IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   Di rinnovare, al Consorzio Intercomunale CO.GE.SA. ai sensi dell’art. 208, comma 12, del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, l’autorizzazione concessa con DF3/59 del 24.06.2005, avente per oggetto: “ Piano di trattamento temporaneo dei rifiuti in ingresso all’impianto mobile, con stoccaggio preliminare delle ecoballe di secco e alla stazione di trasferenza”;

2)   Di stabilire che la validità del presente provvedimento, preso atto di quanto indicato nella nota del CO.GE.SA. prot. n. 925 del 11.05.2006, è fissata in anni uno dalla data di adozione del provvedimento stesso ed è rinnovabile nelle forme e le modalità previste dall’art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000;

3)   Di obbligare, per quanto stabilito ai punti 1), 2), 3) e 4) della nota A.R.T.A.- Dipartimento Prov.le dell’Aquila n. 4767 del 04.07.2006, citati in premessa, il Consorzio in indirizzo all’adempimento delle prescrizioni della suddetta nota;

4)   Di stabilire che le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all’osservazione dei seguenti principi generali:

-    le fasi di smaltimento dei rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli sotto il profilo igienico-sanitario per la incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l’integrità dell’ambiente naturale, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-    devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

-    le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

-    deve essere evitato lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate;

5)   Di richiamare il Consorzio Intercomunale CO.GE.SA. autorizzato, al rispetto degli obblighi  previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registri di carico e scarico)  del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Teramo e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Teramo di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

6)   Di obbligare il Consorzio al pieno rispetto dei contenuti della Delibera di Giunta Regionale n. 1089 del 04.11.2005 avente per oggetto “Artt. 28 e 29 della Legge Regionale 28.04.2000 n. 83 e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani prodotti nella Regione. Indirizzi regionali per l’esercizio delle funzioni attribuite per gli Enti locali e per le attività di controllo”;

7)   Di obbligare il Consorzio Intercomunale CO.GE.SA. – beneficiario della presente autorizzazione, a provvedere all’adeguamento delle  “garanzie finanziarie” secondo le modalità e gli importi stabiliti dalla D.G.R. n..132 del 22.02.2006 della Regione Abruzzo, e nel termine di 30 giorni come indicato nella nota del Servizio scrivente prot. n. 6552 del 14.07.2006; in mancanza si procederà alla adozione di eventuali provvedimenti ai sensi dell’art. 208, comma 13, del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006;

8)   Di obbligare il Consorzio Intercomunale CO.CE.SA. – Via Vicenne - Località Noce Mattei – 67039 Sulmona (AQ), al pieno rispetto degli obblighi, adempimenti e disposizioni, riportati nella autorizzazione regionale n. DF3/59 del 24.06.2005, per l’esercizio di un impianto mobile di trattamento rifiuti (art, 28, comma 7, D.Lgs. n. 22/97), con stoccaggio preliminare delle ecoballe di secco e alla stazione di trasferenza;

9)   Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti dall’art. n. 208, comma 13) del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152;

10) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Sulmona (AQ), all’Amministrazione Prov.le di L’Aquila, all’A.R.T.A. Dipartimento Prov.le di L’Aquila,, all’A.R.T.A. - Direzione Centrale di Pescara ed all’Albo nazionale gestori ambientali presso la C.C.I.A.A. di L’Aquila;

11) Di notificare, ai sensi di Legge, il presente provvedimento al CO.GE.SA - Via Vicenne - Località Noce Mattei – 67039 Sulmona (AQ);

12) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini