Sono approvate le seguenti modifiche agli artt. 1, 13 e 23 del vigente Statuto comunale, pubblicato sul B.U.R.A. del 6.11.2002 ed approvato con delibere di Consiglio Comunale n. 229 del 19.6.2002, n. 230 del 20.6.2002, n. 231 del 24.6.2002, n. 232 del 27.6.2002, n. 233 del 3.7.2002 e n. 234 del 10.7.2002, esecutive ai sensi di legge

Art. 1

Autonomia statutaria

…omissis…

2)   Il Comune di Chieti, nell’ambito dell’ordinamento della Regione Abruzzo, della Repubblica Italiana e dell’Unione Europea è espressione della libera organizzazione delle sue cittadine e dei suoi cittadini che democraticamente concorrono a realizzare condizioni di civile convivenza, di libertà di partecipazione, di solidarietà e di uguaglianza, nella garanzia della esistenza di pari opportunità per tutti ad usare paritariamente i servizi ed i beni da esso erogati.

…omissis….

Art. 13

Linee programmatiche di mandato

1)   Entro sessanta giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna al Presidente del Consiglio e ai capigruppo consiliari il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato politico/amministrativo.

…omissis….

È aggiunto il seguente art. 23 bis

Art. 23 bis

Deleghe ai consiglieri comunali

Il Sindaco, sentiti gli Assessori, può delegare uno o più affari determinati attinenti ad una stessa materia di competenza della Giunta comunale ad un consigliere comunale, che la eserciterà, di concerto con l’Assessore competente, nei limiti del potere di indirizzo e controllo che la legge riserva ai consiglieri comunali.

Il conferimento della delega avviane per atto scritto e puà essere sottoposta ad un termine finale determinato, in mancanza dell’indicazione del termine, la delega si intende conferita per tutta la durata del mandato amministrativo del Sindaco.

Il Sindaco comunica, nel primo Consiglio successivo al conferimento, il nome del consigliere delegato e le materie affidategli.

Il Sindaco può in ogni momento revocare la delega al consigliere con atto scritto motivato da comunicare al primo Consiglio utile.

L’esercizio delle funzioni delegate al consigliere non può comportare alcun  impegno di spesa per l’Amministrazione comunale.