preveda un equilibrato rapporto tra costi di gestione e spese per la produzione e/o distribuzione delle attività;
c) adeguata struttura tecnica ed organizzativa proporzionata alla programmazione che si intende realizzare;
d) accertata regolarità contributiva nei confronti dell'Ente Nazionale Previdenziale ed Assistenza Lavoratori dello Spettacolo (ENP ALS).
2. All'art. 11 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 15 concernente; Disciplina per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo, è aggiunto, infine, il seguente comma:
"Per i soggetti beneficiari, il contributo regionale non può superare il 60% del bilancio dell'anno precedente a quello di esercizio".
3. L'art. 17 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 15 concernente: Disciplina per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo, è sostituito dal seguente:
"Art. 17 - Finanziamento annuale
1. Fino all'approvazione della nuova legge regionale in materia di disciplina dello spettacolo, ai soggetti di cui agli artt. 5, 7, 8, 9 della previsione originaria della presente legge, sono annualmente assegnati contributi nello stesso importo di quello erogato nell'anno 2005".
4. L'art. 19 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 15 concernente: Disciplina per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo, è sostituito dal seguente:
"Art. 19 - Accesso di altri soggetti
1. La Regione, consapevole del crescente sviluppo delle attività legate alla cultura musicale in Abruzzo, prevede la possibilità di accedere ai benefici di cui agli artt. 5, 7 e 9 della presente legge per le istituzioni e gli organismi che siano divenuti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2.
2. Per l'anno 2006, le istituzioni e gli organismi in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 che in precedenza hanno beneficiato dei contributi previsti dalla presente legge possono subire, in eguale misura per tutti, una variazione in meno, rispetto all'anno precedente della sovvenzione di non oltre il 20%.
3. Per l'anno 2006, le istituzioni e gli organismi in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 che in precedenza non hanno beneficiato dei contributi previsti dalla presente legge, potranno essere finanziati, in eguale misura per tutti, con un contributo massimo di € 10.000,00".
Art. 16
Riconoscimento dell’alto valore
storico-culturale delle principali manifestazione ed eventi regionali
1. La Regione Abruzzo riconosce l’alto valore storico e culturale delle seguenti manifestazioni ed eventi, promuovendone e sostenendone le attività: Festival teatro di Gioia - Gioia dei Marsi, Spoltore Ensemble - Spoltore, Settimana Mozartiana - Chieti, Giostra Cavalleresca - Sulmona, XVI Cammino di Fraternità - Lanciano, Rievocazione Storica di Mastrogiurato - Lanciano, Teramo Città Aperta al Mondo - Teramo.
Art. 17
Modifiche alla L.R. 3 novembre 1999, n.
98 (Disciplina regionale delle attività cinematografiche, audiovisive e
multimediali)
1. Il comma 2 dell’art. 7 della L.R. 3 novembre 1999, n. 98 concernente: Disciplina regionale delle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali, è sostituito dal seguente:
"2. A tali organismi la Giunta regionale concede contributi nella misura massima del 50% delle spese di bilancio sostenute nell’anno precedente a quello della domanda di contributo, che deve essere presentata entro i termini e con le modalità previste nell’art. 10, comma 2".
2. Per l’anno 2006 le richieste di finanziamento di cui alla L.R. 98/1999 concernente: Disciplina regionale delle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali, dovranno essere inoltrate entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
3. Il comma 6 dell’art. 9 della L.R. 98/1999 concernente: Disciplina regionale delle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali, è sostituito dal seguente:
"6. La Giunta regionale, per le finalità di cui all’art. 2, lettera e) e con lo scopo di agevolare la realizzazione di prodotti cinematografici, audiovisivi e multimediali all’interno del territorio abruzzese, favorisce l’attività di associazioni, cooperative ed altri organismi a base associativa che offrono servizi alle imprese di produzione per il settore in oggetto concedendo contributi, nella misura massima del 50% delle spese sostenute nell’anno precedente a quello della domanda di contributo, purché l’attività di servizio non sia strumentale all’attività di produzione beneficiaria di contributi di cui al comma 1. Le richieste di finanziamento devono essere presentate entro i termini e con le modalità previste nell’art. 10, comma 2. Per l’anno 2006 le richieste di finanziamento dovranno essere inoltrate entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge".
4. Al comma 2 bis dell’art. 9 della L.R. 98/1999 concernente: Disciplina regionale delle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole " Per l’anno 2005" sono soppresse;
b) le parole "Cinema al castello" sono sostituite dalle parole "CINERAMNIA - Si gira a Teramo".
Art. 18
Modifiche alle L.R. 10 settembre 1993,
n. 56 (Nuove norme in materia di promozione culturale) e alla L.R. 9 agosto
1999, n. 61 (Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e organizzazione
in sistema dei musei locali)
1. All’art. 14 della L.R. 10 settembre 1993, n. 56 concernente: Nuove norme in materia di promozione culturale, è aggiunto il seguente comma:
"5. I contributi per le attività di cui al presente Titolo non sono cumulabili con quelli previsti da altri Titoli della presente legge e da altre leggi regionali."
2. L’art. 58 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7 concernente: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2003), è abrogato.
3. L’art. 13 della L.R. 61/1999 concernente: Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e organizzazione in sistema dei musei locali, è sostituito dal seguente:
"1. All’onere derivante dall’applicazione della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti previsti annualmente nei capitoli di bilancio 62101 e, nella misura massima del 50%, nel Cap. 62435."
Art. 19
Attuazione delle deleghe in materia di
rapporti con i Paesi del Mediterraneo ed in materia di intese con il Governo
per la realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse
nazionale, multiregionale e regionale e
relative azioni attuative
1. Al fine di consentire attuazione alla delega in materia di rapporti con i Paesi del mediterraneo, sono autorizzate le conseguenti necessarie attività determinate con atto di programmazione della Giunta regionale d’intesa con la competente Commissione consiliare.
2. E’ autorizzato a tale fine uno stanziamento di € 300.000,00 da iscrivere per competenza e cassa sul capitolo di nuova istituzione 11700 - U.P.B. 01.01.007 denominato: Attuazione delega per i rapporti con i Paesi del Mediterraneo.
3. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato ed iscritto sul pertinente capitolo con legge di bilancio, ai sensi della L.R. 3/2002 recante. Ordinamento contabile della regione Abruzzo.
4. Al fine generale di diffondere e promuovere nell’ambito del territorio regionale i principi e modelli operativi del Partenariato Pubblico Privato, secondo gli indirizzi del libro verde della Commissione Europea di cui al COM (2004) 327, per la realizzazione di opere e servizi e quale misura attuativa della delega in materia di "Intese quadro con il Governo per la realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, multiregionale e regionale e relative azioni attuative" è istituita con provvedimento della Giunta presso la Presidenza della stessa l’Unità Tecnica regionale per la Finanza di progetto (Unità).
5. Il suddetto provvedimento di Giunta nel disciplinare l’organizzazione e le funzioni dell’Unità ne garantisce la complementarietà di missione e le opportune sinergie funzionali - organizzative con il Nucleo regionale di Valutazione e Verifica degli investimenti pubblici di cui alla L.R. 27.12.2001, n. 86 e s.m.i. procedendo, per i suddetti fini di coordinamento, nel rispetto di tale ultima fonte alla modifica degli atti di natura amministrativa correlati alla stessa.
6. Agli oneri conseguenti alla istituzione ed al funzionamento nella fase di avvio dell’Unità di cui al comma 4 si fa fronte con gli stanziamenti preordinati alla funzionalità del Nucleo di cui alla L.R. 86/2001. Per lo sviluppo organizzativo e funzionale dell’Unità potranno essere utilmente implementate le risorse che eventualmente si renderanno disponibili nell’ambito di provvedimenti specifici e/o di fattispecie programmatorie complesse da parte di altre Amministrazioni sovraordinate per finalità direttamente connesse o comunque correlate al rafforzamento delle funzioni di assistenza tecnica e di valutazione economica degli investimenti promossi direttamente o indirettamente da parte della Regione.
Art. 20
Misure di sostegno sociale
1. Il comma 2 dell’art. 204 (Contributi per modifica strumenti di guida e autoveicolo privato per portatori di handicap) della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 (Legge finanziaria regionale 2005) è sostituito nei seguenti termini:
"2. L’erogazione del contributo regionale è disposta, entro il 31 marzo dell’anno successivo all’esercizio finanziario al quale il contributo si riferisce, in un’unica soluzione dalla Direzione Sanità, a seguito di specifica richiesta da parte delle Aziende USL, tenute all’istruttoria delle domande degli interessati, e previa apposita rendicontazione, corredata di opportuna documentazione attestante la spesa sostenuta, presentata dal soggetto beneficiario del contributo".
2. Al fine di consentire il completamento dell’erogazione dei contributi già disposti in conto anno 2005, la Direzione Sanità è autorizzata all’utilizzo delle risorse iscritte, per l’esercizio finanziario 2006, sul Cap. 81623 - U.P.B. 13.01.007 denominato: Contributo spesa per modifica strumenti di guida ai titolari di patente guida "a", "b" e "c" speciali - L. 5.2.1992, n. 104, art. 27.
3. Per le finalità del comma 2 dell’art. 204 della L.R. 8.2.2005, n. 6 il Cap. 81623 - U.P.B. 13.01.007, è incrementato per l’anno 2006 di € 100.000,00.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, valutati in € 125.000,00 si provvede mediante quota parte dello stanziamento iscritto sul Cap. 81623 - U.P.B. 13.01.007 denominato: Contributo spesa per modifica strumenti di guida ai titolari di patente guida "a", "b" e "c" speciali - L. 5.2.1992, n. 104, art. 27.
5. Nell’ambito di una sperimentazione tesa a definire progetti di così detta "Vita indipendente":
a) La Regione Abruzzo, per il tramite delle ASL, eroga contributi in favore dei portatori di grave disabilità motoria e psichica, qualora ricorrano condizioni di estrema gravità dell’handicap, attestate mediante certificazione del medico specialista della ASL di appartenenza. Sono escluse le disabilità derivanti da patologie strettamente connesse ai processi dell’invecchiamento.
b) I contributi sono finalizzati al rimborso di spese derivanti da:
- acquisto o noleggio di ausili informatici ad alto contenuto innovativo, ivi compresi sistemi applicativi specifici, non inclusi negli elenchi del nomenclatore tariffario di cui all’art. 34 della Legge 104/1992 o agli stessi riconducibili ai sensi dell’art. 1, comma 5, D.M. 27 agosto 1999, n. 332 indispensabili per consentire una vita di relazione;
- pagamento di canoni fissi per l’accesso alla rete informatica.
c) La Regione, per le finalità di cui al comma 6, promuove e sostiene l’attivazione di progetti innovativi finalizzati alla realizzazione di modalità di "vita indipendente" in favore di persone con grave disabilità motoria.
d) La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità di accesso ai contributi. Gli adempimenti connessi all’attuazione degli interventi di cui al presente articolo, sono demandati alla Direzione Sanità.
e) I contributi sono concessi, per singolo avente diritto, sino all’importo massimo di € 3.000,00 (tremila). La concessione di contributi sino alla concorrenza dell’importo massimo, determina l’impossibilità di presentare analoga domanda nel corso del triennio successivo.
f) Agli oneri derivanti dall’attuazione degli interventi di cui al presente comma, valutati per l’anno 2006 in € 50.000,00 (cinquantamila), si provvede mediante lo stanziamento di pari importo iscritto nell’ambito dell’U.P.B. 12.01.004 sul capitolo 81590 di nuova istituzione denominato: Contributi a sostegno dei portatori di grave disabilità motoria.
g) Il riparto dei fondi alle singole ASL, in sede di prima applicazione della presente legge, è effettuato con riferimento alla popolazione residente. I successivi riparti sono effettuati su base proporzionale delle richieste ammesse a contributo nel corso dell’anno precedente.
h) Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato ed iscritto sul pertinente capitolo con legge di bilancio, ai sensi della L.R. 3/2002 recante: Ordinamento contabile della Regione Abruzzo.
Art. 21
Istituzione Fondo per i caduti in
servizio appartenenti alle Forze armate e di polizia
1. E’ istituito il "Fondo per i caduti in servizio appartenenti alle Forze armate e di polizia" finalizzato al finanziamento di interventi a favore dei familiari delle vittime, residenti in Abruzzo e appartenenti alle Forze armate e di polizia, caduti in servizio nell’assolvimento dei propri compiti istituzionali.
2. La richiesta deve essere inoltrata da un parente entro il 4° grado all’Ufficio di Presidenza della Giunta regionale e istruita dalla Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Rapporti Esterni della Giunta regionale. Alla valutazione delle istanze pervenute e all’applicazione delle presenti disposizioni provvede un Comitato costituito dal Presidente della Giunta regionale, dai Prefetti delle quattro Province abruzzesi e dal rappresentante di massimo grado di ciascuna Forza armata e di polizia, operante nel territorio regionale. Alla formale costituzione del Comitato provvede il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto.
3. Ai fini dell’attuazione e dell’utilizzo del Fondo di cui al comma 1 è istituito nell’ambito dell’U.P.B. 13.01.003 il Cap. 71663 denominato: Fondo per i caduti in servizio appartenenti alle Forze armate e di polizia, con contestuale iscrizione, per l’anno 2006, dello stanziamento di € 50.000,00
4. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato ed iscritto sul pertinente capitolo con legge di bilancio, ai sensi della L.R. 3/2002 recante: Ordinamento contabile della Regione Abruzzo.
Art. 22
Contributo straordinario per il
completamento del Centro di Accoglienza della Caritas Diocesana di Chieti-
Vasto
1. E’ costituito limite di impegno annuale di € 70.000,00 annui per gli anni 2006 - 2007 - 2008 per concedere un contributo alla Caritas Diocesana di Chieti - Vasto per la realizzazione di un Centro di Accoglienza.
2. L’onere grava sul capitolo 71664 di nuova istituzione U.P.B. 13.01.005.
3. Per gli esercizi successivi si provvede mediante legge di bilancio.
4. Per l’anno 2006 la copertura finanziaria della norma di cui al comma 1 del presente articolo è assicurato mediante la variazione all’allegato 2.
Art. 23
Iniziative per il sostegno alimentare
delle persone in stato di povertà
1. La Regione Abruzzo, al fine di favorire l’inclusione sociale di persone in stato di povertà o senza fissa dimora, eroga annualmente contributi:
a) alle associazioni di volontariato iscritte all’Albo regionale del Volontariato della Regione Abruzzo da almeno due anni, che svolgono un’attività di raccolta di generi alimentari da aziende del settore e li distribuiscono ad enti o associazioni delle quattro province abruzzesi che sostengono i propri assistiti con pasti o generi alimentari in modo continuativo;
b) alle associazioni di volontariato iscritte all’Albo regionale del Volontariato della Regione Abruzzo da almeno due anni, che gestiscono mense per persone in stato di povertà estrema o senza fissa dimora, e che abbiano servito non meno di 30 pasti al giorno e per un periodo di tempo non inferiore a mesi 10 nell’anno che precede quello di assegnazione del contributo.
2. Con provvedimento da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina criteri e modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1.
3. Per il solo anno 2006, per le finalità di cui al presente articolo, sono concessi in via straordinaria un contributo di € 100.000,00 all’Associazione Banco Alimentare dell’Abruzzo Onlus di Montesilvano (PE) ed un contributo di € 100.000,00 al Centro di accoglienza Il Celestino e Mensa di Celestino, gestito dall’Associazione Onlus - Fraterna Tau di L’Aquila, da erogare con le modalità stabilite con il provvedimento di cui al comma 2.
4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato per l’anno 2006 in complessivi € 300.000,00 compresa la spesa prevista al comma 3, si provvede mediante lo stanziamento iscritto nell’ambito dell’U.P.B. 13.01.003 sul Cap. 71528 di nuova istituzione denominato "Erogazione contributi per il sostegno alimentare delle persone in stato di povertà", in aumento di € 300.000,00.
5. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato ed iscritto sul pertinente capitolo con legge di bilancio, ai sensi della L.R. 3/2002 recante: Ordinamento contabile della Regione Abruzzo.
Art. 24
Modifiche alla L.R. 17 ottobre 2005, n.
29 (Promozione e diffusione di una cultura dell'educazione alla pace e ai
diritti umani)
1. Agli artt. 2, comma 3, 5, comma 1, 6, comma 1 della L.R. 17 ottobre 2005, n. 29 recante: Promozione e diffusione di una cultura dell'educazione alla pace e ai diritti umani, l’espressione "Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Rapporti Esterni" è sostituita dalla seguente: "Direzione regionale competente in materia di Pace".
2. La lettera a) del comma 2 dell’art. 5 della L.R. 29/2005 recante: Promozione e diffusione di una cultura dell'educazione alla pace e ai diritti umani, è sostituita dalla seguente: "a) dal componente la Giunta regionale preposto alla materia;".
Art. 25
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 12
novembre 2004, n. 38
1. Alla L.R. 12 novembre 2004, n. 38 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale" sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
a) dopo il comma 2 dell’art. 17 è aggiunto il seguente:
"3. In sede di prima applicazione della presente legge, limitatamente agli esercizi finanziari 2005 e 2006, le risorse economiche stanziate nei pertinenti capitolo del bilancio regionale sono destinate esclusivamente al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità previsti negli artt. 7 e 12. Con apposito atto, la Giunta regionale provvede al riparto del risorse disponibili tra le cooperative sociali e loro consorzi e le organizzazione di rappresentanza, nonchè alla individuazione dei criteri per l’erogazione dei contributi in loro favore, fissando modalità e termini per la presentazione delle domande di accesso ai benefici stessi. Le proposte progettuali presentate dai soggetti richiedenti sono sottoposte a valutazione della Commissione regionale istituita ai sensi dell’art. 92 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15".
b) dopo il comma 2 dell’art. 19 è aggiunto il seguente:
"2bis. La regolazione dei rapporti, in materia di affidamento di servizi alla persona, tra cooperative sociali e loro consorzi e gli enti pubblici, continua ad essere disciplinata, in via transitoria, dalle disposizioni di cui all’art. 9 della L.R. 85/1994, in quanto applicabili, adottando gli schemi di convenzione-tipo dalla stessa previsti".
Art. 26
Partecipazione della Regione Abruzzo al
capitale sociale delle Banche di credito cooperativo
1. La Regione Abruzzo riconosce il primario ruolo svolto dalle Banche di credito cooperativo nel favorire, mediante il reinvestimento degli utili prodotti nel sostegno delle attività produttive locali nonché in iniziative di rilevanza sociale, lo sviluppo socio-economico del territorio in cui operano.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione Abruzzo, per il tramite della Direzione Attività produttive, partecipa, mediante la sottoscrizione di quote di partecipazione, al capitale sociale degli Istituti di credito di cui al comma 1 operanti nel territorio regionale al fine di costituire rapporti consolidati di partenariato per l’attuazione di iniziative finalizzate allo sviluppo locale.
3. Agli oneri di cui al comma 2, valutati complessivamente per l’esercizio finanziario 2006 in € 6.000,00 si provvede mediante le risorse iscritte sul Cap. 12498 - U.P.B. 06.02.008, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato: Partecipazione della Regione Abruzzo al capitale di imprese ed enti.
Art. 27
Contributo alla Provincia di Pescara per
il consolidamento del Settore chimico
1. La Regione Abruzzo riconosce la necessità di intervenire a sostegno dello sviluppo e del consolidamento del Settore chimico regionale e concede, a tal fine, per l’anno 2006, un contributo di € 200.000,00 alla Provincia di Pescara, diretto all’avvio dell’Osservatorio regionale.
2. L’Osservatorio, di cui al comma 1, svolge la funzione di monitorare, al fine di favorire la nascita e il rafforzamento di sistemi integrati di imprese, le potenzialità del territorio provinciale e regionale ad essere destinatario di prodotti finali del settore chimico.
3. La Regione Abruzzo partecipa con propri rappresentanti agli organismi rappresentativi e di funzionamento del Osservatorio di cui al comma 1. A tal fine, la Giunta regionale, su proposta della competente Direzione Attività produttive, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge stabilisce i criteri di ammissibilità delle spese e le modalità di rendicontazione delle stesse. Sulla scorta di tali criteri l’Osservatorio propone un programma delle attività, da sottoporre per l’approvazione alla Giunta regionale.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli interventi di cui al presente articolo, valutati per l’esercizio finanziario 2006 in € 200.000,00 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nell’ambito dell’U.P.B. 08.01.014 sul capitolo di nuova istituzione 281626 denominato: Intervento per l’Osservatorio per il Settore Chimico della Provincia di Pescara.
Art. 28
Contributo al Consorzio di Bonifica
Interno
1. E’ concesso al Consorzio di Bonifica Interno, con sede in Pratola Peligna (AQ), un contributo di € 800.000,00 finalizzato alla copertura dei maggiori oneri per investimenti relativi a manutenzioni straordinarie di beni, impianti ed opere demaniali sostenuti rispetto alle assegnazioni ricevute a partire dall’anno 2000.
2. L’erogazione del contributo di cui al comma 1 è disposto dalla competente Direzione della Giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta del beneficiario corredata di una dichiarazione sulla consistenza dei maggiori oneri.
3. All’onere derivante dall’applicazione dei precedenti commi, valutato per l’anno 2006 in € 800.000,00 si provvede mediante lo stanziamento di competenza e cassa del capitolo di nuova istituzione 102395 - U.P.B. 07.02.005 denominato: Maggiori oneri per investimenti su opere demaniali da parte dei consorzi di bonifica.
Art. 29
Modifiche alla L.R. 7 giugno 1996, n. 36
(Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di
bonifica)
1. Al comma 3 dell’art. 13 (Contributi regionali) della L.R. 7 giugno 1996, n. 36 recante: Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di bonifica, dopo le parole " …, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo." sono aggiunte le seguenti parole:
"Per le spese di manutenzione e di esercizio delle opere di prosciugamento dell’alveo del Fucino, la Regione concede al Consorzio di Bonifica Ovest - Bacino Liri-Garigliano un contributo annuo pari ad € 250.000,00. Agli oneri derivanti dall’applicazione degli interventi di cui al presente comma, unitamente agli oneri di cui alla presente legge, si provvede mediante le risorse iscritte nell’ambito dell’U.P.B. 07.02.005 sul Cap. 102396 denominato: Finanziamento ai consorzi di bonifica per l'irrigazione, per la manutenzione delle opere di bonifica di interesse pubblico e per il risanamento degli stessi enti - L.R. 7.6.1996, n. 36 e L.R. 12.8.1998, n. 70.
Art. 30
Modifiche alla L.R. 83/2000
1. Al Capitolo 5.2.2.3 paragrafo "Aspetti urbanistici" del PRGR allegato alla L.R. 83/2000 sostituire il capoverso "La localizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento in aree a destinazione produttiva, come indicato nel D.Lgs 22/1997, costituisce fattore preferenziale" con il capoverso "La localizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento in aree a destinazione produttiva, costituisce fattore preferenziale prevalente, sempre che siano soddisfatti i criteri di sicurezza intrinseca di cui alla D.G.R. 400/04. In tali casi, fatti salvi i vincoli posti direttamente da altre leggi regionali e statali, i fattori escludenti di cui al Capitolo 5.2.2.3 del PRGR allegato alla L.R. 83/2000 sono considerati fattori penalizzanti e vengono valuti in sede autorizzativi".
2. Al Capitolo 5.2.2.3 paragrafo "Aspetti urbanistici" del PRGR allegato alla L.R. 83/2000 sostituire il capoverso "Per gli impianti di compostaggio e di trattamento biologico è preferibile la localizzazione in contesti rurali" con il capoverso "Per gli impianti di compostaggio e di trattamento biologico di piccola potenzialità (< 10.000 t/a) è preferibile la localizzazione in contesti rurali".
Art. 31
Adesione al Consorzio "Ente Porto
di Giulianova"
1. La Regione Abruzzo, allo scopo di qualificare ed incentivare l’azione amministrativa portata avanti dall’Ente Porto di Giulianova per l’ampliamento, l’ammodernamento, la ristrutturazione delle strutture portuali e per favorire l’incremento delle attività economiche collegate con il Porto di Giulianova e lo sviluppo occupazionale, ribadisce l’adesione al Consorzio "Ente Porto di Giulianova", pronunciata con L.R. 27.12.2001, n. 81.
2. Per effetto di quanto stabilito dal comma 1, la Regione Abruzzo accetta integralmente la convenzione e lo Statuto vigente, confermando l’adesione al Consorzio e disponendo il versamento della quota annuale di partecipazione, pari a € 51.645,69 equivalenti a n. 20 voti rappresentati in Assemblea.
3. Il Presidente della Giunta regionale dell’Abruzzo o un suo delegato è autorizzato alla stipula di ogni atto inerente la partecipazione della Regione al Consorzio, compresa l’approvazione della convenzione e dello Statuto, opportunamente rivisti per la proroga del Consorzio "Ente Porto di Giulianova".
4. Per l’anno 2006 la Regione Abruzzo riconosce al Consorzio "Ente Porto di Giulianova" la somma di € 169.937,07 corrispondente alle quote annuali di partecipazione relative al 2004, 2005 e 2006 mai versate.
5. All’onere derivante dall’applicazione della presente legge, pari a € 169.937,07 per il 2006 e a € 51.645,69 salvo adeguamenti derivanti dall’applicazione della nuova convenzione e del nuovo Statuto, qualora approvati, per gli esercizi futuri si provvede con fondi iscritti nel seguente capitolo del bilancio regionale 151602 di nuova istituzione denominato: Quota di partecipazione annuale della Regione Abruzzo al Consorzio "Ente Porto di Giulianova".
6. Alla copertura economica di cui al comma 5 si provvede mediante riduzione di € 169.937,07 per il 2006 a valere sul Cap. 11419 U.P.B. 14.01.002.
Art. 32
Partecipazione della Regione Abruzzo al
capitale sociale della società mista Collabora Engeneering S.p.A
1. La Regione Abruzzo riconosce le strutture societarie a capitale pubblico o misto pubblico-privato, costituite in conformità alle vigenti normative, strumenti efficienti ed efficaci per lo svolgimento e la produzione di beni e servizi strumentali all’attività di istituto, nonché per lo svolgimento esternalizzato, secondo legge, di funzioni amministrative di propria competenza.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione Abruzzo, per il tramite della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Rapporti Esterni partecipa, mediante la sottoscrizione di quote di partecipazione, al capitale sociale della Società mista Collabora Engeneering S.p.A. con sede in L’Aquila.
3. Agli oneri di cui al comma 2, valutati complessivamente per l’esercizio 2006 in € 700.000,00 si provvede mediante le risorse iscritte nell’ambito dell’U.P.B. 02.02.009 sul Cap. 12475 denominato: Studi ed attuazione di progetti regionali per realizzazione di iniziative organiche a carattere intersettoriale per lo sviluppo di attività economiche.
4. Nelle more della definizione dei provvedimenti di cui al comma 2 ed al fine di garantire la salvaguardia dei sussistenti livelli occupazionali, i rapporti convenzionali in corso tra la Regione Abruzzo e la medesima società sono prorogati, in conformità alla prescrizione del comma 3 dell’art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 recante: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, fino al 4 luglio 2007.
Art. 33
Disposizioni a favore dell’Associazione
e della Fondazione CIAPI
1. Nello stato di previsione della Spesa del bilancio corrente, nell’ambito della U.P.B. 11.01.003 sul Cap. 51643 denominato: Disposizioni a favore dell’Associazione e della Fondazione CIAPI, è iscritto lo stanziamento, per competenza e cassa, di € 820.000,00.
2. Con propria deliberazione, la Giunta regionale dispone l’utilizzo delle risorse di cui al comma 1, destinando l’importo di € 619.748,28 alla copertura degli oneri derivanti dal pagamento della quota associativa annuale regionale, con riferimento all’annualità corrente, all’Associazione CIAPI, e la residua disponibilità alla sovvenzione dell’ordinaria gestione dell’Associazione e della Fondazione CIAPI.
3. Per gli esercizi successivi, al finanziamento degli oneri derivanti dal pagamento della quota associativa a favore dell’Associazione CIAPI, nei limiti previsti, si provvede con gli stanziamenti iscritti sul pertinente capitolo con legge di bilancio, ai sensi della L.R. 3/2002 recante: Ordinamento contabile della Regione Abruzzo.
Art. 34
Reintegro minori somme corrisposte alla
S.A.G.A. S.p.A.
1. A compensazione delle operazioni di marketing effettuate negli anni 2004 e 2005, non remunerate a causa della riduzione degli stanziamenti iscritti sui pertinenti capitoli di spesa, nell’anno 2006 viene corrisposta alla S.A.G.A. S.p.A. la somma di € 1.000.000,00.
2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati per l’esercizio finanziario in corso in € 1.000.000,00 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nell’ambito dell’UPB 06.02.004, sul capitolo di nuova istituzione 242423 denominato: Reintegro minori somme corrisposte alla S.A.G.A. S.p.A..
Art. 35
Contributo a favore dei Distretti
Industriali
1. La Regione Abruzzo riconosce l’importanza del ruolo strategico svolto dai Distretti Industriali per lo sviluppo economico del territorio regionale.
2. A tal fine sostiene le spese per studi, ricerche e funzionamento dei soggetti di cui al comma 1 mediante la concessione di un contributo, per l’esercizio finanziario 2006, di € 250.000,00.
3. I criteri di ripartizione, nonché le modalità di utilizzazione e rendicontazione delle somme erogate sono stabiliti con atto della Giunta regionale su proposta della Direzione Attività produttive previo parere della competente Commissione consiliare.
4. Agli oneri derivanti dagli interventi di cui al presente articolo, valutati per l’anno 2006 in € 250.000,00 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nell’ambito dell’U.P.B 08.01.014. sul capitolo di nuova istituzione 281627 denominato: Contributo a favore dei Distretti Industriali.
5. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato ed iscritto sul pertinente capitolo con legge di bilancio, ai sensi della L.R. 3/2002 recante: Ordinamento contabile della Regione Abruzzo.
Art. 36
Promozione ricerca applicata per lo
sviluppo regionale
1. La Regione Abruzzo riconosce l’importanza di promuovere, al fine di favorire lo sviluppo del sistema economico regionale, interventi di ricerca applicata e di sviluppo competitivo nei settori.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale predispone un Piano di interventi volti alla diffusione della ricerca applicata ed spin-off svolto dalle Università abruzzesi per lo sviluppo regionale, definendo nello stesso criteri e modalità di intervento.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati per l’esercizio finanziario in € 650.000,00 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nell’ambito dell’U.P.B. 08.02.020 sul Cap. 282401 denominato: Intervento per la promozione della ricerca applicata e dello sviluppo competitivo.
4. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato ed iscritto sul pertinente capitolo con legge di bilancio, ai sensi della L.R. 3/2002 recante: Ordinamento contabile della Regione Abruzzo.
Art. 37
Contributo straordinario a favore del
Consorzio Ente Fiera di Lanciano
1. La Regione Abruzzo concede per l’anno 2006 un contributo straordinario in favore del Consorzio Ente Fiera di Lanciano, la cui attività è considerata dall’art. 1 della L.R. 28 aprile 1995, n. 73 recante: Interventi della Regione Abruzzo a favore del Consorzio autonomo ente Fiera di Lanciano, di preminente interesse regionale per la promozione di attività agricole e produttive.
2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati per l’anno 2006 in € 80.000,00 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nell’ambito dell’U.P.B. 08.01.012 sul Cap. 251681 denominato: Rifinanziamento ente di cui alla L.R. 28.4.1995, n. 73.
Art. 38
Contributo all’API Soluzione di Teramo a
sostegno del Progetto Pelletteria
1. Per l’anno 2006 la Regione Abruzzo concede un contributo di € 50.000,00 all’API Soluzione di Teramo a sostegno del Progetto Pelletteria.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante finalizzazione di quota parte (€ 50.000,00) del Cap. 252433 UPB 08.02.002 denominato: Fondo finalizzato al finanziamento delle iniziative e dei progetti della Direzione regionale Attività Produttive.
Art. 39
Contributo al Consorzio Pro.SA di Nereto
1. E' concesso per l'anno 2006 un contributo al Consorzio Pro.SA (Onlus) di Nereto (TE) di € 50.000,00 per interventi di promozione e sviluppo del territorio.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanzia mento del capitolo di nuova istituzione U.P.B. 09.02.001 - Cap 242389 denominato: Contributo al Conzorzio Pro.SA di Nereto (TE) per interventi di promozione e sviluppo del territorio.
Art. 40
Contributo all’Ente Mostra Artigianato
della Maiella
1. La Regione Abruzzo, in considerazione del grande rilievo assunto in campo regionale e nazionale dalla Mostra dell’Artigianato della Maiella, concede per l’anno 2006 all’Ente Mostra Artigianato della Maiella con sede in Guardiagrele, un contributo per il funzionamento di € 60.000,00.
2. Il 50% del contributo potrà essere liquidato su presentazione di relazione illustrativa sulla realizzazione della Mostra e documentazione giustificativa di spesa pari ad almeno € 60.000,00. L’80% del contributo è liquidato su presentazione di rendiconto finanziario approvato, documentazione di spesa, certificazione di regolarità contabile, ai sensi della L.R. 22/1986 e relazione programmatica, corredata di preventivo finanziario delle singole voci di spesa, da cui emerga la destinazione di almeno il 20% del contributo alla costituzione di un fondo rotativo utile alle iniziative collegate alla realizzazione della Mostra. Eventuali variazioni delle iniziative illustrate nella relazione programmatica dovranno essere comunicate alla Giunta regionale - Direzione Attività Produttive - Servizio Sviluppo Artigianato e previamente autorizzate.
3. Il totale delle entrate o dei ricavi e del contributo regionale non può essere superiore alle spese sostenute, salva la riduzione proporzionale del contributo stesso.
4. La presentazione della documentazione a consuntivo afferente la realizzazione delle nuove iniziative, come individuate nel comma 2, deve essere effettuata distintamente. La liquidazione del contributo in relazione alle medesime iniziative è peraltro regolata con le modalità di cui al comma 2. In sede di consuntivo, la mancata realizzazione di una o più delle nuove iniziative darà luogo ad una decurtazione proporzionale del contributo.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati per l’esercizio finanziario 2006 in € 60.000,00 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nell’ambito dell’U.P.B. 08.01.008 sul Cap. 251582 denominato: Contributo per il funzionamento della Mostra dell’Artigianato della Maiella di Guardiagrele.
Art. 41
Interpretazione autentica della L.R. 26
luglio 1983, n. 54 (Disciplina generale per la coltivazione delle cave e
torbiere nella Regione Abruzzo )
1. Il regime amministrativo previsto dall’art. 10 della L.R. 26 luglio 1983, n. 54 (Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo ) e successive modifiche ed integrazioni, continuerà ad essere attuato secondo le procedure previste fino alla definitiva approvazione del Piano regionale per l’esercizio delle attività estrattive.
2. In attesa dell’approvazione del disciplinare previsto all’art. 38 della L.R. 26 luglio 1983, n. 54 (Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo), così come modificato dall’art. 168 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo - Legge finanziaria regionale 2004), le attività estrattive sono autorizzate in conformità dei piani regionali di settore vigenti.
Art. 42
Partecipazione della Regione Abruzzo al
Programma di rilevanza europea "Galileo"
1. La Regione Abruzzo ritiene strategica la partecipazione al Programma di interesse europeo denominato "Galileo", che ha la finalità di creare un sistema di controllo satellitare. A tal fine è prioritario obiettivo localizzare nel territorio della Regione il Centro di controllo del sistema, anche con lo scopo di generare sinergie con le realtà già esistenti per beneficiare dei positivi effetti indotti.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione partecipa al Programma mediante la realizzazione delle infrastrutture necessarie per la localizzazione del Centro di controllo a mezzo del Consorzio Industriale di Avezzano (AQ), presso un’area ubicata all’interno del sito ove insiste il complesso "Telespazio" nel comune di Ortucchio (AQ). La Giunta regionale, per il tramite della Direzione Attività produttive, effettua i necessari controlli per verificare la conformità di realizzazione dell’intervento.
3. Alla copertura dell’onere derivante dall’attuazione degli interventi di cui al presente articolo, si provvede mediante limite di impegno decennale, a valere sul capitolo di nuova istituzione 282454 - U.P.B. 08.02.020 denominato: Partecipazione al Programma Galileo, dell’importo annuo di € 1.300.000,00 a favore del Consorzio Industriale di Avezzano per l’assunzione di un mutuo, le cui risorse sono finalizzate alla realizzazione di un immobile attrezzato utile alle finalità di cui ai precedenti commi.
4. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato ed iscritto sul pertinente capitolo con legge di bilancio, ai sensi della L.R. 3/2002 recante: Ordinamento contabile della Regione Abruzzo.
Art. 43
Riconoscimento del Teatro "Fedele
Fenaroli" di Lanciano quale centro di formazione teatrale d’Abruzzo.
1. La Regione Abruzzo riconosce il Teatro "Fedele Fenaroli" di Lanciano quale Centro di Formazione Teatrale d’Abruzzo, per promuovere e valorizzare le attività teatrali e di spettacolo nel territorio frentano.
2. La Regione Abruzzo stanzia la somma di € 200.000,00 a favore della Deputazione Teatrale Fedele Fenaroli a ristoro delle somme non erogate nel 2005.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, che ammontano a € 200.000,00 si provvede mediante l’aumento di € 200.000,00 sul Cap. 61402 denominato: Contributo straordinario alla Deputazione Teatrale Fedele Fenaroli di Lanciano, nell’ambito della UPB 10.01.004, contestualmente verrà diminuito di € 200.000,00 il capitolo di bilancio 11419 UPB 14.01.002.
4. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti verranno iscritti con legge di bilancio nei pertinenti capitolo ai sensi della L.R. 3/2002.
Art. 44
Interventi per il consolidamento di siti
produttivi
1. Con lo scopo di superare alcune criticità occupazionali è costituito limite di impegno decennale, a valere sul capitolo di nuova istituzione 282455 - U.P.B. 08.02.020 denominato: Interventi per il consolidamento di siti produttivi, di € 300.000,00 annui a favore del Consorzio Industriale di Avezzano (AQ), finalizzato all’assunzione di un mutuo le cui risorse sono destinate all’acquisto di immobili sedi di attività produttive per il consolidamento di realtà industriali, indicati dalla Giunta regionale, su proposta della competente Direzione Attività produttive.
2. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato ed iscritto sul pertinente capitolo con legge di bilancio, ai sensi della L.R. 3/2002 recante: Ordinamento contabile della Regione Abruzzo.
Art. 45
Contributo al Comune di Fossacesia per
la realizzazione di un Centro turistico-naturalistico
1. Al fine di tutelare e valorizzare, nel più generale contesto del progetto di sviluppo della Costa Teatina, uno dei siti a più alta valenza storico-ambientale della Regione Abruzzo, per la realizzazione di un Centro permanente di indirizzo turistico-naturalistico, è concesso al Comune di Fossacesia (CH) un contributo straordinario di € 1.500.000,00 per l’acquisto e l’adeguamento funzionale del complesso così detto "Dei Priori".
2. Agli oneri derivanti dall’intervento di cui al comma 1, valutati per il 2006 in € 1.500.000,00 si provvede mediante lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione U.P.B. 09.02.004 denominato: Contributo al Comune di Fossacesia (CH) per la realizzazione di un centro permanente. Il trasferimento delle risorse è disposto dalla Direzione Turismo della Giunta regionale entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Per tale contributo il Comune beneficiario provvederà a rendicontare la spesa entro il 31.12.2007; termine prorogabile per motivate ragioni.
3. La copertura finanziaria dell’intervento di cui ai precedenti commi è assicurata mediante le seguenti variazioni:
- Capitolo Entrata 51000 – U.P.B. 05.01.003 denominato: Entrate derivanti da mutui a lungo termine e dall'emissione di obbligazioni (art. 10, L. 16.5.1970, n. 281 e art. 44, L.R.C.) in aumento di € 1.500.000,00;
- Capitolo di Spesa 242003 - U.P.B. 09.02.004 denominato: Contributo al Comune di Fossacesia (CH) per la realizzazione di un centro permanente.
4. All’allegato "1" Elenco delle spese in conto capitale finanziate con mutuo ex art. 23 della L.R. 3/2002 è aggiunta la seguente alinea:
"- U.P.B. 09.02.004 Cap. 242003 denominato: Contributo al Comune di Fossacesia (CH) per la realizzazione di un centro turistico, con uno stanziamento complessivo di € 1.500.000,00".
Art. 46
Contributo ai
Comuni montani per interventi a favore delle scuole
1. La Regione Abruzzo, al fine di concorrere al superamento delle condizioni di disagio nelle quali versano le scuole di montagna, concede un contributo ai Comuni montani del territorio regionale con popolazione inferiore a 3000 abitanti risultante dall’ultimo censimento del 31 dicembre 2001, per la partecipazione alla copertura delle spese di funzionamento dei plessi scolastici regolarmente frequentati da alunni del ciclo di studi obbligatorio.
2. Per l’anno scolastico 2006/2007 le domande di concessione del contributo devono essere presentate, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge; per gli anni scolastici successivi la domanda deve essere presentata entro il 30 giugno. La Direzione regionale Riforme istituzionali, Enti locali e Controlli ne cura la relativa istruttoria e procede alla predisposizione di un piano di riparto, da adottare con delibera di Giunta regionale, al fine di concedere i suddetti contributi in base all’ordine di arrivo delle domande pervenute, fino a concorrenza dell’importo stanziato in bilancio.
3. Le domande devono essere corredate da una sintetica relazione illustrativa delle tipologie di spesa da effettuare e del relativo onere, nonché da un’attestazione indicante il numero degli alunni frequentanti e il numero degli abitanti residenti presso il Comune sede del plesso scolastico alla data di inoltro della domanda.
4. I Comuni beneficiari sono tenuti a trasmettere alla suddetta Direzione regionale, entro il termine del 31 dicembre dell’anno successivo a quello di erogazione del contributo, pena la revoca del beneficio, apposita rendicontazione delle spese sostenute sottoscritta dal responsabile dei servizi finanziari e dal segretario comunale.
5. Nei casi di revoca di cui al comma 4 o nel caso in cui le spese sostenute e rendicontate siano inferiori a quelle indicate nella domanda, i Comuni beneficiari sono tenuti a restituire la parte di contributo non utilizzata alla Regione mediante versamento presso la Tesoreria regionale.
6. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati per l’esercizio finanziario 2006 in € 100.000,00 si provvede mediante le risorse iscritte sul Cap. 121550 - U.P.B. 14.01.005 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Contributo ai Comuni montani per interventi a favore delle scuole.
7. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato ed iscritto sul pertinente capitolo con legge di bilancio, ai sensi della L.R. 3/2002 recante: Ordinamento contabile della Regione Abruzzo.
Art. 47
Istituzione del Centro regionale di
Competenza per l'E-Government e la Società dell'Informazione
1. La Regione Abruzzo al fine di realizzare la finalità di aumentare la cooperazione interistituzionale e rafforzare le competenze sull'e-government a livello territoriale istituisce, in attuazione del protocollo d'intesa 21 marzo 2002 tra il Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie e le regioni e successiva Convenzione sottoscritta in data 27 aprile 2006, il Centro regionale di competenza per l'e-government in Abruzzo. Il Centro persegue l'obiettivo di affiancare ed assistere gli Enti locali e pubbliche amministrazioni nella realizzazione dei progetti di e-government, approfondire temi dì interesse sullo sviluppo della Società dell'Informazione, sostenere il coordinamento tra i livelli dei sistemi territoriali e locali, l'innovazione dei servizi agli utenti e l'assistenza ai centri servizi territoriali nella fase costitutiva e attuativa.
2. Per i compiti di cui al comma 1, il Centro regionale di competenza è dotato di una struttura organizzativa concertata con il Centro nazionale per l'Informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
3. Il personale della struttura organizzativa può essere scelto d'intesa con il CNIPA, tra i dipendenti di ruolo della Regione Abruzzo. Il personale regionale assegnato al Centro regionale di competenza conserva la continuità di servizio ai fini previdenziali e di quiescenza. Al Direttore tecnico viene attribuito il trattamento economico e previdenziale dei direttori regionali.
4. Il coordinamento del Centro è affidato alla Struttura speciale di supporto del sistema informativo regionale della Giunta regionale d'Abruzzo.
Art. 48
Contributi ai Comuni per il
completamento degli interventi di riqualificazione urbana
1. La Regione Abruzzo, riconosciuta l’importanza di completare gli interventi di riqualificazione urbana da parte dei Comuni, destina ad essi, per i motivi di cui sopra, i fondi perenti derivanti dai Programmi di Riqualificazione Urbana di cui alla L.R. 9 agosto 1999, n. 64 non più richiedibili dai soggetti privati interessati per rinuncia o decadenza; i relativi provvedimenti sono assunti dalla Giunta regionale, su proposta del Componente la Giunta preposto al Competente Settore regionale.
Art. 49
Contributo ai comuni a rischio di
dissesto idrogeologico
1. E’ costituito un limite di impegno decennale di € 300.000,00 annui a partire dall’esercizio finanziario 2006 sul capitolo di nuova istituzione 152203 - UPB 05.02.002 denominato: Contributo al Comune di Giulianova per la prevenzione di dissesti idrogeologici, al fine di concedere un contributo al Comune di Giulianova (TE) per il piano di interventi straordinari per la prevenzione di dissesti idrogeologici e opere idrauliche.
2. Il comma 9 dell’art. 3 della L.R. 27 dicembre 2002, n. 34: Interventi urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico sul territorio della Regione Abruzzo e interventi di somma urgenza relativi alle varie ipotesi di rischio, è sostituito dal seguente:
"9. Il contributo per ogni singolo intervento non può superare la somma di € 100.000,00. Per i comuni interessati da ripetuti fenomeni di dissesto e inseriti in apposito elenco elaborato dalla Direzione cui fa capo la struttura regionale della Protezione Civile, l’istruttoria dell’intervento stesso è completata entro il termine perentorio di trenta giorni. I contributi richiesti possono essere in conto capitale o in conto interessi e per i casi particolarmente gravi e documentati è costituito un limite di impegno decennale fino a € 50.000,00 annui per la redazione di piani di intervento straordinario".
3. Agli oneri previsti dagli interventi di cui al comma 2 si provvede con la dotazione finanziaria del Cap. 152188 - UPB 05.02.010 denominato: Fondo di solidarietà della Protezione Civile per gli interventi di cui all’art. 3 della L.R. 34/2002.
4. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato ed iscritto sul pertinente capitolo con legge di bilancio, ai sensi della L.R. 3/2002 recante: Ordinamento contabile della Regione Abruzzo.
Art. 50
Contributo al Comune di Morro d’Oro e al
Comune di Atri
1. E’ concesso per l’anno 2006 un contributo straordinario di € 500.000,00 al Comune di Morro d’Oro (TE) per il completamento dello stadio comunale e un contributo di € 500.000,00 al Comune di Atri (TE) per il completamento dei campi sportivi.
2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati complessivamente per l’esercizio finanziario 2006 in € 1.000.000,00 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nell’ambito dell’U.P.B. 10.02.002 sul Cap. 92390 ridenominato: Contributo straordinario al Comune di Morro d’Oro e al Comune di Atri per l’adeguamento degli impianti sportivi.
Art. 51
Manifestazioni sportive di interesse
regionale
1. La Regione Abruzzo per l’anno 2006, con l’obiettivo di promuovere e sostenere gli eventi sportivi di interesse regionale, concede contributi alle manifestazioni di cui all’allegato elenco "D".
2. L’erogazione del contributo sarà disposta dalla competente Direzione regionale secondo le modalità di cui alla L.R. 49/1999.
3. All’onere derivante dal presente articolo stimato per l’anno 2006 in € 900.000,00 si provvede mediante finalizzazione della somma iscritta sul Cap. 91502 - UPB 10.01.003: Interventi nel campo dello sport, L.R. 7 marzo 2000, n. 20.
4. Per la cifra restante sul capitolo di cui al comma 3 si procederà alla ripartizione secondo le priorità individuate dalla Giunta regionale.
Art. 52
Contributo per l’acquisto di nuovi
filobus per l’attivazione della linea filoviaria di Chieti
1. E’ concesso per l’anno 2006 un contributo straordinario di € 2.400.000,00 al Comune di Chieti per l’acquisto di nuovi filobus per l’attivazione della linea filoviaria.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto al Cap. 182351 denominato: Interventi nel campo dei trasporti per spese di investimento.
Art. 53
Modifiche all’art. 8 (Norme finanziarie)
della L.R. 17 marzo 2004, n. 13 (Provvidenze per il recupero e la
valorizzazione dei centri storici)
1. Il comma 1 dell’art. 8 (Norme finanziarie) della L.R. 17 marzo 2004, n. 13: Provvidenze per il recupero e la valorizzazione dei centri storici, è sostituito nei seguenti termini:
"1. All’onere derivante dall’applicazione del comma 5 dell’art. 5 della presente legge, valutato per l’anno 2006 in € 4.500.000,00 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nell’ambito dell’U.P.B. 05.02.014 sul capitolo di nuova istituzione 272349 denominato: Recupero e valorizzazione dei centri storici. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato ed iscritto sul pertinente capitolo con legge di bilancio, ai sensi della L.R. 3/2002 recante: Ordinamento contabile della Regione Abruzzo.
Art. 54
Modifiche alla L.R. 96/1996 e alla L.R.
11/1999
1. Il punto 4 dell’art. 49 della L.R. 3 marzo 1999, n. 11 è abrogato.
2. Al comma 13 dell’art. 7 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 96, dopo le parole "dalla nomina e" eliminare la parola "non"; dopo le parole "successivo quinquennio" eliminare le parole "nella medesima Commissione".
Art. 55
Modifiche alla L.R. 17 aprile 2003, n. 7
(Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e
pluriennale 2003 – 2005 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale
2003)
1. Al comma 1 dell’art. 37, della L.R. 7/2003 le parole "attività produttive" sono sostituite dalle parole "Sport e tempo libero"; la parola "ambientale" è sostituita dalle parole "turistico-sportiva".
2. Al comma 2 dell’art. 37, della L.R. 7/2003 la parola "investimento" è sostituita dalla parola "funzionamento" ed è aggiunta la seguente frase: "le modalità di erogazione del contributo sono definite dai commi 2 e 3 della L.R. 15/2004 e successive modifiche".
Art. 56
Grande Evento dei XVI Giochi del
Mediterraneo del 2009 di Pescara - Abruzzo, nonché del Campionato Europeo di
Basket Femminile dell’anno 2007
1. Per l’attuazione dei programmi relativi al Grande Evento dei XVI Giochi del Mediterraneo del 2009 di Pescara - Abruzzo, nonché del Campionato Europeo di Basket Femminile dell’anno 2007, viene effettuata, a valere sul bilancio di previsione 2006, la seguente variazione al bilancio:
- U.P.B. 15.02.001 - Cap. 324000 - Partita 3: Fondi per interventi per investimenti per l’organizzazione dei Giochi del Mediterraneo 2009 e Campionato Europeo di Basket 2007
- in diminuzione € 4.500.000,00
- U.P.B. 10.02.002 - Cap. 92601: Interventi per investimenti per l’organizzazione dei XVI Giochi del Mediterraneo 2009
- in aumento € 3.450.000,00
- U.P.B. 10.02.002 - Cap. 92602: Interventi per investimenti per l’organizzazione del Campionato Europeo femminile di Basket 2007
- in aumento € 1.050.000,00.
Art. 57
Interventi di salvaguardia degli arenili
1. Al fine di attivare interventi di salvaguardia degli arenili attraverso ripascimenti di sabbia e opere marittime la Giunta regionale predispone con proprio atto uno specifico programma attuativo del Programma approvato dal Consiglio regionale.
2. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati per l’anno 2006 in € 700.000,00 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nell’ambito dell’U.P.B 05.02.002 sul capitolo di nuova istituzione 152461 denominato: Interventi per la salvaguardia degli arenili.
3. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato ed iscritto sul pertinente capitolo con legge di bilancio, ai sensi della L.R. 3/2002 recante: Ordinamento contabile della Regione Abruzzo.
Art. 58
Modifica alla L.R. 24/1989 (Disciplina
dell’orario, dei turni e delle ferie delle Farmacie della Regione Abruzzo)
1. All’art. 6 della L.R. 24/1989 dopo il comma 6 è inserito il seguente comma:
6bis. E’ consentita l’apertura in deroga delle farmacie rurali ubicate nei Comuni costieri nelle ore antimeridiane dei giorni festivi durante i mesi di giugno, luglio ed agosto per particolari esigenze assistenziali dovute alla rilevante presenza di turisti e villeggianti.
Art. 59
Finalizzazione di somme
1. Al fine di consentire il rilancio competitivo del sistema produttivo locale nel territorio del Comune di Sulmona, è autorizzata, nell’ambito del capitolo di spesa 12331 - U.P.B. 02.02.004 denominato: Realizzazione progetti per l'area Valle Peligna - Alto Sangro e Consorzio industriale di Sulmona per opere infrastrutturali art. 24 L.R. 7/2002 la finalizzazione della somma di € 1.000.000,00 per interventi realizzati dal Comune di Sulmona.
2. L’Ente beneficiario di cui al comma 1 provvederà, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, ad inoltrare istanza per la concessione del contributo alla competente Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Rapporti Esterni, allegando alla stessa una relazione illustrativa degli interventi da realizzare con quantificazione dei relativi oneri.
3. Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 2 la Giunta regionale procede all’approvazione del Piano degli interventi autorizzandone il relativo finanziamento e disponendo l’erogazione del contributo medianti atti della competente Direzione.
4. L’Ente beneficiario è tenuto a trasmettere alla suddetta Direzione regionale, entro il termine del 31 dicembre dell’anno successivo a quello di erogazione del contributo, pena la revoca del beneficio stesso, apposita rendicontazione delle spese sostenute sottoscritta dal Responsabile dei servizi finanziari e dal segretario comunale, ovvero ad inoltrare motivata istanza di proroga nel caso di interventi di durata superiore al termine di cui al presente comma. In quest’ultimo caso la rendicontazione deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla data di avvenuto collaudo delle opere realizzate.
5. Nei casi di revoca di cui al comma 4 o nel caso in cui le spese sostenute e rendicontate siano inferiori a quelle indicate nella domanda, l’Ente beneficiario è tenuto a restituire la parte di contributo non utilizzata alla Regione mediante versamento presso la Tesoreria regionale.
Art. 60
Interventi per prevenzione valanghe
1. Al fine di attuare il completamento degli interventi di realizzazione di opere para valanghe in località Grotta Ciminiera - Gravara è concesso per l’anno 2006 un contributo al Comune di Lama dei Peligni (CH) di € 400.000,00.
2. L’intervento di cui al comma 1 è considerato strategico, urgente e di interesse pubblico regionale e per la cui esecuzione è considerato già fornito di autorizzazioni, visti o pareri di carattere regionale.
3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante quota parte dello stanziamento iscritto nell’ambito dell’U.P.B 05.02.010 Cap. 152188: Fondo regionale di solidarietà per la protezione civile - LL.RR. 58/1989, 73/1989, 25/1991, 76/1991, 47/1992, 72/1993 e 77/1999.
4. L’erogazione del contributo di cui al comma 1 è disposta con atto della competente Direzione Opere Pubbliche, Infrastrutture e Servizi, Edilizia Residenziale, Aree Urbane, Ciclo Integrato e Reti Tecnologiche, Protezione Civile, e la rendicontazione delle spese da parte del beneficiario dovrà essere prodotta entro il 31 dicembre 2007.
Art. 61
Piano straordinario per la viabilità
1. La Regione Abruzzo ritiene strategicamente rilevante procedere alla realizzazione di interventi di natura strutturale nel settore della viabilità al fine di favorire, mediante il potenziamento e il rafforzamento della rete viaria regionale, lo sviluppo del sistema economico locale.
2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzato un intervento di sostegno finanziario triennale, di complessivi € 15.000.000,00 con uno stanziamento di € 5.000.000,00 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, intervento eventualmente rifinanziabile con specifica autorizzazione legislativa in relazione alle previsioni del bilancio pluriennale in vigore alla scadenza del triennio.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono trasferite alle quattro Province abruzzesi, che attueranno gli interventi, mediante atto della Giunta regionale che approva un Piano annuale delle opere da realizzare che tenga conto prioritariamente dei chilometri stradali di pertinenza di ciascuna provincia e, inoltre, delle richieste pervenute dalle Province medesime.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli interventi di cui al presente articolo, valutati per l’esercizio 2006, in € 5.000.000,00 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nell’ambito dell’U.P.B 06.02.002 sul capitolo di spesa 172336 denominato: Interventi per investimenti in materia di viabilità.
5. Per gli anni 2007 e 2008, è autorizzato lo stanziamento continuativo di € 5.000.000,00 annui sul pertinente capitolo da iscriversi con legge di bilancio degli esercizi di riferimento.
Art. 62
Disciplina per la programmazione e
l’esecuzione delle opere pubbliche di rilevante interesse regionale
1. La presente legge in coerenza con gli obiettivi regionali di settore, disciplina l’attuazione degli interventi in materia di opere pubbliche da realizzarsi nel territorio regionale, regolando le modalità di erogazione dei finanziamenti.
2. Gli obiettivi indicati al comma 1 vengono conseguiti con la redazione del Programma pluriennale di interventi nel settore delle opere pubbliche realizzate dalla Regione, dagli Enti locali territoriali, dagli Enti pubblici operanti nel territorio regionale, ivi compresi i Consorzi pubblici e le Comunità montane nonché le Società a partecipazione pubblica. I programmi pluriennali sono predisposti dal Consiglio regionale, d’intesa con il settore competente, in armonia con il Piano regionale di sviluppo, del quale recepiscono gli indirizzi e gli obiettivi generali e costituiscono integrazione, hanno la validità di tre anni e sono aggiornabili ogni anno in occasione delle revisioni del bilancio pluriennale. Il programma pluriennale delle opere pubbliche stabilisce:
a. gli indirizzi generali della programmazione nei diversi settori, gli obiettivi e le relative priorità;
b. i fabbisogni per aree geografiche, distinti per ciascun settore d'intervento e determinati sulla base di criteri oggettivi fondati su standard di soddisfacimento;
c. le fonti di finanziamento prevedibili nel periodo di validità del programma, delle condizioni e possibilità di accesso al credito nazionale ed internazionale;
d. gli ambiti territoriali di intervento;
e. gli indirizzi per la scelta dei progetti da finanziare in ciascun settore;
f. i tempi e le modalità di presentazione, da parte dei soggetti interessati, delle proposte di intervento corredate da progetti di fattibilità o pre-progetti, al fine dell'inserimento nei piani annuali di cui al successivo comma 3.
Il programma pluriennale stabilisce caratteristiche e dimensioni di quei progetti di fattibilità o pre-progetti da esaminare tenendo conto del criterio di valutazione costi-benefici. Per interventi di rilevante interesse regionale o per progetti integrati di area, redatti dalla Regione, anche di concerto con altri Enti, il programma pluriennale può contenere anche l'individuazione dei soggetti titolari degli interventi, i finanziamenti loro assegnati, nonché le modalità e le procedure per la esecuzione delle opere. Il programma pluriennale costituisce strumento di indirizzo e coordinamento per la redazione delle relazioni previsionali e programmatiche di cui al presente comma.
3. I programmi pluriennali sono attuati mediante piani annuali d'intervento, approvati dal Consiglio regionale, di norma in occasione dell'approvazione del bilancio annuale di previsione. I piani attuativi annuali sono redatti distintamente per ciascuno dei settori d'intervento determinati dal Piano pluriennale e stabiliscono:
a. i criteri di priorità adottati per l'individuazione delle opere da finanziare;
b. gli interventi ammessi a finanziamento;
c. la misura dei contributi concessi nelle forme di cui al successivo comma 6, con l'indicazione della spesa massima ritenuta ammissibile e, nel caso di contributi in annualità costanti, della loro durata;
d. i soggetti che realizzano gli interventi ed i necessari collegamenti tra gli stessi;
e. i tempi per la redazione dei progetti esecutivi, per l'appalto dei lavori e per la loro esecuzione, nonché le modalità per il loro controllo.
Il piano attuativo annuale potrà individuare soggetti interessati all'attuazione degli interventi diversi da quelli indicati nel comma 2, in relazione alle specifiche esigenze di settore.
L'individuazione degli interventi ammessi a finanziamento avviene sulla base:
a. dell'esame di rispondenza ai criteri fissati dal programma pluriennale dei progetti di fattibilità presentati;
b. dell'analisi dei fabbisogni attuali e futuri;
c. della partecipazione del soggetto attuatore al finanziamento dell'opera.
Il programma pluriennale e il piano attuativo annuale possono prevedere l'accantonamento di una quota massima del 15% dei finanziamenti da destinare ad interventi urgenti ed imprevedibili, al completamento di opere già finanziate ed alla redazione da parte della Regione di progetti per interventi di rilevante interesse regionale.
4. Il Consiglio regionale, per predisporre la proposta di programma pluriennale delle opere pubbliche da presentare all’approvazione dell’aula, si avvale della collaborazione del competente settore di Giunta. I piani attuativi annuali di intervento sono trasmessi all'approvazione del Consiglio regionale previo visto dell'assessore competente.
5. Le norme del presente articolo si applicano alle opere pubbliche realizzate con il contributo della Regione dagli Enti locali territoriali e dagli Enti pubblici operanti nel territorio regionale, ivi compresi i Consorzi pubblici e le Comunità montane.
6. Per la realizzazione delle opere pubbliche di cui al comma 5, la Regione concede contributi in conto capitale, contributi costanti in annualità e garanzie fidejussorie, nella misura massima del … % della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione delle opere, ivi compreso l'eventuale onere per spese tecniche, revisione prezzi, acquisizione aree di sedime ed I.V.A. I contributi possono, altresì, essere concessi per la acquisizione al patrimonio degli Enti di immobili necessari per la realizzazione di opere pubbliche, o di progetti di sviluppo locale. Il contributo regionale, per quanto riguarda le spese tecniche, non può superare il limite stabilito dalle vigenti tariffe professionali e comunque la misura massima del 10% del costo dell'opera; ulteriori eventuali oneri eccedenti saranno a carico dell'Ente titolare del progetto.
7. Per i progetti che sono sottoposti al controllo della Regione, la concessione dei contributi in conto capitale od in annualità e delle garanzie fidejussorie, nonché l'assunzione dell'impegno di spesa, sono disposte dai competenti uffici regionali contestualmente all'approvazione del progetto esecutivo. Per gli altri progetti la concessione dei contributi e delle garanzie fidejussorie e l'assunzione dell'impegno di spesa sono disposte dai competenti uffici regionali alla presentazione della deliberazione di approvazione del progetto esecutivo e di una relazione tecnico-illustrativa di conformità dello stesso al progetto di fattibilità per il quale l'opera è stata ammessa a finanziamento. La relazione di conformità deve costituire parte integrante della deliberazione.
8. I contributi in conto capitale vengono liquidati nel modo seguente:
a. 50%, su disposizione del dirigente dell'ufficio competente, alla presentazione della deliberazione di affidamento e del verbale di consegna e di inizio dei lavori;
b. 40%, su disposizione del dirigente dell'ufficio competente, alla presentazione della deliberazione con la quale l'Ente, sulla base degli stati di avanzamento e certificati di pagamento emessi e di ogni altra ulteriore spesa sostenuta, rendiconta il primo 50% anticipato;
c. 10% con deliberazione della Giunta regionale, alla conclusione dei lavori a seguito della presentazione, da parte dell'Ente interessato, della deliberazione di approvazione del certificato di collaudo da eseguirsi nei termini fissati dal primo e secondo comma dell'art. 5 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 o di regolare esecuzione nonché della relazione acclarante i rapporti economici tra Ente e Regione.
Per le opere di importo inferiore a 30 mila € i contributi in conto capitale vengono liquidati nel modo seguente:
a. 90%, su disposizione del dirigente dell'ufficio competente, alla presentazione della deliberazione di affidamento e del verbale di consegna e di inizio dei lavori;
b. 10%, con deliberazione della Giunta regionale, alla conclusione dei lavori a seguito della presentazione, da parte dell'Ente interessato, della deliberazione di approvazione del certificato di collaudo da eseguirsi nei termini fissati dal primo e secondo comma dell'art. 5 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 o di regolare esecuzione nonché della relazione acclarante i rapporti economici tra Ente e Regione;
c. i contributi concessi per le acquisizioni di cui al comma 6 sono liquidati secondo le procedure ordinarie che regolano gli atti di compravendita all’atto di definizione delle pratiche.
L'erogazione dei contributi regionali per la realizzazione di opere pubbliche di importo superiore a € 30.000,00 previsti dalla presente legge sarà disposta con ordinanza dirigenziale secondo le seguenti modalità:
a. 40% a semplice domanda da parte del legale rappresentante dell'Ente;
b. 50% a presentazione del certificato di inizio lavori;
c. 10% ad ultimazione lavori, dietro presentazione del provvedimento dell'organo competente dell'Ente interessato di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, nonché della relazione acclarante i rapporti economici tra Ente e Regione.
L'erogazione dei contributi regionali per la realizzazione di opere pubbliche di importo sino a € 30.000,00 sarà liquidato in un'unica soluzione.
L'accredito delle somme viene effettuato su apposito conto vincolato a favore dell'Ente interessato.
L'Ente interessato provvede alla progettazione ed esecuzione delle opere ammesse a contributo, assumendo a proprio carico ogni adempimento e responsabilità, anche di ordine amministrativo e contabile.
Gli amministratori, i funzionari e il Tesoriere dell'Ente beneficiario del contributo assumono diretta e solidale responsabilità, nell'ambito delle rispettive competenze, per il rispetto del vincolo di destinazione dei fondi accreditati.
9. Qualora i lavori vengano eseguiti in economia dalle Amministrazioni interessate, la liquidazione dei contributi in conto capitale è effettuata secondo le modalità di cui al comma 8, ad eccezione della prima anticipazione che viene liquidata dal Consiglio regionale contestualmente alla formale concessione del contributo.
10. Il Consiglio regionale, utilizzando le somme accantonate ai sensi del comma 3, può concedere contributi suppletivi per maggiori oneri derivanti dall'aggiudicazione dei lavori con offerte in aumento, lavori imprevisti, danni di forza maggiore e tacitazione di riserve. In caso di mancato rispetto degli adempimenti amministrativi e dei termini contrattuali, determinati da comportamenti od omissioni da parte degli Enti attuatori o a questi addebitabili, i conseguenti maggiori oneri di qualsiasi natura restano comunque a carico degli stessi.
11. Gli Enti ammessi ai contributi di cui ai precedenti commi sono tenuti, per l'espletamento di tutti gli adempimenti di loro competenza, al rispetto dei termini assegnati nei provvedimenti regionali di ammissione al contributo previsti dalla relativa norma. La decorrenza dei termini assegnati, senza che sia stata presentata ai competenti uffici regionali motivata istanza di proroga, comporta la decadenza dall'ammissione al contributo. I competenti uffici, valutate le motivazioni addotte, possono assegnare un ulteriore termine, trascorso il quale destinano il contributo ad altro intervento. Qualora l'Ente interessato non provveda ai singoli adempimenti nei termini indicati nel provvedimento regionale di concessione del contributo, i competenti uffici, previa diffida dell'Assessore competente, revocano il contributo e le eventuali somme anticipate vanno restituite alla Regione.
12. I progetti di cui ai precedenti commi, sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale entro 60 giorni dal loro ricevimento. In caso di progetti riguardanti materie di competenza di più uffici, la Giunta regionale, per l'istruttoria, si avvale di appositi gruppi di lavoro costituiti da personale appartenente agli uffici competenti. L'approvazione della Giunta regionale, relativamente ai progetti di cui al presente comma, interviene anche sugli atti di collaudo, sulle perizie di variante o suppletive, sulla tacitazione delle riserve e sulla eventuale convenzione per l'affidamento dei lavori in concessione.
13. Gli uffici competenti verificano periodicamente lo stato di attuazione degli interventi non sottoposti ad approvazione della Giunta regionale, di norma, sulla base delle erogazioni effettuate ai sensi dei precedenti commi relazionando semestralmente alla Giunta regionale.
14. Per l’anno 2006, all’onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in € 14.700.000,00 si fa fronte mediante lo stanziamento dell'U.P.B.15.02.001 - Cap. 324000 denominato: Fondo speciale per far fronte a oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale, con riduzione della partita n. 1 per € 12.000.000,00 e della partita n. 2 per € 2.000.000,00 con quota parte dello stanziamento del Cap. 323000 - U.P.B. 15.01.001 denominato: Fondo speciale occorrente per far fronte a nuovi provvedimenti legislativi di parte corrente, pari ad € 500.000,00 mediante la riduzione dello stanziamento del Cap. 11419 - U.P.B. 14.01.002 di € 100.000,00 e mediante la riduzione del Cap. 11826 - U.P.B. 02.01.003 di € 100.000,00. Al bilancio di previsione per l’esercizio in corso vengono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
Cap. 323000 - U.P.B. 15.01.001 denominato: Fondo speciale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti le spese correnti, partita 1:
- in diminuzione di € 500.000,00
Cap. 324000 - U.P.B. 15.02.001 denominato: Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale:
- in diminuzione di € 14.000.000,00
Cap. 11419 - U.P.B. 14.01.002 in diminuzione di € 100.000,00;
Cap. 11826 - U.P.B. 02.01.003 in diminuzione di € 100.000,00
Cap. 152302 - U.P.B. 04.02.001 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Contributi ai Comuni per interventi infrastrutturali
- in aumento € 14.700.000,00.
15. Con decorrenza dal 1° gennaio 2007 sono abrogate la L.R. 28 settembre 2001, n. 50 (Contributi a Comuni per opere ed infrastrutture di rilevanza regionale) e la L.R. 4 ottobre 2001, n. 56 (Contributi a piccoli comuni per opere ed infrastrutture nell'anno 2001). Nelle more dell’attuazione delle disposizioni normative ed organizzative della presente legge, per i contributi relativi all’anno 2006 si continuano ad applicare le procedure di cui alla L.R. 50/2001 con la sostituzione del comma 1 dell’art. 2 della L.R. 50/2001 con l’Allegato elenco "B" della presente legge, e del comma 1 dell’art. 2 della L.R. 56/2001 con l’allegato elenco "C" della presente legge.
Art. 63
Integrazioni alla L.R. 8 gennaio 1993,
n. 3 (Norme per il trasferimento agli Enti locali dei beni ed opere realizzate
con finanziamenti straordinari erogati alla Regione)
1. Alla L.R. 8 gennaio 1993, n. 3, come modificata dalla L.R. 26 giugno 1997, n. 58 recante: Norme per il trasferimento agli Enti locali dei beni ed opere realizzate con finanziamenti straordinari erogati alla Regione, è aggiunto il seguente art. 2bis:
"Art. 2bis
1. Le opere trasferite ai sensi della presente legge, ove non diversamente disposto nelle rispettive leggi di finanziamento e fermi restando i vincoli ivi previsti, non possono essere alienate e conservano il vincolo di destinazione originaria per dieci anni dalla data del loro collaudo.
2. L’utilizzazione delle opere per l’esercizio di altre funzioni d’interesse pubblico, diverse da quella originaria, può essere autorizzata dal Consiglio regionale, su istanza motivata dell’Ente titolare, in casi di comprovata inutilizzabilità parziale o totale delle opere stesse secondo l’originaria destinazione. L’utilizzazione difforme dalla destinazione originaria in assenza della suddetta autorizzazione comporta la revoca della titolarità delle opere stesse. Decorso il periodo di cui al comma 1, l’Ente titolare delle opere che risultino inutilizzabili secondo le finalità originarie può disporne direttamente una diversa destinazione pubblica.
3. Ove le opere non risultino necessarie e funzionali per alcuna finalità pubblica, il Consiglio regionale, su istanza motivata dell’Ente titolare, può autorizzarne la trasformazione patrimoniale ai fini dell’alienazione o di diverse forme di gestione economica. La Regione ha comunque diritto di preferenza in ordine all'eventuale utilizzazione delle opere stesse per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali o di altre attività di rilevante interesse pubblico.
4. I proventi derivanti dall’eventuale alienazione o da diverse forme di gestione economica delle opere vengono ripartiti in eguale misura tra l’Ente titolare e la Regione Abruzzo e devono essere utilizzati per la realizzazione di investimenti. Tale disposizione si applica anche ai rapporti già in essere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. L’istanza di trasformazione patrimoniale da parte del Comune al Consiglio regionale deve indicare anche, al fine della stessa autorizzazione, quali investimenti si intendono realizzare.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle opere trasferite ai sensi della L.R. 10 gennaio 1986, n. 2 recante: Norme per il trasferimento agli enti destinatari dei beni immobili assegnati alle Regioni ai sensi dell'art. 139 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con D.P.R. 6.3.1978, n. 218. L’art. 4 della predetta legge regionale è abrogato.
7. Le entrate derivanti dalle alienazioni di cui al presente articolo sono iscritte sul Cap. 41001 - U.P.B. 04.01.001 denominato: Alienazione di beni immobili, e sono finalizzate al finanziamento delle spese in conto capitale".
Art. 64
Concessione in comodato di immobili
regionali per la realizzazione del Distaccamento dei Vigili del Fuoco della
Città di Popoli
1. Ai sensi del comma 2 dell’art. 4 del D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139: Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell’art. 11 della Legge 29 luglio 2003, n. 229, ed in attuazione della risoluzione del Consiglio regionale 23 gennaio 2001, n. 26/10, la Regione Abruzzo concorre alla realizzazione del distaccamento volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco della Città di Popoli mediante la concessione in comodato del complesso immobiliare dell’alloggio idraulico in località Colle della Corte in tenimento di detta Città all’Amministrazione comunale.
Art. 65
Disposizioni riguardanti compensi
incentivanti
1. Il compenso che l’Amministrazione regionale, le Aziende e le Agenzie regionali, ai sensi dell’art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 recante: Legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modifiche ed integrazioni, ripartiscono, a titolo di incentivo, fissato in misura pari al 2% dell’importo a base di gara di un’opera o di un lavoro, si intende al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico delle Amministrazioni stesse.
2. Le previsioni di cui al comma 1, si applicano anche agli incarichi in corso di espletamento.
Art. 66
Interventi in favore delle problematiche
auxologiche e della prevenzione, diagnosi e terapia dell’obesità infantile
1. La Regione Abruzzo concede al "Centro di Auxologia e disordine di accrescimento", con sede presso la Clinica Pediatrica ASL di L’Aquila e al "Centro regionale di Auxologia, Endocrinologia e Nutrizione dell’Età Evolutiva", con sede presso l’Unità Operativa Pediatrica e Neonatologia dell’Ospedale "S. Liberatore" di Atri (TE), un contributo di €. 50.000,00 ciascuno, al fine di sostenere la continuità all’attività svolta e favorire il consolidamento e il continuo miglioramento degli apprezzabili risultati ottenuti nel campo delle problematiche auxologiche, endocrinologiche e nutrizionali dei ragazzi in età evolutiva, in particolare nella prevenzione, diagnosi e terapia dell’obesità infantile.
2. La copertura finanziaria dell’onere derivante dal comma 1 è assicurata mediante la finalizzazione di quota parte del Fondo Sanitario regionale iscritto nell’ambito dell'U.P.B. 12.01.001, Cap. 81500 denominato: Quota del Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente - D.Lgs 502/1992 e dal D.Lgs 112/1998 in materia di salute e sanità veterinaria, del bilancio per l’esercizio 2006.
Art. 67
Norme in materia di finanziamenti
regionali
1. Qualora un ente territoriale o altri enti strumentali dipendenti o partecipati, anche dalla Regione, richiedano l’ammissione al finanziamento di un programma costituito da più interventi pubblici o di pubblica utilità ad eccezione di quelli da realizzarsi in regime di partenariato pubblico-privato per i quali è competente la specifica unità istituita presso la Presidenza della Giunta regionale, ovvero di un singolo intervento di valore superiore a € 2.000.000,00 il finanziamento potrà essere accordato dalla Giunta regionale previa valutazione di carattere consultivo da parte del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP) in ordine alla coerenza con il quadro programmatorio regionale vigente ed alla fattibilità dei singoli interventi.
2. Il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP) coinvolgerà nel percorso di valutazione l’Autorità Ambientale.
3. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, la Giunta regionale definirà, su proposta della Direzione Programmazione, Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, Linee Guida contenenti la procedura di dettaglio, i criteri di valutazione e la documentazione tecnica richiesta, distintamente per il programma costituito da più interventi o per il singolo intervento di valore superiore a € 2.000.000,00.
4. La scheda di presentazione della proposta dovrà essere accompagnata da un verbale di concertazione con il partenariato istituzionale e sociale.
5. La concessione del finanziamento al singolo intervento verrà assegnata all’ente o all’organismo appaltante seguendo le normali procedure previa presentazione degli specifici elaborati progettuali alla Direzione regionale di volta in volta competente per materia.
Art. 68
Tributi speciali per il deposito in
discarica di rifiuti solidi
1. Il punto e) del comma 32 della L.R. 8 giugno 2006, n. 16: Disposizioni di adeguamento normativo per il funzionamento delle strutture e per la razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, è così integrato: "L’estinzione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 10 della L.R. 146/98 è estesa anche a quelle previste per il comma 4 nell’eventualità in cui la discarica fosse stata realizzata dal Comune ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 22/1997 ed il cui iter autorizzativo non fosse stato poi completato.
Art. 69
Partecipazione ai progetti comunitari
1. La Regione Abruzzo ritiene di primaria importanza la partecipazione a progetti che accreditano l’Abruzzo tra i soggetti che a livello comunitario gestiscono ed implementano Programmi di Innovazione. A tal fine, per l’anno 2006, la Regione ha aderito al Progetto RIS NAC nelle veste di tutor nei confronti delle regioni di Paesi nuovi membri dell’UE con un cofinanziamento di € 28.958,40.
2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati per l’esercizio finanziario in corso in €. 28.958,40 si provvede mediante la stanziamento iscritto nell’ambito dell’U.P.B.08.02.020 sul Cap. 282332 denominato: Cofinanziamento regionale progetti finanziati dal C.I.P.E. e progetti comunitari.
3. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato ed iscritto sul pertinente capitolo con legge di bilancio, ai sensi della L.R. 3/2002 recante: Ordinamento contabile della Regione Abruzzo.
4. La Regione Abruzzo partecipa in qualità di partner nell’ambito del PIC INTERREG III C SUD al progetto ECOSIND finalizzato all’elaborazione di congrue politiche di sviluppo industriale sostenibile. A tal fine, per l’anno 2006, cofinanzia il progetto per un ammontare di €. 24.034,04.
5. Agli oneri di cui al comma 1, valutati per l’esercizio finanziario in corso in € 24.034,04, si provvede mediante la stanziamento iscritto nell’ambito dell’U.P.B. 08.02.020 sul Cap. 282332 denominato: Cofinanziamento regionale progetti finanziati dal CIPE e progetti comunitari.
Art. 70
Oneri conseguenti a liti passive passate
in giudicato
1. La Regione Abruzzo provvede alla copertura degli oneri conseguenti a liti passive passate in giudicato relative alle seguenti situazioni debitorie:
a) debiti per contenziosi inerenti la captazione di acque al fine di produzione di energia elettrica per € 9.000.000,00;
b) debito derivante dalla rideterminazione dell’indennità chilometrica per il Servizio pubblico di trasporto regionale per € 6.550.000,00;
c) debiti gestioni liquidatorie ex-U.S.L. per € 3.500.000,00.
2. Agli oneri derivanti dagli interventi di cui al comma 1 si provvede secondo le seguenti modalità:
a) per le posizioni debitorie di cui alla lettera a) del comma 1 mediante lo stanziamento iscritto nell’ambito dell’U.P.B 02.01.009 sul capitolo di nuova istituzione 321905 denominato: Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi in materia di captazione di acque per la produzione di energia elettrica;
b) per le posizioni debitorie di cui alla lettera b) del comma 1 mediante lo stanziamento iscritto nell’ambito dell’U.P.B 06.01.002 sul capitolo di nuova istituzione 181573 denominato: Oneri derivanti dalla rideterminazione dell'indennità chilometrica per il servizio di trasporto pubblico regionale;
c) per le posizioni debitorie di cui alla lettera c) del comma 1 mediante lo stanziamento iscritto nell’ambito dell’U.P.B. 02.01.009 sul capitolo di nuova istituzione 321906 denominato: Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi derivanti dalle gestioni commissariali delle ex USL.
3. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti sono determinati ed iscritti sui pertinenti capitoli con legge di bilancio, ai sensi della L.R. 3/2002 recante: Ordinamento contabile della Regione Abruzzo.
Art. 71
Rideterminazione dell’organico della
Regione Abruzzo
1. Ai soli fini della rideterminazione dell’organico della Regione Abruzzo, in applicazione a quanto disposto dall’art. 1, comma 93 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005), la valorizzazione del costo della dotazione organica e del costo del personale della Giunta e del Consiglio regionale presente al 31 dicembre 2004, così come individuato dall’art. 2, comma 3, lett. a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 febbraio 2006 (Fissazione dei criteri e dei limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 2005, 2006 e 2007 per gli enti locali, di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, in attuazione dell'art. 1, commi 93 e 98, della L. 30 dicembre 2004, n. 311) deve essere riferita cumulativamente alla dotazione dell’organico della Giunta e alla dotazione dell’organico del Consiglio regionale, e non separatamente a ciascuna di esse.
Art. 72
Disposizioni urgenti per gli immobili
adibiti a uffici del Consiglio regionale
1. Al fine di garantire nella città di Pescara una sistemazione logistica consona al ruolo ed alle funzioni del Consiglio regionale, e spazi adeguati ai suoi Organi e strutture, nelle more della realizzazione della programmata ubicazione decentrata degli Uffici della regione, le risorse disponibili nel bilancio regionale già impegnate per la realizzazione di un complesso polifunzionale in Pescara, località Colle Innamorati (ex Osservatorio avicolo), sono assegnate al Consiglio regionale per la realizzazione dell’Accordo di Programma a tal fine già sottoscritto con la Provincia di Pescara o per l’acquisizione di altra struttura immobiliare adeguata.
2. Le somme di cui al comma 1 sono reiscritte nel bilancio regionale del corrente esercizio finanziario a cura della competente Direzione della Giunta regionale e successivamente trasferite nella disponibilità del Consiglio regionale.
Art. 73
Finalizzazione di risorse
1. Al fine di consentire la partecipazione della Regione Abruzzo a fiere, mostre convegni ed incontri, relativi a progetti nel campo informatico e inerenti l’attività della pubblica Amministrazione, è autorizzata la finalizzazione della somma di € 50.000,00 annui a valere sul Cap. 11413 - U.P.B. 02.01.010 denominato: Spese correnti per le attività della struttura speciale di supporto sistema informativo regionale, per la copertura finanziaria di tutti gli oneri inerenti le finalità di cui al presente comma, ivi compresi gli oneri relativi alle missioni, connesse alle suddette partecipazioni, del personale regionale.
Art. 74
Centro di prima accoglienza medica a
Caracas (Venezuela)
1. E’ finalizzata la somma di € 500.000,00 per la realizzazione del centro di prima accoglienza medica a Caracas (Venezuela) per gli emigrati abruzzesi tramite il CRAM.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato per l’anno 2006 in € 500.000,00 si provvede mediante le risorse del capitolo iscritte nel Cap. 81500 della UPB 12.01.001.
Art. 75
Modifica alla L.R. 15/2004 (Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio 2004 e pluriennale 2004-2006 della
regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)
1. All’art. 49, comma 2, lettera b), dopo la parola "Comuni" è inserita la frase "ovvero realizzazione diretta di impianti ed attrezzature sportive".
Art. 76
Integrazione all’art. 3 (Segreterie dei
Componenti la Giunta - Segreteria del vice Presidente della Giunta) della L.R.
9 maggio 2001, n. 17 (Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento
delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta
regionale ), così come modificata dalla L.R. 8 giugno 2006, n. 16 (Disposizioni
di adeguamento normativo per il funzionamento delle strutture e per la
razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica)
1. All’art. 3 (Segreterie dei Componenti la Giunta - Segreteria del vice Presidente della Giunta) della L.R. 9 maggio 2001, n. 17 recante: Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale, così come modificata dalla L.R. 8 giugno 2006, n. 16 recante: Disposizioni di adeguamento normativo per il funzionamento delle strutture e per la razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma 5 bis:
"5bis. I Responsabili delle Segreterie, qualora siano scelti tra i funzionari direttivi regionali titolari di posizione organizzativa, conservano lo status giuridico di responsabile di ufficio durante il periodo di assegnazione alle Segreterie".
Art. 77
Istituzione di nuovi capitoli di
bilancio nello stato di previsione dell’entrata e della spesa
1. E’ autorizzata l’istituzione, per motivazioni esclusivamente tecniche, dei seguenti capitoli di entrata e di spesa, con la denominazione e lo stanziamento riportati nella legge di bilancio per l’esercizio 2006:
35101/E
– 42309/E – 42310/E – 42311/E – 42312/E
11489/S
– 11655/S – 21498/S – 21499/S – 152194/S – 282332/S – 282453/S.
2. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti sono determinati ed iscritti sui pertinenti capitoli con legge di bilancio, ai sensi della L.R. 3/2002 recante: Ordinamento contabile della Regione Abruzzo.
Art. 78
Modifiche alla L.R. 31 dicembre 2005, n.
46 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2006 e
pluriennale 2006-2008 - Legge finanziaria 2006)
1. Alla Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali "Allegato 1" della L.R. 31 dicembre 2005, n. 46 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 (Legge finanziaria 2006)
a) è eliminato il seguente rifinanziamento:
L.R. |
Oggetto |
Capitolo |
UPB |
||
N. |
Anno |
Art. |
|||
6 |
2005 |
|
Contributo per la sicurezza alimentare |
82420 |
12.02.005 |
b) sono aggiunti i seguenti rifinanziamenti:
L.R. |
Oggetto |
Capitolo |
UPB |
||
N. |
Anno |
Art. |
|||
6 |
2005 |
230 |
Spese per l'espletamento delle elezioni
regionali |
11419 |
14.01.002 |
15 |
2004 |
54 |
Contributi per la valorizzazione del
territorio e dei prodotti tipici |
102380 |
07.02.001 |
47 |
2004 |
|
Rimborsi ed indennità ai componenti e
partecipanti all’attività del Consiglio regionale degli abruzzesi nel mondo
(CRAM) |
11437 |
01.01.006 |
6 |
2005 |
23 |
Contributo all’Assoleader per coordinamento,
cooperazione regionale, nazionale e trasnazionale |
11634 |
02.01.016 |
6 |
2005 |
15 |
Interventi in favore delle aree interne |
12354 |
02.02.004 |
6 |
2005 |
192 |
Interventi per la stabilizzazione dei
lavoratori impegnati in attività socialmente utili |
22446 |
11.02.005 |
29 |
2005 |
|
Promozione e diffusione di una cultura
dell’educazione alla pace e ai diritti umani |
61483 |
10.01.004 |
7 |
2003 |
11 |
Contributo a favore dei consorzi dei beni
culturali delle province di L’Aquila e Teramo |
61530 |
10 01 004 |
43 |
1973 |
|
Contributi ad enti pubblici e privati per la
collaborazione alla organizzazione di convegni,congressi ed altre manifestazioni
afferenti al settore della cultura |
61620 |
10.01.004 |
48 |
1996 |
|
Interventi per la costruzione,
ristrutturazione, acquisizione ed utilizzo sale per ogni forma di spettacolo |
62430 |
10.02.008 |
77 |
2001 |
|
Contributi alle Comunità giovanili |
71652 |
13.01.004 |
110 |
1998 |
9 |
Contributi per interventi in c/cap. per
costruzione o ristrutturazione fabbricati - art. 9 L.R. 110/98 e 124/1999 |
72300 |
13.02.003 |
6 |
2005 |
201 |
Spese relative agli accordi integrativi
della medicina convenzionata |
81470 |
12.01.001 |
6 |
2005 |
167 |
Contributo al CONI Comitato Regione Abruzzo |
91520 |
10.01.003 |
44 |
1999 |
|
Spese di funzionamento dell’ARET |
151535 |
03.01.005 |
113 |
1998 |
|
Consorzio Istituto Superiore Europeo per
l’artigianato per il recupero dell’edilizia |
151589 |
03.01.002 |
56 |
2001 |
|
Contributi ai piccoli comuni per interventi
infrastrutturali |
152300 |
04.02.001 |
15 |
2004 |
147 |
Contributo straordinario per l’edilizia
economica e popolare |
261532 |
03.01.002 |
c) il seguente rifinanziamento:
15 |
2004 |
62 |
Contributo per il completamento e il
restauro degli immobili adibiti ad attività ricreative e culturali |
152439 |
04.02.001 |
è sostituito nei seguenti termini:
33 |
2002 |
|
Contributo per il completamento e il
restauro degli immobili adibiti ad attività ricreative e culturali |
152439 |
04.02.001 |
2. Alla Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti di impegno "Allegato 2" della L.R. 31 dicembre 2005, n. 46 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 (Legge finanziaria 2006) le seguenti alinee:
L.R |
Anno |
Oggetto |
Importo in € |
Cap. |
U.P.B. |
27 |
1977 |
Contributo per il finanziamento
dell’Istituto abruzzese per la Storia d’Italia dal fascismo alla resistenza |
€ 15.000,00 |
61621 |
10.01.004 |
49 |
1995 |
Contributo al Consiglio regionale
dell’unione italiana ciechi per l’acquisto di apparecchi tiflotecnici ed
elettronici |
€ 22.500,00 |
71525 |
13.01.005 |
115 |
1997 |
Contributi alle sedi provinciali abruzzesi dell’Associazione
Nazionale Mutilati ed Invalidi civili |
€ 250.000,00 |
71626 |
13.01.005 |
30 |
1990 |
Provvidenze per la sezione provinciale
dell’Unione Italiana Ciechi di Teramo |
€ 36.151,00 |
71628 |
13.01.005 |
141 |
1999 |
Contributi per esecuzione di opere di
metanizzazione e centri bombolari |
€ 7.830.000,00 |
152360 |
04.02.001 |
115 |
2000 |
Contributi agli enti locali per interventi
di edilizia scolastica |
€ 1.815.827,60 |
152373 |
10.02.001 |
64 |
1999 |
Contributi in conto rata per la
realizzazione di piani di riqualificazione urbana |
€ 4.582.285,00 |
262500 |
03.02.005 |
sono sostituite nei seguenti termini:
L.R |
Anno |
Oggetto |
Importo in € |
Cap. |
U.P.B. |
27 |
1977 |
Contributo per il finanziamento
dell’Istituto abruzzese per la Storia d’Italia dal fascismo alla resistenza |
€ 50.000,00 |
61621 |
10.01.004 |
49 |
1995 |
Contributo al Consiglio regionale
dell’unione italiana ciechi per l’acquisto di apparecchi tiflotecnici ed
elettronici |
€ 36.000,00 |
71525 |
13.01.005 |
115 |
1997 |
Contributi alle sedi provinciali abruzzesi dell’Associazione
Nazionale Mutilati ed Invalidi civili |
€ 275.000,00 |
71626 |
13.01.005 |
30 |
1990 |
Provvidenze per la sezione provinciale
dell’Unione Italiana Ciechi di Teramo |
€ 72.302,00 |
71628 |
13.01.005 |
141 |
1999 |
Contributi per esecuzione di opere di
metanizzazione e centri bombolari |
€ 11.000.000,00 |
152360 |
04.02.001 |
115 |
2000 |
Contributi agli enti locali per interventi
di edilizia scolastica |
€ 2.065.827,60 |
152373 |
10.02.001 |
64 |
1999 |
Contributi in conto rata per la
realizzazione di piani di riqualificazione urbana |
€ 5.082.285,00 |
262500 |
03 02 005 |
Art. 79
Contrituto al Comune di Rosciano
1. E’ autorizzato lo stanziamento di € 20.000,00 per il finanziamento del capitolo di spesa 61440 dell'UPB 10.01.004 previsto dall’art. 179 bis della L.R. 33/2005 recante: Contributo al Comune di Rosciano per la tutela della minoranza linguistica arberesche presente nel territorio del Comune, per gli interventi di cui al comma 1.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato per l’anno 2006 in € 20.000,00 si provvede mediante le risorse iscritte nell’ambito dell'UPB 01 004 FO 10 Cap. 61440.
Art. 80
Contributo all’IPAB di Bucchianico
1. La Regione Abruzzo concede per l’anno 2006 un contributo straordinario all’IPAB di Bucchianico (CH) di € 15.000,00.
2. All’onere derivante dal comma 1 si fa fronte mediante l’istituzione di un nuovo capitolo 71665 denominato: Contributo all’IPAB di Bucchianico (CH).
UPB |
CAP |
DENOMINAZIONE |
In aumento di € |
13.01.003 |
di nuova istituzione 71665 |
Contributo all’I.P.A.B. di Bucchianico (CH) |
15.000,00 |
UPB |
CAP |
DENOMINAZIONE |
In diminuzione di € |
10.01.003 |
91504 |
Contributo per le Società abruzzesi di basket, rugby, pallavolo e pallanuoto militanti nella serie A |
15.000,00 |
Art. 81
Modifiche alla L.R. 31 dicembre 2005, n.
47 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 - bilancio
pluriennale 2006-2008)
1. Al comma 1 dell’art. 25 (Mutui passivi) della L.R. 31 dicembre 2005, n. 47 recante: Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 - bilancio pluriennale 2006-2008, le parole "dell’importo di € 118.000.000,00" sono sostituite dalle parole "dell’importo di € 144.500.000,00".
2. Al comma 3 dell’art. 25 (Mutui passivi) della L.R. 47/2005 recante: Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 - bilancio pluriennale 2006-2008, le parole "pari a presumibili € 114.964.431,42" sono sostituite dalla parole "pari a presumibili € 118.830.500,00".
3. L’elenco delle spese in conto capitale finanziate con mutuo ex art. 23 della L.R. 3/2002, allegato alla L.R. 47/2005 recante: Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 - bilancio pluriennale 2006-2008, è modificato come da prospetto Allegato 1.
Il bilancio di previsione 2006 di cui alla L.R. 47/2005 recante: Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 - bilancio pluriennale 2006-2008, è modificato come da prospetto Allegato 2 alla presente legge, ai sensi dell’art. 10, comma 4 della L.R. 3/2002 recante: Ordinamento contabile della Regione Abruzzo, sono approvate le singole unità previsionali di base variate.
Art. 82
Modifica alla L.R. 28 maggio 2004, n.
19: Modifiche alla L.R. 15/2004: Disposizioni finanziarie della redazione del
bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004 - 2006 della Regione Abruzzo (Legge
finanziaria)
1. Il comma 2 dell’art. 1 della L.R. 28 maggio 2004, n. 19: Modifiche alla L.R. 15/2004: Disposizioni finanziarie della redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004 - 2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria) è così sostituito:
"2. A decorrere dall’esercizio finanziario 2006 il contributo di cui al comma 1, da contenersi nel limite massimo di € 450.000,00 per ciascuna società sportiva avente diritto, sarà ripartito ed assegnato con provvedimento della Giunta regionale".
Art. 83
Modifica alla L.R. 8 febbraio 2005, n.
6: Disposizione finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e
pluriennale 2005 - 2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria)
1. Al comma 6 dell’art. 183 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6: Disposizione finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005 - 2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria), le parole "tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge" sono sostituite con le parole "entro il 15 ottobre 2006".
Art. 84
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 25 Agosto 2006
OTTAVIANO DEL TURCO
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