il dirigente del servizio

Visto il Dlgs 3.04.2006 n.152 avente per oggetto “Norme in materia ambientale”;

Vista la L.R. 28.04.2000 n. 83 avente per oggetto “Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del Piano Regionale dei Rifiuti”;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DF3/88 del 2.12.2002 con la quale è stata rilasciata in favore della Ditta Salvi Calcestruzzi srl con sede in Via Colle Salardo n. 24, 66017 Palena (Ch) l’autorizzazione, ai sensi degli artt. 27 e 28 del DLgs. n. 22/97 e s.m.i., alla realizzazione ed esercizio di un impianto di recupero di materiali provenienti dalle demolizioni nel settore edilizio all’interno dell’area già a servizio dell’impianto di produzione di calcestruzzi;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DN7/34 del 18.04.2006 con la quale è stata sospesa per mesi due, a seguito della omissione circa la presenza dell’adduttrice dell’acquedotto Capovallone nella zona sottostante l’impianto e il giudizio VIA n. 689 del 21.02.2006, l’autorizzazione rilasciata con DF3/88 del 2.12.2002;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DN3/1008 del 22.06.06 con la quale è stata prorogata per un mese la sospensione dell’autorizzazione effettuata con determina dirigenziale DN7/34 del 18.04.2006;

Vista la nota prot. 6784 del 21.07.06 con la quale il Comune di Palena, in persona del Sindaco Domenico Parente, ha comunicato la possibilità di delocalizzazione dell’impianto nel Comune di Rivisondoli per la quale sono in corso i relativi accertamenti e valutazioni del caso;

Rilevato che allo stato la delocalizzazione dell’impianto potrebbe risolvere i problemi sollevati dall’ufficio VIA in merito alla necessità di un nuovo studio di impatto ambientale;

Preso atto che la Salvi Calcestruzzi ha provveduto con nota prot. n. 4309 del 11.05.06 ad avanzare istanza per la modifica e la riattivazione della determina dirigenziale n. DF3/88 del 2.12.2002 ai sensi della normativa vigente;

Ritenuto che permane l’esigenza di approfondire tutti gli aspetti connessi alle problematiche relative all’impianto, al fine di predisporre gli atti amministrativi più opportuni e che pertanto si ritiene necessario prorogare per ulteriori mesi tre la sospensione dell’autorizzazione rilasciata con determina dirigenziale DF3/88 del 2.12.2002, già prorogata con determina dirigenziale n. DN3/1008 del 22.06.06;

Rilevato che sussistano le condizioni di cui al comma 13 dell’art. 208 del Dlgs n. 152/2006;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

1)   di PROROGARE per MESI TRE, per le motivazioni sopraindicate, che di seguito si intendono integralmente riportate, la sospensione dell’autorizzazione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DF3/88 del 2.12.2002, rilasciata in favore della Ditta Salvi Calcestruzzi srl - Via Colle Salardo n. 24 - 66017 Palena (Ch), effettuata con determina dirigenziale DN7/34 del 18.04.2006 già prorogata con determina dirigenziale DN3/1008 del 22.06.06;

2)   di riservarsi di adottare ulteriori provvedimenti sulla base di successivi accertamenti tecnico-amministrativi e conformemente alle disposizioni di legge;

3)   di stabilire che la presente proroga decorre dal giorno 20.07.2006, data della scadenza della precedente proroga della sospensione;

4)   di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Palena (CH), all’Amministrazione Prov.le di Chieti – Settore n. 6 Servizio Ecologia T.A. Energia, all’Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Chieti, al Servizio genio Civile Regionale di Chieti, alla Direzione Regionale Sanità –Servizio Prevenzione Collettiva- all’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Direzione Centrale di Pescara, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Chieti, alla ISI srl, all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Sez. Regionale per l’Abruzzo;

5)   di notificare, ai sensi di legge, copia del presente provvedimento alla Ditta Salvi Calcestruzzi srl - Via Colle Salardo n. 24 - 66017 Palena (Ch);

6)   di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini