IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1) Di rinnovare, al Consorzio Intercomunale CO.GE.SA.
ai sensi dell’art. 208, comma 12, del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006,
l’autorizzazione concessa con DF3/59 del 24.06.2005, avente per oggetto: “
Piano di trattamento temporaneo dei rifiuti in ingresso all’impianto mobile,
con stoccaggio preliminare delle ecoballe di secco e alla stazione di
trasferenza”;
2) Di stabilire che la validità del presente
provvedimento, preso atto di quanto indicato nella nota del CO.GE.SA. prot. n.
925 del 11.05.2006, è fissata in anni uno dalla data di adozione del
provvedimento stesso ed è rinnovabile nelle forme e le modalità previste
dall’art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000;
3) Di obbligare, per quanto stabilito ai punti
1), 2), 3) e 4) della nota A.R.T.A.- Dipartimento Prov.le dell’Aquila n. 4767
del 04.07.2006, citati in premessa, il Consorzio in indirizzo all’adempimento
delle prescrizioni della suddetta nota;
4) Di stabilire che le operazioni di smaltimento
devono essere sottoposte all’osservazione dei seguenti principi generali:
- le fasi di smaltimento dei rifiuti dovranno
avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli sotto il profilo
igienico-sanitario per la incolumità degli addetti e della popolazione nonché
per l’integrità dell’ambiente naturale, nonché ogni inconveniente derivante da
rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la
flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
- le attrezzature ed i contenitori usati
devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la
corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti
e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona
efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e
decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la
normativa vigente;
- deve essere evitato lo stoccaggio
contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro
chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate;
5) Di richiamare il Consorzio Intercomunale
CO.GE.SA. autorizzato, al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto
dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registri
di carico e scarico) del Decreto
Legislativo 03.04.2006 n. 152 (Norme in
materia ambientale), e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al
Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Teramo e all’A.R.T.A. – Agenzia
Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Teramo di una
comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e
la loro destinazione;
6) Di obbligare il Consorzio al pieno rispetto
dei contenuti della Delibera di Giunta Regionale n. 1089 del 04.11.2005 avente
per oggetto “Artt. 28 e 29 della Legge Regionale 28.04.2000 n. 83 e smaltimento
e recupero dei rifiuti urbani prodotti nella Regione. Indirizzi regionali per
l’esercizio delle funzioni attribuite per gli Enti locali e per le attività di
controllo”;
7) Di obbligare il Consorzio Intercomunale
CO.GE.SA. – beneficiario della presente autorizzazione, a provvedere
all’adeguamento delle “garanzie
finanziarie” secondo le modalità e gli importi stabiliti dalla D.G.R. n..132
del 22.02.2006 della Regione Abruzzo, e nel termine di 30 giorni come indicato
nella nota del Servizio scrivente prot. n. 6552 del 14.07.2006; in mancanza si
procederà alla adozione di eventuali provvedimenti ai sensi dell’art. 208,
comma 13, del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006;
8) Di obbligare il Consorzio Intercomunale
CO.CE.SA. – Via Vicenne - Località Noce Mattei – 67039 Sulmona (AQ), al pieno
rispetto degli obblighi, adempimenti e disposizioni, riportati nella
autorizzazione regionale n. DF3/59 del 24.06.2005, per l’esercizio di un
impianto mobile di trattamento rifiuti (art, 28, comma 7, D.Lgs. n. 22/97), con
stoccaggio preliminare delle ecoballe di secco e alla stazione di trasferenza;
9) Di dare atto che il presente provvedimento è
soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità esercitata
e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni
contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei
provvedimenti previsti dall’art. n. 208, comma 13) del D.Lgs. 03.04.2006, n.
152;
10) Di trasmettere copia del presente provvedimento
al Comune di Sulmona (AQ), all’Amministrazione Prov.le di L’Aquila,
all’A.R.T.A. Dipartimento Prov.le di L’Aquila,, all’A.R.T.A. - Direzione
Centrale di Pescara ed all’Albo nazionale gestori ambientali presso la
C.C.I.A.A. di L’Aquila;
11) Di notificare, ai sensi di Legge, il presente
provvedimento al CO.GE.SA - Via Vicenne - Località Noce Mattei – 67039 Sulmona
(AQ);
12) Di disporre la pubblicazione del presente
provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
Contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
Il Dirigente
del Servizio
Dott. Franco Gerardini