GIUNTA regionale

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni:

-    n. 1386 del 29 dicembre 2005, recante: “Indirizzi finalizzati alla revisione del Modello di Accreditamento delle sedi formative ed orientative della Regione Abruzzo”;

-    n. 430 del 26 aprile 2006, recante: “Accreditamento delle sedi formative ed orientative della Regione Abruzzo a norma del D.M. 166 del 25 maggio 2001: Modello regionale di accreditamento delle sedi formative ed orientative”;

-    n. 871 del 31 luglio 2006, recante: “Accreditamento delle sedi formative ed orientative della Regione Abruzzo a norma del D.M. 166 del 25 maggio 2001: approvazione procedure attuative del Modello approvato con D.G.R .n. 430 del 26 aprile 2006 e riapertura termini per la presentazione delle istanze”;

Considerato che nel nuovo Modello di accreditamento di cui alla predetta deliberazione n. 430/2006:

a)   gli Istituti scolastici di scuola primaria e secondaria, le Università, Conservatori e Istituti per l’alta formazione artistica e musicale sono transitoriamente autorizzati a proporre e realizzare interventi di formazione, finanziati con risorse pubbliche, per specifiche macrotipologie ed aree nelle more della definizione di una specifica sezione, ad essa dedicata, del Modello di accreditamento;

b)   i centri provinciali per l’impiego e i Centri di formazione pubblica provinciale sono transitoriamente accreditati per le attività orientative e formative delegate o delegabili ai sensi delle ll.rr. n. 72/98 e n. 76/98 e s.m.i., nelle more della definizione di una specifica sezione, ad essa dedicata del Modello di accreditamento;

c)   i soggetti pubblici sopra indicati conseguono l’accreditamento transitorio, nelle more di approvazione di una specifica sezione del Modello ad essi dedicata, dimostrando il possesso dei requisiti relativi alla sicurezza con apposite dichiarazioni rilasciate, per quanto di competenza, dagli Uffici tecnici delle Amministrazioni comunali e provinciali;

Ritenuto, pertanto, che occorre stabilire termini e procedure per la presentazione delle istanze di accreditamento transitorio da parte dei predetti Soggetti pubblici;

Ravvisata l’opportunità di fissare i termini in questione in giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.A.;

Dato atto che occorre altresì stabilire anche il termine di completamento dell’iter procedurale;

Visto il documento “Soggetti abilitati alla presentazione delle richieste e relative modalità” (All. “A”), parte integrante e sostanziaie del presente atto,

Ravvisata l’opportunità di fissare al 28 febbraio 2007 il termine entro il quale, in prima applicazione del Modello, rilasciare l’accreditamento transitorio ai Soggetti pubblici indicati ai precedenti punti a) e b);

Considerato che con deliberazione D.G.R. n. 871 del 31/07/2006 era stata prorogata al 31 dicembre 2006 la durata dell’accreditamento transitorio concesso alle sedi operative (come da precedente Modello approvato con D.G.R. n. 49 del 5 febbraio 2003);

Ritenuto opportuno omologare alla data del 28 febbraio 2007 anche la durata dell’accreditamento transitorio concesso alle sedi operative di cui alla D.G.R. n. 871/2006;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore regionale della “Direzione Politiche attive del Lavoro, Sistema Integrato Regionale di Formazione ed Istruzione” in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, nonchè alla legittimità del presente provvedimento.

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni di cui in narrativa che si intendono qui integralmente trascritte ed approvate:

1.   Di approvare il documento “Soggetti abilitati alla presentazione delle richieste e relative modalità” (All. “A”), parte integrante e sostanziale del presente atto.

2.   Di stabilire l’apertura dei termini per la presentazione, da parte dei Soggetti pubblici indicati ai punti a) e b) della narrativa, delle domande di accreditamento transitorio per le rispettive sedi operative, in osservanza del documento di cui al precedente punto 1.

3.   Di fissare al 28 febbraio 2007 il termine entro il quale, in prima applicazione del nuovo Modello, rilasciare l’accreditamento transitorio delle sedi ai Soggetti pubblici indicati ai punti a) e b) della narrativa e di omologare, alla stessa data, la durata dell’accreditamento transitorio concesso alle sedi operative degli Organismi di Formazione in riforma del termine del 31 dicembre 2006 fissato dalla D.G.R. 871/2006.

4.   Di stabilire nel 60° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento nel BURA, il termine finale della presentazione delle domande di accreditamento, secondo le modalità previste dal documento “Soggetti abilitati alla presentazione delle richieste e relative modalità” (All. “A”), per i Soggetti pubblici di cui ai punti a) e b) della narrativa.

5.   Di disporre l’integrale pubblicazione del presente atto nel BURA e nel sito www.regione.abruzzo.it, a cura dell’Ufficio di Coordinamento e Supporto alla Direzione Politiche attive del Lavoro, Sistema Integrato Regionale di Formazione ed Istruzione.

6.   Di disporre la comunicazione, a mezzo posta elettronica, della proroga al 28 febbraio 2007, anzichè al 31 dicembre 2006, della durata dell’accreditamento transitorio ai soggetti con sedi già transitoriamente accreditate, a cura del Servizio Sviluppo Sistemi e Comunicazione della Direzione Politiche attive del Lavoro, Sistema Integrato Regionale di Formazione ed Istruzione.

Segue allegato