il presidente della giunta regionale

Vista la Legge Regionale n. 22/2006, approvata con verbale n. 36/5 del 13.6.06, promulgata in data 23 giugno 2006 e pubblicata sul B.U.R.A. n. 37 Ordinario del 7.07.2006;

Vista la nota del 3.08.06 n. prot. 10644/2.3 con la quale il Presidente del Consiglio Regionale ha chiesto la ripubblicazione della predetta L.R. 22/2006 unitamente agli allegati A, B e C non trasmessi all’atto della richiesta di promulgazione della Legge Regionale in oggetto, giusta nota prot. n. 8301/2.3 del 19.06.06;

Riscontrata la difformità fra il testo inviato dal Consiglio Regionale per la promulgazione e pubblicazione e quello approvato dal Consiglio Regionale

COMUNICA

di disporre la ripubblicazione della Legge Regionale 23 giugno 2006 n. 22 “Integrazione del Piano regionale di gestione rifiuti, approvato con L.R. 28.04.2000, n. 83 (Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti) con il Piano di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, con il Piano regionale per la raccolta e lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario in attuazione dell’art. 4, comma 1 del D.Lgs. 209/1999 e dell’art. 11, comma 1 della Direttiva 96/59/CE in ordine allo smaltimento dei PCB/PCT e con il Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica” unitamente agli allegati A, B e C.

Il presente comunicato di avviso di rettifica sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

L’aquila addì 9 Agosto 2006

il presidente

Ottaviano Del Turco

Segue Allegato


IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

il presidente
della giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1
Integrazione del capitolo 4 (La gestione di particolari categorie di rifiuti) del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla LR 28.4.2000, n. 83 (Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti) con il “Piano di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio”

1.   Dopo il paragrafo 4.7.4. del capitolo 4 del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla LR 83/2000 è inserito il paragrafo 4.7.4 Bis costituito dall’Allegato A alla presente legge, recante: “Piano di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio” comprensivo del suballegato “Allegato 1: Tab. 27 - Quadro generale degli obiettivi e delle azioni attivabili per l’attuazione del programma imballaggi”.

Art. 2
Integrazione del capitolo 4 del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla LR 28.4.2000, n. 83 (Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti) con il piano per la raccolta e lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario

1.   Dopo il paragrafo 4.7.5. del capitolo 4 del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla LR 83/2000 è inserito il paragrafo 4.7.5 Bis costituito dall’Allegato B alla presente legge, recante “Piano regionale per la raccolta e lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario in attuazione dell’art. 4, comma 1, del DLgs. 209/99 e dell’art. 11, comma 1 della Direttiva 96/59/CE in ordine allo smaltimento dei PCB/PCT” comprensivo dei suballegati “’Allegato 1: Gestione degli apparecchi contenenti PCB e dei PCB in essi contenuti’; ‘Allegato 2: Linee guida contenenti prescrizioni per garantire la correttezza della gestione dei rifiuti contenenti PCB’; ‘Allegato 3: Linee di indirizzo per la prevenzione dei rischi ambientali e sanitari’ “.

Art. 3
Integrazione del capitolo 4 del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla LR 28.4.2000, n. 83 (Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti) con il programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica

1.   Dopo il paragrafo 4.7.5 del capitolo 4 del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla LR 83/2000 è inserito il paragrafo 4.7.5 Ter costituito dall’Allegato C alla presente legge, recante “Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica” comprensivo dei suballegati “’Allegato B: nota 8058/ADV/DI del 22 aprile 2005 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio’;’Allegato A: Nota 02371/adv/D del 4 febbraio 2005 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio’ ”.

Art. 4
Entrata in vigore

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L’Aquila, addì 15 Giugno 2006

OTTAVIANTO DEL TURCO

Segue Allegato