LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 10 febbraio 1992 recante “Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini”;
Visto il Reg. (CE) n. 1493/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, e, in particolare:
- l’allegato V, lettere C) e D), che prevede che, qualora le condizioni climatiche in talune zone vitivinicole della Comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle varietà di viti di cui all’art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola e del vino da tavola;
- l’allegato V, lettera H), punto 4, che prevede che, ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e per le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l’arricchimento della partita “cuvée” nel luogo di elaborazione dei vini spumanti e dei vini spumanti di qualità;
- l’allegato VI, lettera F), punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri possono autorizzare l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, atti a diventare vini di qualità (V.Q.P.R.D.) e per i quali l’aumento non può superare i limiti di cui all’allegato V, sezione C, punto 3;
- l’allegato V lettera E), che prevede che, qualora le condizioni climatiche in talune zone vitivinicole della Comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l’acidificazione delle uve fresche, del mosto parzialmente fermentato, del vino non ancora in fermentazione e del vino prodotti nella zona viticola C2 alle condizioni previste all’allegato III del medesimo Reg. (CE) n. 1493/99, e successive modificazioni;
Visto Il Reg. (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24/7/2000 e successive modifiche e integrazioni, che fissa talune modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 82 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 del 13/3/2006, recante: “Disposizioni di attuazione comunitaria concernente l’organizzazione comune del mercato (OCM) del vino”;
Visto, in particolare, l’art. 9 (Determinazione del periodo delle fermentazioni) della sopraccitata legge n. 82/2006 che prevede che le Regioni, annualmente, con proprio provvedimento:
- stabiliscano il periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite e comunque non oltre il 31 dicembre dell’anno in cui tale provvedimento viene adottato (comma 1);
- autorizzino l’aumento del titolo alcolometrico volumetrico naturale dei prodotti destinati a diventare vini da tavola con o senza indicazione geografica (IGT ), dei VQPRD (Vini di Qualità Prodotti in Regioni Determinate) e delle partite per l’elaborazione dei vini spumanti, dei (VSQPRD) vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate (comma 2);
- autorizzino l’acidificazione delle uve fresche, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino prodotti nella zona viticola C2 alle condizioni previste all’allegato III del medesimo Reg. (CE) n. 1493/99, e successive modificazioni (comma 2);
- stabiliscano che le fermentazioni spontanee, che avvengono al di fuori del periodo normato, devono essere immediatamente comunicate, a mezzo telegramma, telefax o sistemi equipollenti riconosciuti, al competente ufficio periferico dell’Ispettorato delle Repressioni Frodi (comma 3);
- vietino qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito ai sensi del comma 1, fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati frizzanti, nonché per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati (comma 4);
- individuino i vini tradizionali per i quali sono consentite fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito ai sensi del medesimo comma 1 (comma 4);
Visto il “Rapporto Tecnico Informativo” (Allegato A) predisposto dal competente Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca;
Vista la legge 29/12/1990, n. 428, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee;
Dato atto che il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato ha attestato la legittimità del presente provvedimento per quanto attiene alle proprie competenze;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
di approvare il “ Rapporto Tecnico Informativo “ (Allegato 1), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di stabilire che il competente Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato, della Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale , Alimentazione, Caccia e Pesca, annualmente, con proprio provvedimento secondo quanto disposto dall’art. 9 (Determinazione del periodo delle fermentazioni) della legge n. 82/2006 e tenuto conto delle modalità dettate dal “ Rapporto Tecnico Informativo “(Allegato 1):
1. stabilisca il periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite e comunque non oltre il 31 dicembre dell’anno in cui tale provvedimento viene adottato;
2. autorizzi l’aumento del titolo alcolometrico volumetrico naturale dei prodotti destinati a diventare vini da tavola con o senza indicazione geografica (IGT ), dei VQPRD (Vini di Qualità Prodotti in Regioni Determinate) e delle partite per l’elaborazione dei vini spumanti, dei (VSQPRD) vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate;
3. autorizzi l’acidificazione delle uve fresche, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino prodotti nella zona viticola C2 alle condizioni previste all’allegato III del medesimo Reg. (CE) n. 1493/99, e successive modificazioni;
4. vieti qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito ai sensi del comma 1, fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati frizzanti, nonché per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati;
5. individui i vini tradizionali per i quali sono consentite fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito ai sensi del medesimo comma 1;
di stabilire che le fermentazioni spontanee, che avvengono al di fuori del periodo normato, devono essere immediatamente comunicate, a mezzo telegramma, telefax o sistemi equipollenti riconosciuti, al competente ufficio periferico dell’Ispettorato delle Repressioni Frodi;
di autorizzare la Direzione Agricoltura ad emanare eventuali ulteriori direttive che si rendessero necessarie per l’applicazione del presente provvedimento;
di
far pubblicare integralmente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento sul BURA costituisce atto informativo per tutti i soggetti interessati;
di far pubblicare integralmente la presente deliberazione, per una maggiore divulgazione a tutti i soggetti interessati, sul sito internet della Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca: www. regione.abruzzo.it/agricoltura;
di comunicare la presente deliberazione alle Prefetture e all’Ispettorato Centrale delle Repressioni Frodi per l’Abruzzo.
Formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- il “ Rapporto Tecnico Informativo “ (Allegato 1) composto da n. 5 (cinque) facciate.