IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. l
(Trattamento economico del personale regionale trasferito alle Province)

1.   Al personale regionale transitato nei ruoli delle amministrazioni provinciali in attuazione del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59) e delle LL.RR. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale) e 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti Locali ed alle Autonomie funzionali), è corrisposto, dagli Enti di appartenenza, un assegno ad personam riassorbibile pari alla differenza del trattamento economico retributivo complessivo riferito all'esercizio 2004, al netto di missioni, straordinario ed eventuali emolumenti non appartenenti alla voce "retribuzione", goduto presso l'amministrazione regionale e quello percepito presso l'amministrazione provinciale con decorrenza dall'esercizio 2005.

2.   Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, la Regione eroga le necessarie risorse finanziarie a favore di ciascuna Provincia, in rapporto al personale a ciascuna di esse assegnato, con modalità che sono disciplinate, all'entrata in vigore della presente legge, con apposita deliberazione di Giunta regionale.

3.   L'onere presumibile per l'applicazione della presente legge è quantificato in € 250.000,00 per il corrente esercizio finanziario e trova la necessaria copertura finanziaria nell'ambito delle risorse iscritte nella UPB 14.01.001 al Cap. 11541, denominato: Trasferimento di fondi regionali per il personale trasferito a seguito del conferimento di funzioni agli Enti Locali e funzionali ex L.R. 72/1998.

4.   Per gli esercizi successivi le necessarie risorse finanziarie sono iscritte nel pertinente capitolo di spesa con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 17 Agosto 2006

OTTAVIANO DEL TURCO