LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Deliberazione di G.R. n. 61 del 30.01.2006 con oggetto “Linee guida per l’applicazione dell’art. 210 della L.R. 6/05 come modificata ed integrata dalla L.R. 33/05. – Corsi di formazione e aggiornamento in materia di igiene degli alimenti per il rilascio del relativo attestato”;

Rilevato che, a fronte di quanto stabilito dalla Giunta Regionale con le precitate Linee Guida, sono pervenute richieste da parte del Sindacato dei Veterinari e da parte degli Ordini provinciali dei Veterinari che mirano ad una modifica della disciplina regionale con l’obiettivo di coinvolgere i Servizi Veterinari delle AUSL nell’organizzazione e nella realizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento dell’utenza in particolare di quella interessata alle seguenti mansioni che lavorano principalmente prodotti di origine animale:

-    Gelatai;

-    Addetti alla lavorazione del latte e dei formaggi;

-    Addetti alla macellazione, sezionamento, lavorazione, trasformazione e vendita (con laboratorio cibi pronti) delle carni del pesce e dei molluschi;

-    Salumieri;

-    Addetti alla produzione di ovoprodotti.

Tenuto Conto che sia il D.M.16 ottobre1998 (G.U. supp. ord. 258 del 4.11.98 – serie generale) che il Piano Sanitario regionale L.R.37/99 (1999 – 2001) esplicitano chiaramente che i compiti finalizzati alla tutela del consumatore e l’educazione e la promozione della salute sul campo dell’igiene degli alimenti e delle preparazioni alimentari, nonché quella per il rilascio del LIS (Libretto Igienico Sanitario), rientrano nella competenza del SIAN (Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione) del Dipartimento di prevenzione di ciascuna AUSL e che pertanto l’entrata in vigore della disciplina dell’art. 210 della L.R. 6/05, che introduce al posto del LIS la somministrazione di corsi di formazione ed aggiornamento di carattere generale alla persona per la tutela della salute dell’uomo, non va a sostituire o assorbire la di formazione specifica prescritta per gli addetti delle aziende alimentari dalle normative vigenti;

Atteso che rispetto al punto 3 dell’allegato 1 alla D.G.R. 61/06 la espressione “tenuti dalla Camera di Commercio” vada intesa come corsi “istituiti o riconosciuti dalla Regione”;

Tenuto conto che tutto ciò è stato approfondito in sede di riunione svoltasi il 06.04.06 presso la Direzione Sanità Servizio Prevenzione Collettiva come da verbale allegato 1 al presente atto, nel corso della quale è emersa l’esigenza di fissare, per il rilascio dell’attestato non soggetto a rinnovo previsto al punto 6 – per specifici titoli di studio, – i soli diritti sanitari come fissati dal tariffario di cui alla Deliberazione G.R. 1212 del 19.12.2003 e che a seguire si è svolto il 10.05.06, ulteriore incontro, convocato dal Componente la Giunta alla Sanità con prot. 288/6/Segr. del 02.05.06, a seguito del quale si è condiviso di predisporre una proposta di modifica alla deliberazione n. 61/06 da elaborare sulla base di un approfondimento tecnico rinviato ad un gruppo ristretto di otto tecnici da comporre con due dirigenti regionali, tre medici SIAN e tre medici veterinari delle AUSL;

Tenuto conto altresì che, nel corso di un’ulteriore riunione svoltasi il 22.05.06, su convocazione del Componente la Giunta prot. 12294/DG-S del 19.05.06 è stato assicurato, come da verbale allegato 2 al presente atto, dai responsabili dei Servizi IAN delle AUSL lo stato positivo di attivazione delle procedure previste dalla summenzionata deliberazione condividendo però l’esigenza di prorogare di tre mesi il periodo previsto dal punto 7 dell’allegato “1” alla deliberazione 61/06 nonché di introdurre nelle more della conclusione dei corsi, per i nuovi rilasci certificazione sanitaria senza spesa a carico dell’utenza, con valenza massima di sei mesi e decorrenza dalla data di acquisizione presso la AUSL-SIAN della regolare iscrizione al corso;

Rilevato che al punto 11 dell’allegato 1 alla Deliberazione G.R. 61/06 non è stato indicato il rimborso delle spese sostenute ( viaggio e vitto se dovuti, secondo la normativa vigente in materia) da ogni singolo componente la Commissione di valutazione per l’espletamento dei compiti assunti e che invece tale trattamento è ordinariamente dovuto nel caso di servizio reso fuori sede secondo le normative vigenti;

Ritenuto, pertanto, di integrare il punto 11 lettera (b), prima della frase “ Le commissioni di valutazione dei corsi previsti al punto 3 sono integrate da un rappresentante dell’Azienda/Industria alimentare interessata” con:

“Al personale di cui sopra spetta il trattamento di missione nel rispetto della relativa normativa regionale vigente”;

Vista la L.R. 77/99 e le successive modifiche ed integrazioni;

Dato Atto che il Direttore Regionale della Direzione Sanità ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa nonché alla legittimità del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

delibera

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui di seguito trascritte ed approvate,

1.   di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni all’allegato 1 della Deliberazione G.R. 61/06:

(a) modificare il punto 3 con l’introduzione in sostituzione di “tenuti dalle Camere di Commercio” con “istituiti o riconosciuti dalla Regione” e conseguente che il verbale sia trasmesso dagli Organismi attuatori dei corsi istituiti e riconosciuti alle AUSL ai fini del rilascio dell’attestato;

(b) prorogare di tre mesi il periodo, decorrente dalla pubblicazione della D.G.R. 61/06, intervenuta sul B.U.R.A. il 03.03.06, previsto dal punto 7 cioè 03.03.06-02.06.06 a tutto il 02.09.06;

(c) integrare il punto 7 lettera (a) introducendo, nelle more della conclusione del corso, per i nuovi rilasci una certificazione sanitaria con valenza massima di sei mesi decorrenti dalla data di acquisizione presso la AUSL-SIAN della regolare richiesta di iscrizione al corso;

(d) integrare il punto 11 lettera (b) con “Al personale di cui sopra spetta il trattamento di missione nel rispetto della relativa normativa regionale vigente”;

2.   di rinviare a successivo atto le eventuali ulteriori modifiche ed integrazioni secondo l’approfondimento tecnico a carico del gruppo ristretto, demandando al Dirigente del Servizio Prevenzione Collettiva la relativa costituzione;

3.   Di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Segue Allegato