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il consiglio

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DELIBERA

1°) di approvare le seguenti modifiche al vigente statuto comunale: “

-    all’art.10 “ Sessioni e convocazione “, dopo il terzo comma, vengono aggiunti i seguenti commi:

4.   Per maggior coinvolgimento e più efficace destinazione dei compiti istituzionali in seno alla gestione dell’ente, viene istituita la figura del Presidente del Consiglio comunale.

5.   Dopo la convalida degli eletti, il Consiglio comunale procede all’elezione nel proprio seno di un Presidente del Consiglio, con votazione a scrutinio segreto.

6.   Il Presidente è eletto a maggioranza dei due terzi (2/3) dell’assemblea, se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza prevista, nella terza votazione, da tenersi entro otto giorni, è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Finchè non avviene tale elezione i compiti e le funzioni vengono svolti dal Sindaco.La carica è incompatibile con quella di Assessore comunale.

7.   In sede di prima attuazione l’elezione del Presidente viene effettuata nella prima seduta consiliare successiva all’entrata in vigore del presente Statuto o delle sue modifiche. Le funzioni vicarie del Presidente del Consiglio sono esercitate dal Consigliere anziano.

8.   Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, ai sensi di legge, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco. A parità di voti, le funzioni sono esercitate dal più anziano di età.  

9.   Al Presidente se eletto verrà corrisposta una indennità di carica quantificata nei modi e termini di legge o regolamento.

10. La convocazione del Consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare sono effettuati dal Presidente di sua iniziativa, sentito il Sindaco, o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri.

-    all’art. 23 “Attribuzioni di amministrazione“, al comma 1, lettera a) dopo la parola rappresentanza viene aggiunta “legale“;

-    all’art. 26 “ Attribuzioni di organizzazione “, al primo comma, lettera e) viene aggiunta alla fine “ o consiglieri “;

-    all’art. 27/bis “ Divieto generale di incarichi e consulenze. Obbligo di astensione “, al  primo comma, dopo la parola Assessori viene aggiunto “ al Presidente del Consiglio “;

-    all’art. 29 “Struttura “, alla fine del primo comma viene aggiunto “La direzione dei settori, ove il Sindaco non ritenga di assegnarle a se stesso o conferirle ai componenti dell’organo esecutivo, spetta al personale formalmente incaricato delle posizioni organizzative.

-    Al predetto articolo 29 vengono aggiunti i seguenti secondo e terzo comma

2.   La Giunta comunale può prevedere la costituzione dell’ufficio posto alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale e degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituito da dipendenti dell’ente o da collaboratori assunti a tempo determinato, purchè l’Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturali deficitarie di cui all’art. 45 del Decreto Legislativo 504/92.

3.   Il Comune istituisce e attua i controlli interni previsti dall’art. 147 del Decreto Legislativo 267/2000, secondo criteri e modalità intesi a garantire che non vi sia sovrapposizione di competenze tra le strutture deputate ai vari sistemi di controllo.

-    all’art. 62 “-Nomina del difensore civico“ ,il primo comma viene così sostituito:

-    1. Il Comune ha facoltà di stipulare convenzioni oppure promuovere e partecipare a forme associative e di cooperazione intercomunale per l’istituzione del Difensore Civico. In mancanza Il Comune può decidere di nominare autonomamente il Difensore civico a scrutinio segreto ed a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune, tra una terna di persone designate dall’assemblea delle associazioni di cui agli articoli 50 e 54.

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