IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
La ditta DI.PIF.RA s.r.l. con sede legale in Notaresco, S.S. n. 150 km. 10+500, è autorizzata all’apertura di una cava di ghiaia in località “Silvetta” nel Comune di Notaresco (TE) distinta in catasto al foglio n. 36 particella n. 213, alle seguenti norme e condizioni;
Articolo 1
Devono essere osservate le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.
Articolo 2
La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.
Articolo 3
L’autorizzazione è valida per anni 2 (due) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data e potranno essere concessi ulteriori 90 giorni per giustificati motivi.
Al Servizio Sviluppo attività Estrattive e Minerarie deve essere inviata la denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59 nonché idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.
La presente Determina si intende decaduta qualora non sia pervenuta la denuncia di esercizio di inizio lavori entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni.
Articolo 4
Il deposito cauzionale a garanzia dei lavori di ripristino ambientale nella misura di Euro 100.000,00 (centomila/00) è stata presentata con polizza fidejussoria n. 6730101878217 stipulata con la compagnia Milano Assicurazioni, agenzia di Teramo Badia, in data 05.07.2006;
Articolo 5
Devono essere forniti al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite.
Articolo 6
La ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge e alle seguenti prescrizioni:
1) Gli scavi devono mantenere una distanza
minima di rispetto di 150,00 metri dal confine demaniale del fiume Vomano;
2) Prima dell’inizio dei lavori di coltivazione
deve essere presentata una planimetria catastale aggiornata dell’area
interessata contenente i termini di delimitazione con le rispettive monografie,
il percorso utilizzato dai mezzi di trasporto e l’accesso alla viabilità
principale, nonché due piezometri da installare sia in prossimità del confine
dell’area di cava verso il fiume Vomano, sia sul lato nord.
3) L’area sottoposta ad attività estrattiva
deve essere adeguatamente segnalata mediante apposizione di recinto e appositi
avvisi, nonché idonea chiusura delle vie di accesso e la posa in opera del
cartello indicatore contenente tutti i riferimenti autorizzativi e di
conduzione della cava;
4) La profondità massima di scavo deve
risultare ad almeno 2,00 metri sopra il livello della falda acquifera;
5) Devono essere salvaguardate le eventuali
canalizzazioni esistenti;
6) Il risanamento ambientale dell’area deve
essere eseguito utilizzando materiale idoneo, raccordando la superficie di cava
con i terreni circostanti e ripristinando la coltivazione agronomica del fondo
in modo da evitare impaludamenti;
7) Il materiale necessario per il ritombamento
dello scavo deve rispondere alle modalità stabilite dal D.L.vo n. 22/97
(Decreto Ronchi) e successive modifiche ed integrazioni;
Articolo 7
La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva;
Articolo 8
La quantità media estraibile annualmente è di circa mc. 13.213,50 e complessivamente mc. 26.427,00 per l’intera durata dell’attività.
Articolo 9
La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici:
a) escavatore; b) pala meccanica; c) autocarri.
Articolo 10
Circa le modalità della sistemazione ambientale la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E” art. 6 L.R. 67/87;
Articolo 11
La presente Determina deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata all’esercente nei modi consentiti dalla legge.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Ezio Faieta