IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

il presidente
della giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Disposizioni in materia ambientale

Art. 1
Modifiche alla L.R. 16 dicembre 2005, n. 41

1.   Al comma 1 dell’articolo 1 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 41 recante “Provvedimenti urgenti per garantire la funzionalità dell’Agenzia regionale per la tutela ambientale (ARTA)” le parole “…, per il triennio 2005-2007 un contingente complessivo di personale pari a n. 150 unità, di cui n. 70 unità per l’anno 2005, n. 40 unità per l’anno 2006 e n. 40 unità per l’anno 2007, …” sono sostituite dalle parole “…, per il triennio 2006-2008 un contingente complessivo di personale pari a n. 150 unità, di cui n. 70 unità per l’anno 2006, n. 40 unità per l’anno 2007 e n. 40 unità per l’anno 2008, …”.

2.   Al comma 1 dell’articolo 2 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 41 recante: “Provvedimenti urgenti per garantire la funzionalità dell’Agenzia regionale per la tutela ambientale (ARTA)” le parole “ Per l’anno 2005,…” sono sostituite dalle parole “Per l’anno 2006,…”.

Art. 2
Funzionamento e organizzazione ARTA

1.   Al fine di consentire il proseguimento di un’efficace attività di controllo ambientale, nelle more dell’attuazione delle LL.RR. 41/2005 e 16/2006, L’Agenzia regionale per la tutela ambientale – ARTA – è autorizzata a prorogare i contratti di lavoro a termine, subordinati e parasubordinati, per il tempo massimo consentito dalla vigente normativa e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

2.   Agli oneri per l’attuazione di quanto disposto al comma 1, valutati per l’anno 2006 in € 800.000,00, si provvede mediante l’incremento, di pari importo, dello stanziamento del capitolo 291550 – U.P.B. 05.01.020 – denominato “Contributo annuale di funzionamento per l’attività ordinaria assegnato all’ARTA art. 20, comma 1, L.R. 29.07.1998, n. 64” e la contestuale diminuzione del capitolo 181511 – U.P.B. 06.01.002 denominato “Interventi nel campo dei trasporti per spese correnti – L.R. 9 settembre 1983, n. 62 e successive modifiche e integrazioni”. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

3.   Ai fini dell’applicazione del presente articolo si rinvia, per quanto applicabile, alle disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell’articolo 1 della legge regionale 8 giugno 2006, n. 16 recante: “Disposizioni di adeguamento normativo per il funzionamento delle strutture e per la razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazioni degli obiettivi di finanza pubblica”.

Art. 3
Integrazioni e modifiche all’art. 225 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15

1.   All’art. 225 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)” dopo il comma 5 è inserito il seguente:

      “5 bis. Agli interventi finanziati nell’ambito del Piano si applicano le disposizioni di cui all’art. 10, comma 1, della L.R. 3 aprile 1995, n. 32 recante: “Norme per l'attuazione dei Programmi operativi che usufruiscono del sostegno comunitario e misure dirette a favorire il pronto impiego delle relative risorse”.

2.   Al comma 6 dell’art. 225 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 sono aggiunti i seguenti periodi:

      “Al fine di accelerare l’impiego dei fondi, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto variazioni alle procedure attuative e di erogazione delle risorse e variazioni non sostanziali al quadro degli interventi. Si considerano non sostanziali le variazioni contenute entro il limite massimo del venticinque per cento della dotazione finanziaria iniziale per ogni settore di intervento”.

Art. 4
Autorizzazione unica per la realizzazione e l’esercizio degli impianti alimentati
da fonte rinnovabile, rinnovi e/o adeguamenti impianti esistenti

1.   La Regione è competente al rilascio, al rinnovo e al riesame dell’autorizzazione di cui all’art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), nel rispetto:

a)   delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente;

b)  delle normative vigenti in materia di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;

c)   delle competenze degli Enti Locali disposte dalla normativa vigente;

d)  della normativa vigente in materia di concessioni idroelettriche di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e successive modifiche ed integrazioni e delle competenze della Direzione demandata alla gestione del demanio idrico.

2.   La Giunta regionale provvede con propria deliberazione a:

a)             individuare l’autorità competente che, nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, determina le condizioni per l’autorizzazione;

b)  stabilire i tempi per il rilascio delle autorizzazioni;

c)             approvare la modulistica per la presentazione delle domande;

d)             determinare le tariffe da applicare in relazione alle spese occorrenti per effettuare l’istruttoria tecnica e amministrativa e per i relativi controlli e definire le relative modalità di pagamento;

e)             approvare specifici criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di procedura di autorizzazione, finalizzati, in particolare, a semplificare ed unificare i vari procedimenti autorizzativi interessati.

3.   Le somme derivanti dall’applicazione del presente articolo sono destinate all’istruttoria delle domande di autorizzazione di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 nonché ad ogni attività conseguente logistica e operativa, di informazione, formazione e consultazione che si rende necessaria.

4.   I criteri per la ripartizione dei suddetti fondi sono stabiliti con delibera della Giunta regionale.

5.   Le entrate previste dal presente articolo confluiscono sul capitolo di entrata 31110 U.P.B. 03.04.001 di nuova istituzione denominato “Entrate derivanti da diritti di istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e successive modifiche ed integrazioni”.

6.   E’ istituito il correlato capitolo di spesa 281440 – U.P.B. 05.01.016 denominato ”Spese per le attività connesse al rilascio dell’autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e successive modifiche ed integrazioni e per il funzionamento ARAEN - art. 64 L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 (legge finanziaria regionale 2005) e successive modifiche e integrazioni”.

7.   E’ compito dell’autorità competente verificare che l’impegno di spesa sul capitolo di cui al comma 6 venga effettuato solo previo accertamento della relativa entrata di cui al comma 5 del presente articolo.

Art. 5
Compensazione ambientale da impianti di produzione di energia

1.   La Regione è competente a elaborare e definire gli obiettivi, le linee e i criteri generali per l’attuazione a livello territoriale della politica energetica nazionale ai sensi dell’art. 1 della Legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), nel rispetto delle competenze degli enti locali disposte dalla normativa vigente.

2.   La Giunta regionale, d’intesa con la competente Commissione consiliare, provvede con propria deliberazione a:

a)             prevedere misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale al fine di garantire l’adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche;

b)  regolare le modalità di fruizione al fine di assicurare condizioni di omogeneità su tutto il territorio;

c)             approvare specifici criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di compensazione ambientale, finalizzati, in particolare, a semplificare ed unificare i vari procedimenti autorizzativi interessati;

d)             provvedere alla ripartizione del contributo compensativo tra gli enti interessati prevedendo in particolare una quota pari al 40% in favore dei comuni dove hanno sede gli impianti, una quota pari al 40% in favore dei comuni contermini, una quota pari al 10% in favore della provincia che comprende il comune sede dell’impianto e una quota pari al 10% in favore della Regione;

e)   stabilire le linee guida per l’utilizzo sul territorio delle quote spettanti alla Regione;

f)   stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale.

3.   Le entrate previste dal presente articolo confluiscono sul capitolo di entrata di nuova istituzione 31120 – U.P.B. 03.04.001 denominato “Entrate derivanti da diritti di istruttoria per la compensazione ambientale ai sensi della L. 239/2004 e successive modifiche ed integrazioni”.

4.   E’ istituito il correlato capitolo di spesa 291450 U.P.B. 05.01.016 denominato “Spese per le attività connesse alla procedura di compensazione ambientale ai sensi della L. 239/2004 e successive modifiche ed integrazioni, per il funzionamento ARAEN - art. 64 L.R. 6/2005 e successive modifiche e integrazioni e per la riduzione dell’inquinamento atmosferico”.

5.   E’ compito dell’autorità competente verificare che l’impegno di spesa sul capitolo di cui al comma 4 venga effettuato solo previo accertamento della relativa entrata di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 6
Autorizzazione integrata ambientale

1.   La Regione è competente al rilascio, al rinnovo ed al riesame dell’autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), nel rispetto delle competenze degli enti locali disposte dalla normativa vigente.

2.   La Giunta regionale provvede con propria deliberazione a:

a)             individuare l’autorità competente che, nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 59/2005, determina le condizioni per l’autorizzazione integrata ambientale;

b)  stabilire i tempi per il rilascio delle autorizzazioni;

c)             approvare la modulistica e il calendario per la presentazione delle domande;

d)             determinare, nelle more di apposito decreto del Ministero dell’ambiente, le tariffe da applicare in relazione alle spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l’istruttoria delle domande e per i successivi controlli previsti dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 59/2005 e ai periodici aggiornamenti e definire le relative modalità di pagamento;

e)             approvare specifici criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di procedura di autorizzazione integrata ambientale finalizzati, in particolare, a semplificare ed unificare i vari procedimenti autorizzativi interessati.

3.   Le somme derivanti dall’applicazione del presente articolo sono destinate all’istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale e alle procedure di cui all’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 59/2005, nonché ad ogni attività conseguente logistica e operativa, di informazione, formazione e consultazione che si rende necessaria.

4.   I criteri per la ripartizione dei suddetti fondi sono stabiliti con delibera della Giunta regionale.

5.   Le entrate previste dal presente articolo confluiscono sul capitolo di entrata di nuova istituzione 31130 U.P.B. 03.04.001 denominato “Entrate derivanti da diritti di istruttoria per il rilascio dell’Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005 e successive modifiche ed integrazioni”.

6.   E’ istituito il correlato capitolo di spesa 291460 U.P.B. 05.01.016 denominato “Spese per le attività connesse al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005 e successive modifiche ed integrazioni e per la riduzione dell’inquinamento atmosferico”.

7.   E’ compito dell’autorità competente verificare che l’impegno di spesa sul capitolo di cui al comma 6 venga effettuato solo previo accertamento della relativa entrata di cui al comma 5 del presente articolo.

Art. 7
Inserimento dell’art. 7 bis e modifiche agli articoli 27,28, 29, 32, 33,
35, 36 e 37 della L.R. 28.04.2000, n. 83

1.   Dopo l’art. 7 della L.R. 28 aprile 2000, n. 83 (Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti) è inserito il seguente:

“Art. 7 bis
Osservatorio regionale rifiuti

1.   E’ istituito l'Osservatorio regionale sulla produzione, raccolta, recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti, denominato Osservatorio regionale rifiuti (di seguito “ORR”).

2.   L’ORR opera in collaborazione con gli Enti locali, l’ARTA e gli Osservatori provinciali rifiuti (OPR), per la raccolta, l’elaborazione, l’integrazione e la divulgazione di dati ed informazioni sui rifiuti.

3.   La Giunta regionale con atto deliberativo, definisce l’organizzazione dell’ORR ed individua le modalità di raccolta, elaborazione e divulgazione dei dati sui rifiuti, nonché l’integrazione tra le informazioni ed i sistemi dei vari Enti e soggetti interessati.

4.   L'ORR:

a)        elabora i dati ricevuti e redige una relazione a consuntivo, entro il 30 giugno di ogni anno, da inviare alla competente Commissione consiliare e ne assicura la divulgazione attraverso la pubblicazione anche mediante strumenti informatici;

b)        fornisce alla Giunta regionale, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, in modo sistematico ed informatizzato, i dati relativi ai flussi di rifiuti ai singoli impianti a supporto dell'attività di pianificazione”.

2.   Il comma 4 dell’art. 27 della L.R. 83/2000 è sostituito dal seguente:

      “4. L'esercizio degli impianti di cui al comma 2 è condizionato alla prestazione delle garanzie finanziarie previste dall’art. 20”.

3.   Dopo il comma 2 dell’articolo 28 della L.R. n. 83/2000 sono inseriti i seguenti:

      “2 bis. Le Province, per accertate necessità, tramite accordi tra i soggetti interessati, possono autorizzare il trattamento, il recupero e lo smaltimento di rifiuti urbani prodotti nella Regione, in impianti localizzati in ambiti territoriali diversi e li comunica, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione, alla Regione.

      2 ter. La Regione, entro 10 giorni dalla comunicazione, in caso di contrasto con gli obiettivi del piano regionale di gestione dei rifiuti, può disporre la sospensione degli accordi, previa assegnazione di un termine per l'adeguamento.

      2 quater. Il servizio competente della Regione, a tal proposito, emana specifiche direttive, in particolare per disporre obblighi, divieti e sanzioni riguardanti i servizi di raccolta differenziata, privilegiando sistemi organizzativi integrati, al fine di superare le criticità nell’ambito dei territori interessati”.

4.   L’art. 29 della L.R. n. 83/2000 è sostituto dal seguente:

“Art. 29
Smaltimento, trattamento e recupero nel territorio regionale di rifiuti
speciali prodotti in altre regioni

1.   La Regione persegue l’obiettivo di limitare nel proprio territorio lo smaltimento di rifiuti speciali di provenienza extraregionale. Il competente servizio regionale emana, a tal proposito, specifiche direttive”.

5.   Dopo il comma 3 dell’art. 32 della L.R. n. 83/2000 è inserito il seguente:

      “3 bis. Il soggetto che realizza una discarica o un impianto di trattamento con discarica di servizio deve riservare alla Regione, ove occorra, una quota pari al 5% della potenzialità complessiva della discarica, che potrà utilizzarla per provvedimenti contingibili ed urgenti”.

6.   Dopo la lettera b) del comma 3 dell’art. 33 (Vigilanza ed attività sostitutiva) della L.R. 83/2000 è aggiunta la seguente:

      “b bis) Nei casi di accertata inadempienza per la mancata adozione di atti inerenti programmi ed azioni previsti da provvedimenti regionali”.

7.   L’art. 35 della L.R. n. 83/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 35
Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati

1.   In attuazione della normativa vigente in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, la Giunta regionale mediante apposite disposizioni:

a)       istituisce l’anagrafe dei siti da bonificare disciplinandone la gestione e l’aggiornamento;

b)       propone al Consiglio regionale il piano di bonifica delle aree inquinate, ivi comprese le discariche per rifiuti urbani dismesse, i siti industriali dismessi e le aree oggetto di abbandono o scarico incontrollato di rifiuti, disciplinandone la gestione e l’aggiornamento;

c)       approva il censimento, come previsto dalla normativa vigente, disciplinandone la gestione, l’aggiornamento e definendo l’attuazione di specifici programmi di finanziamento nonché le modalità di attuazione per la realizzazione di interventi migliorativi delle aziende;

d)       disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso.

2.   La Regione, ai sensi della normativa vigente, promuove azioni volte a favorire e velocizzare gli interventi di bonifica, di ripristino e riqualificazione ambientali delle aree inquinate, di cui al comma 1, lett. b), da parte di soggetti privati che non si trovino nelle condizioni previste dalla normativa vigente.

3.       Qualora i responsabili della situazione di inquinamento o rischio concreto ed attuale di inquinamento, non provvedano ad eseguire i necessari interventi di messa in sicurezza d’emergenza, di bonifica e di ripristino ambientale anche con misure di messa in sicurezza permanente, ovvero non siano individuabili, il soggetto che effettua gli interventi è individuato dall’Ente, territorialmente competente, con procedure ad evidenza pubblica. I costi degli interventi, compresi i costi per l’esproprio delle aree da bonificare, sono sostenuti integralmente dall’affidatario.

4.   Al fine di garantire all’affidatario il recupero dei costi nonché il congruo utile d’impresa, lo stesso può disporre delle aree bonificate utilizzandole in proprio, in concessione o cedendole a terzi secondo le direttive fissate negli strumenti urbanistici comunali.

5.       L’Ente competente, dopo aver esperito infruttuosamente la procedura di cui ai commi 3 e 4, procede d’ufficio a realizzare le operazioni nei casi previsti dalla normativa vigente. In tal caso la Giunta regionale può concedere contributi fino alla totale copertura delle spese secondo le priorità indicate nel piano regionale di bonifica delle aree inquinate di cui al comma 1, lett. b), utilizzando le risorse economiche iscritte nel capitolo di bilancio di cui all’articolo 34, nonché risorse individuate nell’ambito di altri strumenti di programmazione di spesa nel settore ambientale.

6.   Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere assistiti, sulla base di appositi programmi, da contributo pubblico entro il limite massimo del 50% delle relative spese, qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria, ambientale e/o occupazionali.

7.   Con apposite disposizioni, il servizio competente della Regione definisce le modalità di attuazione dei commi 2, 3, 4, 5 e 6.

8.   Fino all’approvazione del nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti, i Comuni restano titolari dei procedimenti di bonifica dei siti ricadenti nel proprio territorio comunale”.

8.   L’art. 36 della L.R. n. 83/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 36
Azioni per lo sviluppo del recupero e riciclo

1.   In tutto il territorio regionale sono attivate, entro 180 giorni dall’approvazione delle presenti disposizioni, le raccolte differenziate previste dal piano regionale e dagli strumenti di pianificazione della gestione dei rifiuti, privilegiando l’adozione di sistemi di raccolta “domiciliari o di prossimità”.

2.   Nei territori interessati da provvedimenti straordinari di cui all’art. 31, al fine di superare in tempi brevi le criticità territoriali, il termine di cui al comma 1 e conseguenti obblighi, è ridotto a 90 giorni per le seguenti frazioni:

a)   pile e farmaci scaduti;

b)       carta e cartoni;

c)       frazioni organiche da grandi utenze, frazioni verdi e residui vegetali compostabili derivanti dalla manutenzione di verde pubblico e privato, da avviare agli impianti di produzione di compost di qualità.

3.   Il competente Servizio regionale emana, per l’attuazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, direttive contenenti anche specifiche sanzioni in caso di inadempienza da parte dei soggetti interessati.

4.   Al fine di incrementare il recupero di materia dei rifiuti e di contenerne la produzione e la pericolosità, la Regione, entro 90 giorni dall’entrata in vigore delle presenti disposizioni, promuove azioni e stipula convenzioni con il settore della produzione, della distribuzione e con le Camere di Commercio per lo sviluppo della borsa telematica del rifiuto.

5.   La Regione, gli Enti locali singoli o associati ed i gestori dei servizi promuovono la diffusione degli “acquisti verdi” e provvedono all’approvvigionamento di beni attraverso prodotti provenienti dal mercato del riciclaggio, secondo le disposizioni del D.M. 203/03 e successivi provvedimenti attuativi. A tal fine la Giunta regionale, entro 90 giorni dall’entrata in vigore delle presenti disposizioni, emana apposite linee guida. Nei capitolati per gli appalti di opere pubbliche deve essere previsto l’utilizzo di materiali derivanti da attività di recupero di rifiuti.

6.   La Regione per incrementare le attività di recupero e riciclo dei materiali, promuove ed incentiva, anche attraverso la concessione di contributi, da reperire nell’apposito fondo di cui all’art. 34:

a)   le iniziative finalizzate alla prevenzione ed alla riduzione della produzione di rifiuti, in particolare delle istituzioni pubbliche;

b)   la diffusione di sistemi integrati di raccolta differenziata “domiciliari o di prossimità” per le principali categorie di rifiuti urbani, nonché per la realizzazione di progetti finalizzati alla riorganizzazione dei servizi esistenti;

c)   la realizzazione di stazioni ecologiche per agevolare la raccolta differenziata dei materiali riutilizzabili e riciclabili, anche in relazione alle categorie dei beni durevoli, dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti di imballaggio;

d)   la diffusione di sistemi di imballaggi cauzionati a rendere degli utilizzatori industriali, tra cui il deposito cauzionale presso la ristorazione collettiva e le catene di grande distribuzione;

e)       l’organizzazione di iniziative per favorire la ricerca nella progettazione di beni ed imballaggi a ridotto impatto ambientale e l’istituzione di un marchio per prodotti ed imballaggi ecosostenibili che premi l’utilizzo di materiali recuperati;

f)    la realizzazione di impianti per la produzione di compost di qualità;

g)   la realizzazione di campagne di sensibilizzazione sui comportamenti di consumo orientato al contenimento della produzione dei rifiuti;

h)   la diffusione del compostaggio domestico da scarti alimentari e da rifiuti vegetali;

i)       l’utilizzo degli ammendanti di cui alla legge n. 748/84 e s.m.i. per attività agronomiche e tutela dei suoli;

j)       l’utilizzo delle frazioni organiche stabilizzate per interventi in campo ambientale;

k)       l’utilizzo di frazioni secche residue, non recuperabili in altro modo e delle biomasse, ai fini di programmi energetici di fonti rinnovabili.

7.   Per l’attuazione delle finalità di cui al comma 6, il servizio competente della Regione elabora ed emana, entro 90 giorni dall’entrata in vigore delle presenti disposizioni, apposite direttive, sentiti i soggetti interessati”.

9.   L’art. 37 della L.R. 28.04.2000 n. 83 è abrogato.

Art. 8
Sostituzione dell’art. 1 della L.R. 23 marzo 2000, n. 52 recante: “Interventi
finanziari urgenti per favorire la raccolta differenziata dei rifiuti”

1.   L’art. 1 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 52 (Interventi finanziari urgenti per favorire la raccolta differenziata dei rifiuti) è sostituito dal seguente:

“Art. 1

1.   Al fine di incentivare lo sviluppo ed il miglioramento delle raccolte differenziate, la Regione concede ai Comuni, singoli o associati, contributi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al piano regionale di gestione dei rifiuti e per la realizzazione di progetti finalizzati alla riorganizzazione dei servizi che privilegiano le raccolte domiciliari.

2.   La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina le modalità ed i termini per la presentazione della domanda, la documentazione da allegare, i criteri di ripartizione dei fondi disponibili, i criteri per la valutazione della domanda medesima e per la formulazione della graduatoria, individuando le priorità e le competenze del servizio regionale competente”.

Art. 9
Modifiche e integrazioni alla L.R. 3 aprile 1995, n. 27 recante:
“Istituzione del Servizio volontario di vigilanza ecologica”

1.   L’art. 5 della legge regionale 3 aprile 1995, n 27 (Istituzione del Servizio volontario di vigilanza ecologica) è sostituito dal seguente:

“Art. 5
Corsi di formazione e aggiornamento

1.   La Giunta regionale disciplina i corsi di formazione e di aggiornamento per guardia ecologica volontaria, individuando modalità, termini di espletamento e contenuti degli stessi. I corsi sono realizzati dagli enti organizzatori del Servizio volontario di vigilanza ecologica o dalle associazioni di protezione ambientale giuridicamente riconosciute a norma dell'art. 3 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2.   Gli interessati inoltrano, ai soggetti gestori dei corsi, domanda di ammissione al corso, comprovando il possesso dei seguenti requisiti:

a)       godimento dei diritti civili e politici;

b)   non aver subito condanne a pena detentiva per delitto non colposo e non essere sottoposti a misure di sicurezza;

c)   non aver subito condanna per qualsiasi tipo di violazione della normativa con finalità di salvaguardia ambientale e naturalistica.

3.   Al termine del corso le aspiranti guardie sostengono, presso la sede dell'ente o associazione che gestisce il corso, un esame teorico-pratico innanzi ad una commissione nominata con provvedimento del Direttore regionale della Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia, composta in numero dispari non inferiore a cinque e non superiore a sette.

4.   Ai componenti della commissione d'esame compete un compenso pari a quello riconosciuto per le commissioni d’esame dei corsi regionali di formazione professionale.

5.   Agli oneri derivanti dal funzionamento della commissione di cui al presente articolo si provvede mediante lo stanziamento iscritto nell’ambito dell’U.P.B. 05.01.011 sul capitolo di spesa 291534 denominato: “Spese per l’istituzione del Servizio volontariato di vigilanza ecologica”.

6.   La commissione avvia lo svolgimento delle proprie funzioni successivamente alla conclusione dei corsi regionali di formazione di cui al presente articolo, e comunque non prima del 1° gennaio 2007”.

2.   Ovunque nel testo della legge regionale 3 aprile 1995, n. 27 ricorrono le parole “Settore ecologia e tutela dell’ambiente”, “Settore ecologia” o “Servizio ecologia e tutela dell’ambiente”, queste vanno sostituite con “Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia”.

3.   All’articolo 13 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 27 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

      “2 bis. Per gli esercizi successivi lo stanziamento viene determinato ed iscritto sul pertinente capitolo di spesa con le rispettive leggi di bilancio, ai sensi della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo)”.

Art. 10
Integrazioni e modifiche alla legge regionale 29 novembre 1999, n. 122 recante
“Disciplina degli interventi in materia ambientale”

1.   Il comma 3 dell’art. 3 della L.R. 122/99 è sostituito dal seguente:

“3. La Regione persegue i seguenti obiettivi attraverso:

a)   le Consulte regionali e provinciali per l’educazione ambientale;

b)  il Comitato regionale per l’educazione ambientale;

c)   il programma regionale per l’educazione ambientale;

d)  il sistema regionale per l’educazione ambientale”.

2.   Dopo il comma 3 dell’art. 3 della L.R. 122/99 è aggiunto il seguente:

      “3 bis. Le Province partecipano ai suddetti obiettivi mediante piani provinciali annuali, per la qualificazione del sistema provinciale di educazione ambientale, in armonia con gli indirizzi stabiliti dal Comitato regionale per l’educazione ambientale, sentito il parere della Consulta provinciale per l’educazione ambientale”.

3.   La rubrica del Titolo II (Comitato regionale per l’educazione ambientale) della L.R. 122/99 è sostituita dalla seguente:

      “Gli organismi territoriali per l’educazione ambientale”.

4.   Al Titolo II della L.R. 122/99 è inserito il seguente articolo 3 bis:

“Art. 3 bis
Consulta regionale per l’educazione ambientale

1.   Al fine di favorire la partecipazione programmatica in materia di educazione ambientale è istituita la Consulta regionale per l’educazione ambientale.

2.   La Consulta regionale per l’educazione ambientale è costituita da:

a)        l’Assessore regionale ai Parchi, Territorio, Ambiente ed Energia o da un suo delegato;

b)        l’Assessore regionale alla Formazione Professionale e all’Istruzione o da un loro delegato;

c)   gli Assessori provinciali all’Ambiente o da loro delegati;

d)   un rappresentante per ognuna delle associazioni ANCI, UNCEM, UPA;

e)   un rappresentante dei Parchi Regionali e Nazionali con sede regionale;

f)    un rappresentante per ognuna delle Università presenti sul territorio abruzzese;

g)   un rappresentante della Sovrintendenza Scolastica regionale.

3.   La Consulta è presieduta dall’Assessore regionale ai Parchi, Territorio, Ambiente ed Energia o da un suo delegato.

4.   La segreteria organizzativa del Comitato è assicurata dalla Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia della Regione Abruzzo.

5.   La Consulta regionale per l’educazione ambientale:

a)        formula annualmente indirizzi ed orientamenti per lo sviluppo del sistema regionale e raccomandazioni per lo sviluppo dei sistemi provinciali;

b)        prospetta annualmente criteri per la valutazione dello stato di sviluppo del sistema e degli interventi di educazione ambientale realizzati su scala regionale e provinciale, che confluiranno nel rapporto annuale sullo stato dell’educazione ambientale in Abruzzo”.

5.   Al Titolo II della L.R. 122/99, dopo l’articolo 3 bis, è inserito il seguente:

“Art. 3 ter
Consulta provinciale per l’educazione ambientale

1.   La Consulta provinciale per l’educazione ambientale persegue i fini di cui all’art. 4, comma 1 a livello provinciale, onde consentirne la più efficace capillarizzazione.

2.   La Consulta provinciale per l’educazione ambientale è costituita da:

a)   gli Assessori provinciali all’Ambiente, all’Istruzione ed alla Formazione;

b)   il referente per l’educazione ambientale del Dipartimento ARTA provinciale;

c)   un rappresentante dell’ANCI;

d)   un rappresentante per ogni Centro di educazione ambientale accreditato;

e)   un rappresentante nominato dal Dirigente scolastico regionale;

f)    un rappresentante indicato dalle Università operanti sul territorio provinciale;

g)   dai rappresentanti dei parchi e aree protette esistenti nel territorio provinciale;

h)   dai rappresentanti dei musei di interesse ambientale esistenti nel territorio provinciale.

3.   La Consulta è presieduta dall’Assessore provinciale all’Ambiente.

4.   La Consulta provinciale per l’educazione ambientale:

a)       ricerca modalità, autonomamente individuate, ma armonizzate a livello regionale, atte a garantire la qualità dei progetti e la partecipazione al sistema provinciale da parte di tutti i soggetti interessati;

b)       ricerca modalità di monitoraggio e correzione in itinere delle attività e di valutazione dei risultati ottenuti, armonizzate con quelle attuate a livello regionale;

c)       assicura l’attenzione alla valorizzazione delle risorse umane, alla costruzione di un clima comunicativo e relazionale, alla collaborazione interistituzionale e intersettoriale”.

6.   Al comma 2 dell’art. 4 della legge regionale 29 novembre 1999, n. 122 le parole “Il Comitato è presieduto dal Componente la Giunta regionale preposto al Settore Ecologia e Tutela Ambientale” sono sostituite da “Il Comitato è presieduto dal Direttore della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia o da un suo delegato”.

7    La lettera c) del comma 2 dell’art. 4 della L.R. 122/1999 è soppressa.

8    Alla lettera f) del comma 2 dell’art. 4 della L.R. 122/1999 le parole “3 esperti” sono sostituite con le parole “4 esperti, di cui 1 indicato dall’UPA”.

9.   Al comma 2 dell’art. 4 della legge regionale 29 novembre 1999, n. 122, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

      “f bis) il rappresentante della Regione Abruzzo al tavolo tecnico permanente Stato – Regioni costituito per l’espletamento delle attività istruttorie in materia di informazione, formazione ed educazione ambientale – INFEA – ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281”.

10. Al comma 1 dell’art. 9 della legge regionale 29 novembre 1999, n. 122, le parole “in linea con le indicazioni del Programma per l’Informazione e l’Educazione Ambientale del Ministero dell’Ambiente (INFEA) sono così sostituite “in linea con le indicazioni del Tavolo Tecnico INFEA recepite dalla Conferenza Stato Regioni”.

11. Al comma 2 dell’art. 10 della legge regionale 29 novembre 1999, n. 122 è aggiunto il seguente capoverso: “La Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all’art. 4, può, con proprio provvedimento, prevedere elementi di dettaglio dei suddetti requisiti”.

12. All’art. 12 della legge regionale 29 novembre 1999, n. 122, dopo le parole “è istituito” viene inserito “con funzioni di struttura regionale di coordinamento,”.

13. Ovunque nel testo della legge regionale 29 novembre 1999, n. 122 ricorrono le parole “Settore ecologia e tutela ambientale” o “Assessorato Politiche dello Sviluppo Compatibile e della Tutela Ambientale”, queste vanno sostituite con “Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia”.

Art. 11
Autorità ambientale regionale

1.   E’ istituita l’Autorità ambientale regionale nella persona del Direttore della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente ed Energia della Giunta regionale.

2.   L’Autorità ambientale svolge le funzioni proprie in tema di valutazione ambientale strategica nell’ambito della programmazione regionale, nazionale e comunitaria con i compiti definiti nella delibera CIPE del 4 agosto 2000, n. 83. A tal fine può avvalersi del necessario supporto tecnico ed amministrativo per l’ottimale svolgimento delle proprie funzioni.

3.   Agli oneri per il funzionamento dell’Autorità di cui ai commi 1 e 2, quantificati per l’anno 2006 in € 50.000,00, si provvede mediante lo stanziamento iscritto nell’ambito dell’U.P.B. 05.01.021 sul capitolo 151593 ridenominato: “Oneri per il funzionamento dell’Autorità ambientale”.

4.   La copertura finanziaria, per l’anno 2006, è assicurata mediante le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa del bilancio regionale:

-    U.P.B. 02.01.003 - capitolo 11465 denominato: “Oneri per la riscossione delle tasse automobilistiche regionali”

      - in diminuzione              € 50.000,00.

-    U.P.B. 05.01.021 – capitolo 151593 ridenominato: “Oneri per il funzionamento dell’Autorità ambientale”

      - in aumento             € 50.000,00.

5.   Per gli esercizi successivi lo stanziamento verrà determinato ed iscritto sul pertinente capitolo di spesa con le rispettive leggi di bilancio, ai sensi della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).

Art. 12
Integrazione alla L.R. 3 maggio 2006, n. 11

1.   Alla legge regionale 3 maggio 2006, n. 11 dopo l’art. 1 è aggiunto il seguente:

“Art. 1 bis

1.   La presente legge esplica la propria efficacia dopo l’approvazione, da parte del Consiglio regionale, del nuovo perimetro della riserva naturale adeguato a quanto disposto dall’art. 1”.

Art. 13
Entrata in vigore

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L’Aquila, addì 9 Agosto 2006

OTTAVIANTO DEL TURCO