IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

La ditta DOMO SRL., nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in S.S. 81 Km. 18 – Comune di Civitella Del Tronto (TE), è autorizzata all’ampliamento della cava di ghiaia sita in località “Piano Risteccio” del Comune di Civitella Del Tronto (TE) individuata in Catasto al foglio di mappa 55 particelle nn. 513-531-532-525-522-524-526-537-508-509-510-516-534-515-533-514-529-530-687-527-555-512-528-525-521-519-518-517-511-536-535-500-501-677-678-679-673-493-683-660-684-681 alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

La ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti ai vertici dell’area assegnata.

Art. 3

L’autorizzazione è valida per anni 5 (cinque) dalla data di notifica del presente provvedimento e l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro novanta giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino ad ulteriori novanta giorni di proroga. La denuncia di inizio lavori completa di idonea documentazione, attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.L.gs. n. 624/1996, deve essere presentata, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/1959, al Servizio Attività Estrattive e Minerarie. Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga al predetto Servizio la denuncia di esercizio, il presente provvedimento si intende decaduto.

Art. 4

Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 253.063,88 (duecentocinquantatremilasessantatre/88) è stato effettuato con polizze fidejussorie nn. PT0013168, PT0013169, PT0013170, PT0013171 emesse in data 07.07.1999 dalla SOCIETÀ SIC ASSICURAZIONI spa. di ROMA.

Art. 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.

Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:

-    Prima dell’inizio dei lavori di coltivazione deve essere presentato un estratto di mappa catastale originale dell’area interessata, nonchè il titolo di disponibilità di conferma delle particelle interessate per l’intera durata dell’attività estrattiva;

-    I lavori di coltivazione e di risanamento ambientale devono procedere uniformemente con quelli delle cave confinanti secondo quanto previsto nel programma dei lavori contenuto nel progetto approvato;

-    Devono essere adeguatamente ripristinati, sia il corso del fosso esistente, sia la porzione ricadente in zona di rispetto dal Torrente Salinello, da ultimare entro il termine inderogabile del primo anno di attività;

-    Ogni trimestre deve essere regolarmente redatta, da parte della Direzione dei Lavori, la rispettiva relazione sullo stato di avanzamento dei lavori da presentare all’Ufficio Cave e Torbiere, Corpo Forestale dello Stato, Genio Civile e Amministrazione Comunale. In caso contrario l’attività estrattiva è sospesa;

-    Prima di passare alla fase successiva deve essere effettuato, da parte dei suddetti Uffici, il collaudo annuale delle zone ripristinate da effettuarsi entro il trentesimo giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione oltre il quale la ditta è autorizzata al prosieguo del programma dei lavori;

-    Deve essere verificata, con l’Amministrazione Comunale, la natura demaniale delle strade riportate in planimetria catastale.

Art. 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Art. 8

La quantità media estraibile annualmente è di mc. 74.000 e complessivamente di mc. 370.000 per l’intera durata dell’attività.

Art. 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di Legge:

a)   n. 1 escavatore; b) n. 1 ruspa; c) vari autocarri.

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta deve rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento, allegato “E” art. 6 L.R. 67/1987.

Art. 11

Il presente Provvedimento deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ezio Faieta