IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono interamente riportate:

1)   di rinnovare l’autorizzazione n° 19 dell’8.09.2000, già prorogata con Determinazione n.DF/91 del 23.09.2005, a favore della Ditta Adriaoli S.r.l.- Zona Industriale - 64023 Mosciano S. Angelo, inerente l’impianto per la depurazione dei reflui provenienti dalla ditta Olearia Scibilia S.r.l. di Pescara, sito in zona Industriale del Comune di Mosciano S.Angelo, particelle catastali 22- 23 - 31 Foglio n.53, per una potenzialità pari a 10 mc/g,;

2)   di stabilire che in conformità a quanto previsto all’art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, il rinnovo dell’autorizzazione di cui al punto 1)  è concesso per un periodo di anni dieci dalla data di scadenza  della  Determinazione n.DF3/91 del 23.12.05, rinnovabile con le modalità previste dall’art. 24 comma 5 della L.R.83/2000;

3)   di stabilire che l’unico codice ammissibile all’impianto è il CER 02 03 99 (rifiuti non specificati altrimenti), costituito dai reflui provenienti dal ciclo di lavorazione interno alla ditta Olearia Pietro Scibilia S.r.l. di Pescara;

4)   di stabilire che le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all’osservazione dei principi generali:

-    deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-    deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-    devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

-    le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

-    deve essere evitato lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate;

-    che relativamente alle disposizioni di cui agli artt. 28 e 29 della L.R. N°83/2000, La Ditta ha avanzato separata istanza, oggetto di separato provvedimento autorizzativo;

5)   di confermare quanto stabilito e prescritto nelle precedenti autorizzazioni;

6)   di obbligare la Ditta Adriaoli S.r.l. al pieno rispetto degli obblighi, adempimenti e disposizioni, riportati nelle precedenti autorizzazioni;

7)   di obbligare la Società Adriaoli S.r.l. - Mosciano S.Angelo (TE), beneficiaria della presente autorizzazione a produrre apposita “garanzia finanziaria” in duplice copia, conformi all’originale a favore della Regione Abruzzo, secondo i parametri stabiliti dalla DGR n.132 del 22.02.2006;

8)   di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Mosciano S. Angelo (TE), all’Amministrazione Prov.le di Teramo, all’Arta Abruzzo (Agenzia Regionale Tutela Ambiente) Dipartimento Prov.le di Teramo, all’Arta Abruzzo (Agenzia Regionale Tutela Ambiente) Direzione Centrale di Pescara e all’Albo Nazionale  Gestori Ambientali c/o C.C.I.A.A.  L’Aquila;

9)   di notificare, ai sensi di Legge, il presente provvedimento alla Ditta Adriaoli  S.r.l. - Zona Industriale  64023  Mosciano S. Angelo (TE);

10) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.);

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini