Il
dirigente del servizio
Visto
il Reg. (CE) n. 1493/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo alla
organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
Visto
il Reg. (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24/7/2000 e successive
modifiche e integrazioni, che fissa talune modalità di applicazione del Reg.
(CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei
trattamenti enologici;
Vista
la legge 20 febbraio 2006, n. 82 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 59 del 13/3/2006, recante: “Disposizioni di attuazione
comunitaria concernente l’organizzazione comune del mercato (OCM) del vino”;
Visto,
in particolare, l’art. 9 (Determinazione del periodo delle fermentazioni) della
sopraccitata legge n. 82/2006 che prevede che le Regioni, annualmente, con proprio provvedimento:
- stabiliscano il periodo entro il quale le
fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite e comunque non oltre il 31
dicembre dell’anno in cui tale provvedimento viene adottato
(comma
1);
- stabiliscano che le fermentazioni spontanee,
che avvengono al di fuori del periodo
normato, devono essere immediatamente comunicate, a mezzo telegramma, telefax o
sistemi equipollenti riconosciuti, al competente ufficio periferico
dell’Ispettorato delle Repressioni Frodi (comma 3);
- vietino qualsiasi fermentazione o
rifermentazione al di fuori del periodo stabilito ai sensi del comma 1, fatta
eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione
dei vini spumanti, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati
frizzanti, nonché per quelle che si verificano spontaneamente nei vini
imbottigliati (comma 4);
- individuino i vini tradizionali per i quali
sono consentite fermentazione o
rifermentazione al di fuori del periodo stabilito ai sensi del medesimo comma 1
(comma 4);
Vista
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 845 del 24.07.2006 con la quale si
da mandato al Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato, competente
in materia di stabilire quanto previsto dall’articolo n. 9 della legge 20 febbraio 2006, n. 82;
Vista
la Legge Regionale n. 77 del 14 Settembre 1999;
DETERMINA
Di
stabilire che:
- Il periodo vendemmiale per la campagna
2006/2007 è fissato dal 07.08.06
al 27.11.2006;
- Il periodo entro il quale le fermentazioni
e/o le rifermentazioni vinari sono consentite, ha inizio il 07.08.2006 e ha il termine il 31.12.2006;
Le
fermentazioni spontanee che avvengono al di fuori di detto periodo debbono
essere immediatamente denunciate a mezzo di telegramma, al MIPAAF - Ispettorato
Centrale Repressioni e Frodi Ufficio di Roma sede distaccata di Pescara Via E.
Ferrari 155 Pescara, precisando:
1. numero e ubicazione del vaso vinario,
riportati sulla planimetria di cui all’art. 5 della Legge 20 febbraio 2006, n.
82., in cui ha luogo la fermentazione;
2. natura merceologica dei prodotti,
conformemente alle definizioni menzionate nell’allegato I al Reg.1493/99;
3. quantità e designazione del prodotto in
fermentazione;
4. colore (bianco, rosso, rosato).
E’
vietata qualsiasi fermentazione o rifermentazione oltre il 31.12.2006 fatta
eccezione per :
- quelle effettuate in bottiglia o in
autoclave o per la preparazione dei vivi spumanti naturali;
- quelle che si verificano spontaneamente nei
vini imbottigliati;
- la produzione di vivi frizzanti ;
- i vini per i quali norme specifiche
prevedono la tipologia “passito”.
Per
la produzione di vini a tipologia “passito“ IGT e DOC è autorizzata la
fermentazione e/o la rifermentazioni dopo il 31.12.2006 previa comunicazione, a
mezzo telegramma, telefax o sistemi equipollenti riconosciuti, al MIPAAF -
Ispettorato Centrale Repressioni e Frodi
Ufficio di Roma sede distaccata di Pescara Via E. Ferrari 155 Pescara.
Per
la produzione di vini frizzanti e spumanti, la pratica della fermentazione e/o
rifermetazione dopo il 31/12/2006 è autorizzata fino alla data di inizio della
campagna vendemmiale 2007-2008.
Le
pratiche di cui al penultimo ed ultimo capoverso (vini a
tipologia“passito“ IGT e DOC e dei vini
spumanti) sono consentite purchè:
- l’inizio delle lavorazioni venga denunciato
allo stesso Ispettorato con un preavviso di almeno cinque giorni, precisando :
a) le materie prime
da impiegare e i quantitativi da porre in fermentazione e/o rifermentazione;
b) il titolo
alcolometrico volumico totale dei prodotti utilizzati per la fermentazione e/o
rifermentazione;
c) la denominazione
dei prodotti che intendono ottenere ed il loro titolo alcolometrico volumico
totale;
- la fermentazione e/o rifermentazione sia dei
vini spumanti naturali ( in bottiglia o in autoclave ) devono essere effettuate
con l’osservanza delle norme di cui agli articoli n. 4 e 5 della Legge 20
febbraio 2006, n. 82; la fermentazione e/o rifermentazione dei vini frizzanti
vanno effettuate nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 7 del DM
del MIPAAF 29 luglio 2004.
A
norma dell’art. 14 del Reg. CE 884/2001, le suddette pratiche devono essere
annotate su appositi registri di lavorazioni .
La
detenzione di vinacce è vietato dopo il trentesimo giorno dalla fine del periodo
vendemmiale (art. 14 della legge n.82) .
La
detenzione delle fecce è vietata dopo il trentesimo giorno dall’ottenimento.
I
sottoprodotti della vinificazione
(fecce e vinacce) sono soggetti alle norme relative alle prestazioni
obbligatorie contenute nell’art. 27 del Reg. CE 1493/99 e nel Titolo III Capo I del Reg. CE
1623/2000 ed al DM del MIPAAF 2 maggio 2006.
Salvo
le deroghe previste dall’articolo 8 della Legge 20 febbraio 2006, n. 82, i mosti aventi un titolo
alcolometrico volumico totale inferiore all’8% in volume devono essere
sottoposti a vinificazione separata ed addizionati, al momento
dell’ottenimento, di 50 g. di sale raffinato del Monopolio di Stato per un
quintale di prodotto (D.M. 16/10/1969), per essere successivamente impiegati
nella produzione di vini destinati all’acetificazione o alla distillazione.
I
quantitativi delle uve, varietà Regina e Regina dei Vigneti, eccedenti i 100
quintali per ettaro e raccolte nella provincia di Chieti, che non siano
destinate al consumo umano diretto, nonché i prodotti da essi ottenuti, ai
sensi del D.M. 19.12.200, devono essere direttamente avviate per la detenzione
e successiva trasformazione , in stabilimenti a ciò appositamente destinati ai
sensi dell’art. 4 par.fi 2-3 del D.M. 19.12.2000:
Inoltre
i vini ottenuti dalle uve varietà Regina e Regina dei Vigneti eccedenti i 100 quintali per ettaro raccolte
nella provincia di Chieti devono sottostare alla disciplina dell’art. 28 par. 1 Reg. CE 1493/99.
Le
uve da tavole ed i prodotti da essi ottenuti devono essere direttamente avviate
per la detenzione e successivamente trasformazione in stabilimenti a ciò
appositamente destinati ai sensi dell’art. 4 par. 1 e 3 del D.M. 19.12.2000.
Di
far pubblicare integralmente la presente determina sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
La
pubblicazione del presente provvedimento sul BURA costituisce atto informativo per tutti i soggetti interessati;
Di
far pubblicare integralmente la presente determina, per maggiore divulgazione a
tutti i soggetti interessati, sul sito internet della Direzione Agricoltura
Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca: www.regione.abruzzo.it/agricoltura;
I
signori Sindaci sono incaricati di dare alla presente Determina la massima
diffusione a mezzo di avvisi murali ed altri
mezzi idonei di comunicazione.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.
Giorgio D’Ascanio