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il consiglio
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DELIBERA
1°) di approvare le seguenti modifiche al vigente
statuto comunale: “
- all’art.10 “ Sessioni e convocazione “, dopo
il terzo comma, vengono aggiunti i seguenti commi:
4. Per maggior coinvolgimento e più efficace
destinazione dei compiti istituzionali in seno alla gestione dell’ente, viene
istituita la figura del Presidente del Consiglio comunale.
5. Dopo la convalida degli eletti, il Consiglio
comunale procede all’elezione nel proprio seno di un Presidente del Consiglio,
con votazione a scrutinio segreto.
6. Il Presidente è eletto a maggioranza dei due
terzi (2/3) dell’assemblea, se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la
maggioranza prevista, nella terza votazione, da tenersi entro otto giorni, è
sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Finchè non
avviene tale elezione i compiti e le funzioni vengono svolti dal Sindaco.La
carica è incompatibile con quella di Assessore comunale.
7. In sede di prima attuazione l’elezione del
Presidente viene effettuata nella prima seduta consiliare successiva
all’entrata in vigore del presente Statuto o delle sue modifiche. Le funzioni
vicarie del Presidente del Consiglio sono esercitate dal Consigliere anziano.
8. Il consigliere anziano è colui che ha
ottenuto la maggiore cifra individuale, ai sensi di legge, con esclusione del
Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco. A parità di voti, le
funzioni sono esercitate dal più anziano di età.
9. Al Presidente se eletto verrà corrisposta una
indennità di carica quantificata nei modi e termini di legge o regolamento.
10. La convocazione del Consiglio e l’ordine del
giorno degli argomenti da trattare sono effettuati dal Presidente di sua
iniziativa, sentito il Sindaco, o su richiesta di almeno un quinto dei
consiglieri.
- all’art. 23 “Attribuzioni di amministrazione“,
al comma 1, lettera a) dopo la parola rappresentanza viene aggiunta “legale“;
- all’art. 26 “ Attribuzioni di organizzazione
“, al primo comma, lettera e) viene aggiunta alla fine “ o consiglieri “;
- all’art. 27/bis “ Divieto generale di
incarichi e consulenze. Obbligo di astensione “, al primo comma, dopo la parola Assessori viene aggiunto “ al Presidente del Consiglio “;
- all’art. 29 “Struttura “, alla fine del
primo comma viene aggiunto “La
direzione dei settori, ove il Sindaco non ritenga di assegnarle a se stesso o
conferirle ai componenti dell’organo esecutivo, spetta al personale formalmente
incaricato delle posizioni organizzative.
- Al predetto articolo 29 vengono aggiunti i
seguenti secondo e terzo comma
2. La Giunta comunale può prevedere la
costituzione dell’ufficio posto alle dirette dipendenze del Sindaco, della
Giunta comunale e degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo
e di controllo loro attribuite dalla legge, costituito da dipendenti dell’ente
o da collaboratori assunti a tempo determinato, purchè l’Ente non sia
dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturali deficitarie di cui
all’art. 45 del Decreto Legislativo 504/92.
3. Il Comune istituisce e attua i controlli
interni previsti dall’art. 147 del Decreto Legislativo 267/2000, secondo
criteri e modalità intesi a garantire che non vi sia sovrapposizione di
competenze tra le strutture deputate ai vari sistemi di controllo.
- all’art. 62 “-Nomina del difensore civico“ ,il primo comma viene così
sostituito:
- 1. Il Comune ha facoltà di
stipulare convenzioni oppure promuovere e partecipare a forme associative e di
cooperazione intercomunale per l’istituzione del Difensore Civico. In mancanza
Il Comune può decidere di nominare autonomamente il Difensore civico a
scrutinio segreto ed a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune,
tra una terna di persone designate dall’assemblea delle associazioni di cui
agli articoli 50 e 54.
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