IL DIRIGENTE DEL SERVIO
Omissis
determina
1) di approvare, ai sensi le Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) Art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) - Legge Regionale 28.04.2000 n. 83 art. 25 - il progetto presentato dalla Società TE.AM. TERAMO AMBIENTE S.p.A. - Sede legale: Corso San Giorgio n. 135 - 64100 TERAMO (TE), per la realizzazione e l’esercizio di una stazione di conferimento e centro di trasferenza per rifiuti urbani nel Comune di Teramo località “Carapollo”, identificabile al N.C.T. dello stesso al foglio di mappa n. 76, porzione della particella 54 - area classificata nel P.R.G. in zona “E” Attrezzature di servizio, sub zona Impianti tecnologici, tale destinazione è stata confermata con la Variante del P.R.G. del Comune di Teramo, adottata con Delibera di C.C. n. 52 del 16.07.2003, con destinazione ‘F1” - Attrezzature pubbliche di interesse urbano territoriale, sub. Zona 5 - Aree per attrezzature tecnologiche, per una superficie complessiva di circa i 10.000 m2, in conformità agli elaborati progettuali indicati in premessa e di seguito riportati:
Giorno 21 Mese di Luglio Anno 2005
Allegato 1 - Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 416 di proroga della concessione in uso gratuito dell’area di proprietà dell’Ente sita in Teramo c.da Carapollo alla Società TE.AM. Teramo Ambiente S.p.A.;
Giorno 18 Mese di Marzo Anno 2006
Allegato 2 - Relazione geologica a cura dello Studio di geologia del Dott. Flavio di Eusebio;
Giorno 21 Mese di
Marzo Anno 2006
Allegato 3 - Tavola - Planimetrie dei vincoli, planimetria catastale, carta tecnica - scala varie - Progettista Maurizio Sacripante;
Allegato 4 - Tavola - Piano quotato e sezioni - scala varie - Progettista Geom. Maurizio Sacripante;
Allegato 5 - Tavola - Pianta, prospetti, sezione capannone e particolare recinzione - scala varie - Progettista Geom. Maurizio Sacripante;
Giorno 22 Mese di Maggio Anno 2006
Allegato 6 - Relazione tecnica a cura del Geom Maurizio Sacripante;
Allegato 7 - Tavola - Planimetria generale e sistema raccolta acque scala varie - Progettista Geom. Maurizio Sacripante;
2) di autorizzare la Società TE.AM. Teramo Ambiente S.p.A. alla realizzazione e gestione ai sensi del predetto art. 208 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 159 il progetto di cui al punto 1);
3) di stabilire che l’autorizzazione di cui al precedente punto 2) è concessa per un periodo pari ad anni dieci dalla notifica del presente provvedimento, detto periodo risulta comprensivo sia della fase di costruzione che della fase di esercizio e, a tal proposito, si rinvia a quanto disposto all’art. 22 comma 3 della Legge Regionale 28.04.2000 n. 83;
4) di precisare che l’autorizzazione di cui al punto 2) è rinnovabile, per ogni sua fase (costruzione e/o esercizio) nelle forme stabilite dal Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e dalla Legge Regionale 28.04.2000 n. 83, art. 24, comma 5;
5) di autorizzare la Società TE.AM. Teramo Ambiente S.p.A. in oggetto ai sensi dell’art. 208 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152, all’esercizio dell’impianto indicato al precedente punto 1) alle condizioni e prescrizioni riportate in premessa che qui di seguito si riepilogano:
- dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Teramo prot. n.
01695 del 26.04.2006:
1. I movimenti di terra siano contenuti alle
esigenze di progetto;
2. I materiali di risulta eccedenti le necessità
di cantiere, siano sistemati e ben conguagliati in località idonea e comunque
nel rispetto del Decreto Legislativo n. 22/9 7;
3. Le acque meteoriche siano intercettate e
mediante idonei canali, siano allontanate dal perimetro dell’impianto e
condotte in luoghi idonei in modo da non turbare il regime idrico delle acque
di scorrimento superficiale, provocare dissesti, ruscellamenti e danni, specie
quelli previsti dall’art. 1 del R.D.L. 30.12.1923 n. 3267;
4. Siano adottati opportuni accorgimenti al fine
di salvaguardare le acque di falda dall’inquinamento;
5. A lavori ultimati si provveda a rinverdire
tutte le parti di terreno reso nudo a seguito dei lavori mediante semina di
idonei miscugli di piante erbacee e piantagione e di essenze arboree autoctone
(es. rovarella, olmo, acero, tiglio, ontano, ciliegio, sorbo, ligustro,
viburno, piracanta o biancospino), in funzione dello sviluppo naturale delle
piante stesse e dello spazio circostante, ricorrendo se necessario, anche a
tecniche di ingegneria naturalistica;
- dell’A.R.TA. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento
Provinciale di Teramo prot. n. 5336/BT/GR del 28.06.2006:
“Con nota
prot. n. 3648 del 19.04.2006 la Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti
richiedeva allo scrivente Dipartimento l’espressione del parere tecnico in
oggetto, finalizzato al rilascio dell’apposita Autorizzazione Regionale per la
realizzazione ed esercizio di una stazione di conferimento e centro di
trasferenza per rifìuti urbani, sita in località Carapollo a Teramo.
…………Omissis…………
Dall’analisi
complessiva della documentazione acquisita emerge che il progetto è
sostanzialmente conforme alle caratteristiche tecniche richieste dalla
Normativa Vigente ed in particolare ai requisiti previsti dalla L.R. n. 83/2000
e alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 131 del 22.02.2006 “Linee guida per
la realizzazione e gestione delle stazioni ecologiche o di conferimento dei
rifiuti urbani (S.E.) Art. 19, comma 1 ed art. 25, comma 1, lettera A) della
L.R. 28.04.2000 n. 83”.
Per quanto
attiene invece alla valutazione dei codici CER elencati in progetto e per i
quali viene chiesta l’autorizzazione, si
esprime parere favorevole per il codice CER 20 03 01 (rifiuti urbani non
differenziati) per quanto attiene all’attività di trasferenza e parere
favorevole per i soli codici elencati all’Appendice 1 (allegata in copia) della
Deliberazione di Giunta Regionale n. 131 del 22.02.2006 per quanto attiene alla
tipologia di rifiuti ammissibili alla stazione di conferimento.
Premesso
quanto sopra, si esprime Parere Tecnico favorevole al progetto per la
realizzazione ed esercizio di una stazione di conferimento e centro di
trasferenza per rifiuti urbani della Società TE.AM Teramo Ambiente S.p.A. alle
seguenti condizioni e prescrizioni:
- Rispetto completo della Normativa Vigente in
campo ambientale, ed in particolare del D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 83/2000 e
della Deliberazione di Giunta Regionale n. 131/2006,
- Per la Stazione di Conferimento, dovrà
essere tenuto apposito Registro da compilarsi settimanalmente, da cui risultino
i dati inerenti le tipologie e le quantità di rifiuti urbani avviati a
successivi centri di stoccaggio o impianti di trattamento, recupero o
smaltimento, con l’individuazione di tale destinazione;
- Realizzazione immediata di una recinzione
con altezza superiore a 2 metri in modo da consentire l’accesso solo in
presenza di personale addetto e per evitare intrusioni indesiderate di
qualsiasi genere, tale recinzione dovrà essere integrata su tutto il suo
perimetro da piantumazione ad alto fusto che mitighi la permeabilità visiva;
- Il settore dedicato al conferimento dei rifiuti
pericolosi degli oli minerali usati, degli oli e grassi vegetali ed animali
esausti, delle batterie, della carta e cartone, deve essere protetta mediante
apposita copertura dagli agenti atmosferici;
- Il posizionamento dei contenitori correttamente
etichettati per la raccolta degli oli, degli accumulatori al piombo e degli
altri rifiuti liquidi pericolosi, deve avvenire in sicurezza, su superficie impermeabile
dotata di bacino di contenimento e pozzetto stagno di emergenza di capacità
pari ad almeno un terzo della capacità complessiva dei contenitori posizionati;
- I contenitori e le piazzole di deposito
devono essere corredati da apposita cartellonistica esplicativa, riportante le
tipologie di rifiuti ammessi con la descrizione di oggetti e materiali in uso
correlabili alla specifica tipologia;
- Le acque di dilavamento dei piazzali
scoperti di prima e seconda pioggia andranno trattate come da progetto
presentato ed in conformità alla Normativa Vigente, la richiesta di autorizzazione
allo scarico delle acque di dilavamento è presentata ai sensi del D.Lgs. n.
152/2006 alla Provincia territorialmente competente;
- Il soggetto titolare dell’autorizzazione,
prima della data di avvio, dovrà nominare un apposito “referente tecnico”,
responsabile delle funzioni di coordinamento tecnico ed amministrativo e della
formazione del personale addetto;
- L’area ove avviene la trasferenza di rifiuti
urbani indifferenziati a fine giornata deve essere lasciata sgombra e pulita, i
rifiuti in tale area devono stazionare il minor tempo possibile, lo stretto
necessario alle operazioni di scarico e carico;
- Devono essere previsti, almeno con cadenza
biennale, interventi di derattizzazione e disinfestazione ed interventi di sanificazione
e deodorazione delle aree dedicate alla trasferenza di rifiuti urbani indifferenziati
da concordare con la A.U.S.L. di competenza”.
6) di stabilire che l’autorizzazione di cui al punto 2) è rilasciata per le seguenti tipologie di rifiuti, i cui CER sono riportati nell’allegato “A” al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale, composto di n. 6 pagine numerate;
7) di PRECISARE che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo
per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e
dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle
esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria
dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da
rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la
flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
- devono essere promossi, con l’osservanza di
criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo,
il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
- le attrezzature ed i contenitori usati
devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la
corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti
e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona
efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e
decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la
normativa vigente;
8) di prescrivere che negli impianti oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
9) di richiamare la Società TE.AM. Teramo Ambiente S.p.A. autorizzata, al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registri di carico e scarico) del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Teramo e all’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Teramo di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;
10) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) comma 13 (Quanto, a seguito di controlli successivi all’avviamento degli impianti, questi non risultino conformi all’autorizzazione di cui al presente articolo, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione, quest’ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia adempiuto a quanto disposto nell’atto di diffida, l’autorizzazione è revocata) del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152;
11) di obbligare la Società al pieno rispetto dei contenuti della Delibera di Giunta Regionale n. 1089 del 04.11.2005 avente per oggetto: “Artt. 28 e 29 della Legge Regionale 28.04.2000 n. 83 e smaltimento, trattamento e recupero di rifiuti urbani prodotti nella Regione. Indirizzi regionali per l’esercizio delle finzioni attribuite per gli Enti locali e per le attività di controllo”;
12) di fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; sono fatti salvi, infine eventuali diritti di terzi;
13) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Teramo (TE), all’Amministrazione Provinciale di Teramo, all’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Direzione Centrale di Pescara e all’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Teramo;
14) di trasmettere, altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18, del Decreto Legislativo 03.04.2006 (Norme in materia ambientale) n. 152 copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali c/o la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;
15) di notificare ai sensi di legge, il presente provvedimento alla Società TE.AM. TERAMO AMBIENTE S.p.A. - Sede legale: Corso San Giorgio n. 135 - 64100 TERAMO (TE);
16) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al
competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
il DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini
Segue allegato