LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11.02.1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Vista la L.R. 10/04 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Normativa organica per l’esercizio dell’attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell’ambiente”, e in particolare l’art. 43 comma IV, che individua il contenuto del Calendario Venatorio;

Ritenuto di dover provvedere alla emanazione del Calendario Venatorio Regionale 2006/2007 (di seguito per brevità “Calendario”);

Dato atto che, a norma dell’art. 43 della L.R. 10/04, sulla proposta di Calendario Venatorio Regionale 2006/2007 elaborata dal Servizio Economia Ittica e Programmazione Venatoria, unita come allegato 1, è stata chiamata ad esprimersi la Consulta Regionale della Caccia, convocata con nota n. RA 40099 del 5.05.2006;

Dato atto che l’articolato parere reso, dopo ampio dibattito, dalla Consulta Regionale della Caccia nelle sedute del 24.05.’06 e del 14.06.’06 è sintetizzato nei verbali e nella proposta elaborata dalla Consulta medesima nella riunione informale del 30.05.06, che si accludono, rispettivamente, come allegati n. 2A, 2B e 2C;

Vista la nota n. RA 57930 del 27.06.’06 con la quale è stata inviata all’Istituto Nazionale della Fauna Selvatica -competente ad esprimere il parere prescritto dall’art. 18, comma IV del D.Lvo n. 157/92 e dagli artt. 43, comma III, 60, comma III della L.R. 10/04- la proposta di Calendario, unita come allegato 3;

Dato atto, che l’INFS ha espresso, con nota fax del 10.07.’06, prot. n. 5150/T-A11 (allegato n. 4), un giudizio sostanzialmente positivo sull’ipotesi di Calendario ad esso sottoposto dichiarando che la prevista anticipazione del prelievo alle specie Tortora (Streptopelia turtur), Colombaccio (Colomba palumbus), Merlo (Turdus merula), Cornacchia grigia ( Corvus corone cornix) e Gazza ( Pica pica), peraltro per una sola giornata e senza l’ausilio del cane, sia “tecnicamente compatibile un’anticipazione del prelievo, secondo le modalità indicate da codesta amministrazione” e di condividere per la specie Beccaccia (Scolopax rusticola) “la scelta effettuata da codesta Amministrazione di restringere l’arco temporale nel quale consentire il prelievo. “ ;

Vista, la relazione di Incidenza Ambientale (di seguito per brevità “Relazione”), unita al presente deliberato come allegato n. 5, concernente la valutazione dell’impatto della pratica venatoria;

Considerato che il Servizio regionale competente, con nota n. RA 68788 del 25.07.’06, ha provveduto ad inviare la predetta Relazione ed il Calendario al competente Comitato Regionale di Valutazione di Incidenza Ambientale (di seguito per brevità Comitato VIA);

Ritenuto di accogliere alcune indicazioni contenute nella Relazione e riportate nel capo C del Calendario;

Ritenuto di consentire, nella Zona di Protezione Speciale (di seguito per brevità ZPS) Monti Simbruini, individuata con Deliberazione di Giunta Regionale del 21.03.2005, n. 336, l’attività venatoria, per l’anno 2006/2007, alle specie del cinghiale (Sus scrofa), lepre comune (Lepus europaeus) e fagiano (fhasianus colchicus), con divieto della caccia in braccata del cinghiale;

Vista la D.G.R. n. 1890 del 13 agosto 1999, con la quale è stata designata la ZPS denominata “Parco Naturale Regionale Sirente-Velino” in coincidenza con i confini del parco stesso, come definiti con L.R. 13.7.89, n. 54;

Dato atto che la L.R. 7.3.2000, n. 23, ha escluso dai confini del predetto parco regionale, la parte del territorio che continua comunque ad essere Zona di Protezione Speciale (di seguito denominata per brevità “ZPS ex Parco”);

Ritenuto di consentire nella “ZPS ex Parco” l’attività venatoria per l’anno 2006/2007, alle specie del cinghiale (Sus scrofa), lepre comune (Lepus europaeus) e fagiano (fhasianus colchicus), con divieto della caccia in braccata del cinghiale;

Ritenuto, altresì, di dover vietare la pratica della caccia in braccata al cinghiale nelle aree ricomprese all’interno della Zona di Protezione Esterna al Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, come indicate nel Capo C) del Calendario, particolarmente sensibili per la presenza costante dell’Orso Marsicano;

Dato atto che il Dirigente del Servizio Regionale competente attesta, sottoscrivendola, la regolarità e la legittimità della proposta;

Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Caccia che propone l’approvazione del Calendario come configurato nell’allegato n. 6, unitamente al Modello A) necessario per usufruire del diritto di cui all’art. 28, comma XVI, L.R. 10/04, che costituisce parte integrante del Calendario Venatorio2006/2007;

A maggioranza con il voto contrario del Componente Elisabetta Mura

delibera

-    di approvare il Calendario Venatorio Regionale 2006/2007, come da allegato n. 6, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, unitamente al Modello A);

-    di incaricare il Dirigente del Servizio Economia Ittica e Programmazione Venatoria Regionale a compiere tutti gli atti successivi connessi all’attuazione del presente atto deliberativo;

-    di disporre la pubblicazione in via straordinaria e urgente su un numero speciale del B.U.R.A. del presente Deliberato in forma integrale, corredata del Modello A) e dell’allegato n. 6 concernente il Calendario Venatorio Regionale 2006/2007, nonché sul sito ufficiale internet della Regione Abruzzo.

Segue Allegato