IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per le motivazioni
indicate in premessa, che qui si intendono interamente riportate:
1) di rinnovare l’autorizzazione n° 19
dell’8.09.2000, già prorogata con Determinazione n.DF/91 del 23.09.2005, a
favore della Ditta Adriaoli S.r.l.- Zona Industriale - 64023 Mosciano S.
Angelo, inerente l’impianto per la depurazione dei reflui provenienti dalla
ditta Olearia Scibilia S.r.l. di Pescara, sito in zona Industriale del Comune
di Mosciano S.Angelo, particelle catastali 22- 23 - 31 Foglio n.53, per una
potenzialità pari a 10 mc/g,;
2) di stabilire che in conformità a quanto
previsto all’art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, il rinnovo
dell’autorizzazione di cui al punto 1)
è concesso per un periodo di anni dieci dalla data di scadenza della
Determinazione n.DF3/91 del 23.12.05, rinnovabile con le modalità
previste dall’art. 24 comma 5 della L.R.83/2000;
3) di stabilire che l’unico codice ammissibile
all’impianto è il CER 02 03 99 (rifiuti non specificati altrimenti), costituito
dai reflui provenienti dal ciclo di lavorazione interno alla ditta Olearia
Pietro Scibilia S.r.l. di Pescara;
4) di stabilire che le operazioni di smaltimento
devono essere sottoposte all’osservazione dei principi generali:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo
per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e
dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle
esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria
dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da
rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la
flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
- le attrezzature ed i contenitori usati
devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la
corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti
e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona
efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e
decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la
normativa vigente;
- deve essere evitato lo stoccaggio
contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro
chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate;
- che relativamente alle disposizioni di cui
agli artt. 28 e 29 della L.R. N°83/2000, La Ditta ha avanzato separata istanza,
oggetto di separato provvedimento autorizzativo;
5) di confermare quanto stabilito e prescritto
nelle precedenti autorizzazioni;
6) di obbligare la Ditta Adriaoli S.r.l. al
pieno rispetto degli obblighi, adempimenti e disposizioni, riportati nelle
precedenti autorizzazioni;
7) di obbligare la Società Adriaoli S.r.l. -
Mosciano S.Angelo (TE), beneficiaria della presente autorizzazione a produrre
apposita “garanzia finanziaria” in duplice copia, conformi all’originale a
favore della Regione Abruzzo, secondo i parametri stabiliti dalla DGR n.132 del
22.02.2006;
8) di trasmettere copia del presente
provvedimento al Comune di Mosciano S. Angelo (TE), all’Amministrazione Prov.le
di Teramo, all’Arta Abruzzo (Agenzia Regionale Tutela Ambiente) Dipartimento
Prov.le di Teramo, all’Arta Abruzzo (Agenzia Regionale Tutela Ambiente)
Direzione Centrale di Pescara e all’Albo Nazionale Gestori Ambientali c/o C.C.I.A.A. L’Aquila;
9) di notificare, ai sensi di Legge, il presente
provvedimento alla Ditta Adriaoli
S.r.l. - Zona Industriale
64023 Mosciano S. Angelo (TE);
10) di disporre la pubblicazione del presente
provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo
(B.U.R.A.);
Contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
Il Dirigente
del Servizio
Dott. Franco Gerardini