Il dirigente del servizio

Omissis

DETERMINA

1)   di stabilire che l’attuale consistenza impiantistica della ditta Biofert S.r.l. venga modificata in modo non sostanziale dalle variazioni indicate nelle planimetrie di cui alla Tavola n. 3 - “Adeguamento migliorativo tecnico funzionale” e Tavola n. 4 - “Partizioni interne dei corpi di fabbrica relative all’adeguamento tecnico funzionale”, allegate al presente provvedimento;

2)   di stabilire che la validità temporale della presente autorizzazione è direttamente collegata alla validità temporale della Determinazione n. DF3/04 del 17/01/05, di cui si richiamano, nel presente provvedimento, tutte le ulteriori condizioni e prescrizioni;

3)   di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

-    deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-    deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-    qualora venissero accertati inconvenienti dovuti ad odori sgradevoli o alla dispersione di polveri, la ditta è tenuta ad adottare tutti i sistemi necessari ad eliminare tali inconvenienti. I sistemi da adottarsi devono essere concordati con i competenti organi di controllo;

-    devono essere sempre disponibili nell’area di cantiere sistemi di rapido intervento nell’eventualità si sviluppino incendi;

-    devono essere salvaguardate la fauna, la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

-    le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazioni; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

-    deve essere evitato lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate;

-    deve essere rispettata la normativa in materia di limiti di emissione di rumori, garantendo adeguati sistemi di riduzione degli stessi;

-    tutte le attrezzature costituenti gli impianti devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantirne e mantenerne l’efficienza nonché verificare la necessità di riparazioni e sostituzioni;

-    in caso di blocco parziale o totale all’attività dell’impianto, conseguenti al verificarsi di eventi incidentali, deve essere data informazione alla Provincia, al Comune ed all’ARTA competenti per territorio;

-    i risultati delle verifiche e dei controlli effettuati nell’ambito dell’esercizio dell’impianto devono essere raccolti in modo sistematico ed essere disponibili alle Autorità di controllo;

4)   di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

5)   di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di alti Enti ed organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;

6)   di richiamare la ditta autorizzata:

-    agli obblighi previsti dall’arLlS9 (Catasto dei rifiuti), art. 190 (Registri di carico e scarico) del DLgs.152/06. E’ fatto salvo, comunque, il rispetto di quanto prescritto in ordine al trasporto dei rifiuti ed alloro deposito temporaneo;

-    agli obblighi fissati agli articoli 28 e 29 della L.R. n. 83/00;

-    al rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di rifiuti, per quanto applicabili e che si intendono come prescritte dalla presente autorizzazione;

7)   di stabilire che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta, in relazione alla gravità dell’infrazione riscontrata, l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208, comma 13 del DLgs.152/06, nonché l’applicazione delle sanzioni stabilite nel citato decreto;

8)   di trasmettere copia del presente provvedimento, all’Amministrazione Comunale di Navelli, all’Amministrazione Provinciale di L’Aquila, all’ARTA - Direzione Centrale di Pescara, all’ARTA - Dipartimento Provinciale di L’Aquila;

9)   di trasmettere, altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18 del DLgs.152/06, copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sezione regionale o/o la C.C.I.A.A. di L’Aquila;

10) di notificare, ai sensi di legge, copia del provvedimento alla Ditta Biofert S.r.1. - Via Aterno n. 108 - 66020 San Giovanni Teatino (CH);

11) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il responsabile dell’ufficio

Marco Famoso

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini