il presidente della giunta regionale

Premesso che in Provincia di Teramo si è creata una situazione di grave emergenza ambientale nella gestione del ciclo dei rifiuti urbani, in particolare riguardante le attività di smaltimento e/o recupero degli stessi;

Viste le note del CORSU, Consorzio comprensoriale per i rifiuti di Teramo, prot. n. 6005 del 23.06.2006, prot. n. 6131 del 03.07.2006, avente per oggetto: “Discarica di Colle Coccu di Castellalto. Chiusura. Provvedimenti” e successiva nota integrativa inerente la quantità di rifiuti smaltita dai singoli Comuni;

Vista la nota del Comune di Castellalto prot. n. 5985 del 27.06.2006, avente per oggetto: “Conferimento rifiuti presso la discarica comunale in località Colle Coccu. Comunicazione urgente”;

Vista la nota dell’Unione di Comuni “Città Territorio” – Val Vibrata prot. n. 6235 del 05.07.2006, avente per oggetto: “Richiesta di emissione di ordinanza per il conferimento di rifiuti biodegradabili (alghe marine) – CER 20 02 01”;

Vista la nota della Provincia di Teramo prot. n. 141971 del 14.07.2006 con la quale si richiede il conferimento di rifiuti urbani interessanti alcuni Comuni della stessa Provincia fuori dall’ambito territoriale, perdurando l’assenza di impianti idonei al loro smaltimento;

Visto il Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152, avente per oggetto: “Norme in materia ambientale”, art. 191 “Ordinanze con tingibili ed urgenti e poteri sostitutivi”;

Visto il DLgs. 13.1.2003, n. 36 avente per oggetto: “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.M. 03.08.2005 “Criteri ammissibilità dei rifiuti in discarica” e successive modifiche ed integrazioni s.m.i;

Visto l’art. 11, comma quaterdecies della L. 02.12.2005 n. 248, che ha ulteriormente posticipato il termine del 31.12.2005,  di cui al D.Lgs 13.01.03, n. 36, al 31.12.2006;

Vista la L.R. 28/04/00, n. 83, avente per oggetto: “Testo Unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti” -  art. 31, comma 1, lett.a),

Visto, in particolare, l’art. 13, comma 1 della L.R. 83/00, che prevede che l’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) per la gestione dei rifiuti urbani è costituito dal territorio provinciale;

Preso atto che la situazione in Provincia di Teramo, come già descritta nell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 2/06 del 03.03.2006 (BURA n. 18 del 24.03.2006), nel frattempo, si è ulteriormente aggravata, a causa di nuovi eventi accaduti, che di seguito si riassumono:

1.   la discarica per rifiuti non pericolosi, ubicata in località “Colle Coccu”, nel Comune di Castellalto (TE), gestita dal Comune di Castellalto, in cui conferiscono n. 11 Comuni della Provincia di Teramo (Basciano, Canzano, Castellalto, Castel Castagna, Cellino Attanasio, Cermignano, Crognaleto, Fano Adriano, Montorio al Vomano, Penna S.Andrea, Pietracamela), non disponendo di volumetrie utilizzabili poiché satura, come evidenziato con nota del Comune di Castellalto prot.n. 5985 del 27.06.2006, è stata chiusa con provvedimento del Comune di Castellalto; 

2.   la discarica per rifiuti non pericolosi, ubicata in località “Casette di Grasciano” nel Comune di Notaresco (TE), di titolarità del CIRSU SpA e gestita dalla società Sogesa SpA, è stata interessata da un provvedimento in data 05 07.2006 del Tribunale di Teramo (art. 321 c.p.p.), con il quale si è disposto: “il dissequestro della discarica in esercizio, già sottoposta a sequestro preventivo con decreto del GIP di Teramo in data 29.04.2006”, ed è, al momento, utilizzabile solo ai fini dello smaltimento dei rifiuti urbani dei Comuni del Comprensorio CIRSU (Giulianova, Roseto degli Abruzzo, Bellante, Morro d’Oro, Mosciano S. Angelo e Notaresco), mentre permane lo stato di sequestro per l’impianto di trattamento e compostaggio dei rifiuti urbani, a causa della sua perdurante criticità; 

l’Unione di Comuni “Città Territorio” - Val Vibrata, comprensorio territoriale attualmente privo di un impianto di smaltimento disponibile per il conferimento di rifiuti urbani, con nota prot. n. 3190 del 07.07.2006, richiede di poter smaltire in un sito idoneo, i rifiuti derivanti dalla pulizia stradale;

Evidenziato che le richieste degli Enti sopra richiamate sono riferibili a tipologie di rifiuti classificati ai sensi dell’art. 184 del DLgs. 152/06 rifiuti urbani e/o assimilati agli stessi e sono conferibili in impianti di smaltimento, classificati ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b) del DLgs. 36/03, come “discariche per rifiuti non pericolosi”, per le quantità come riportato in Tab. 1:

 

Considerato che la situazione di grave difficoltà per le attività di smaltimento e/o recupero che si è venuta a creare, per i motivi sopra illustrati, ha causato l’impossibilità di provvedere al corretto smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani (RU) di numerosi Comuni che utilizzavano per il conferimento dei rifiuti urbani tal quali, in particolare, la discarica “Colle Coccu”, ubicata nel Comune di Castellalto, con ripercussioni negative sull’organizzazione dei servizi di igiene urbana e con disservizi nei confronti dei cittadini;

Ritenuto di dover emettere un’ordinanza regionale ai sensi dell’art. 191 del DLgs. 152/06 e dell’art. 31, comma 1, lett.a) della L.R.83/00;

Preso atto che permangono gravi difficoltà operative nel territorio della Provincia di Teramo che non consentono un regolare svolgimento delle attività di smaltimento e/o recupero di rifiuti urbani, difficoltà peraltro dovute in particolare a:

-    provvedimenti di sequestro della magistratura di Teramo, interessanti le discariche per rifiuti non pericolosi di Teramo (La Torre), Tortoreto (Salino), Atri (S.Lucia);

-     alla chiusura delle discariche per rifiuti non pericolosi di Cellino Attanasio (Conti), Castellalto (Colle Coccu);

-     al permanere della chiusura della discarica per rifiuti non pericolosi di Sant’Omero (Ficcadenti);

-     alla limitazione dell’uso della discarica del CIRSU spA ubicata nel Comune di Notaresco (Casette di Grasciano) ai soli Comuni del Comprensorio (disposizioni del Tribunale di Teramo);

-     al permanere dell’impossibilità di utilizzo dell’impianto di trattamento dei rifiuti urbani biodegradabili (riciclaggio e compostaggio), ubicato in località “Casette di Grasciano”, nel Comune di Notaresco (TE);

Considerato che la Regione Abruzzo, valutando la già critica situazione nel settore della gestione dei rifiuti, ulteriormente aggravatasi in Provincia di Teramo, per le situazioni sopra accennate, al fine di consentire un miglior coordinamento delle attività di smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani nel territorio regionale e favorire sinergie cooperative tra Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi, ha provveduto ad approvare la DGR n. 1089 del 04.11.2005, recante specifiche direttive, ispirate a princìpi di solidale cooperazione e responsabilità condivisa tra tutti i soggetti interessati (Province, Consorzi Intercomunali e/o loro Società SpA, gestori impianti, ..etc), al fine di superare le gravi difficoltà operative;

Rilevato che non possono essere percorse le ordinarie procedure definite dalle direttive regionali, approvate con la DGR n. 1089 del 04.11.2005, a causa dell’evolversi degli eventi aventi carattere emergenziale (sequestro discariche, saturazione di discariche,, impossibilità di garantire i conferimenti delle frazioni biodegradabili, ..etc), che richiedono, invece, provvedimenti urgenti ed indifferibili che non si conciliano con i tempi occorrenti per le procedure ordinarie (approvazione dei consigli provinciali, dei consigli di amministrazione dei Consorzi, ..etc), queste ultime utilizzabili per forme di collaborazione volontaria di medio-lungo periodo;

Considerato che il Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia, per le vie brevi, data l’urgenza, ha provveduto preliminarmente a consultare:

1.   il Sindaco del Comune di Chieti, per avere la disponibilità a ricevere un ulteriore quantitativo di rifiuti urbani presso la discarica “Casoni”, ubicata nel Comune di Chieti, rifiuti provenienti dai Comuni della Provincia di Teramo che conferivano nella discarica “Colle Coccu”, ubicata nel Comune di Castellalto (TE);

2.   le Province di Chieti e Teramo, per il necessario coordinamento delle attività connesse con l’organizzazione dei servizi di raccolta, smaltimento e/o recupero;

3.   i Consorzi comprensoriali dei rifiuti interessati: CORSU di Teramo ed Unione di Comuni “Città territorio” - Val Vibrata ed il Comune di Castellalto (TE);

Richiamato il Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

Richiamato il DLgs. 13.1.2003, n. 36 avente per oggetto: “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la L.R. 28/04/00, n. 83 avente per oggetto: “Testo Unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti”;

Richiamata la L.R. 16.12.1998, n. 146 “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi” e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la nota della Direzione Affari della Presidenza, Servizio Legislativo, prot.n. 27057 del 09.06.05;

Considerato che l’impianto di smaltimento per rifiuti non pericolosi ubicato in località “Casoni” di Chieti (CH), individuato nello specifico, presenta sufficienti disponibilità volumetriche per ricevere i rifiuti da ambiti territoriali diversi;

Visto

l’art. 191, comma 1 del DLgs. 152/06 che prevede, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, la possibilità di emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente; 

Ritenuto di individuare nel 1° comma dell’art. 13 della predetta L.R. 83/00, la norma che, ai sensi del presente atto, si intende derogare, in quanto l’utilizzazione degli impianti presenti nella Regione, regolarmente autorizzati ed in esercizio, nei limiti e prescrizioni imposti dalle rispettive autorizzazioni rilasciate dalla Regione, non comporta il ricorso a forme speciali di gestione dei rifiuti urbani che determinino pregiudizio per la salute pubblica e per l’ambiente;

Ritenuto di accogliere favorevolmente le richieste formulate dal CORSU di Teramo (Comuni interessati), dall’Unione di Comuni “Città Territorio” - Val Vibrata (Comuni interessati), dal Comune di Castellalto nonché dalla Provincia di Teramo, come da note sopra riportate;

Dato atto che la Provincia di Teramo ha espresso, con nota prot. n. 141971 del 14.07.2006, parere tecnico favorevole al conferimento dei rifiuti urbani interessati dal presente provvedimento, in un ambito territoriale diverso; 

Dato Atto che il Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Regionale Parchi Territorio Ambiente Energia ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, anche ai sensi dell’art. 191 del DLgs. 152/06 (non rilevandosi dallo stesso conseguenze negative sul piano ambientale);

ORDINA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte:

1.      di provvedere, in deroga a quanto disposto dall’art. 13, comma 1 della L.R. 28.4.2000, n. 83, affinché i rifiuti urbani (CER 200301 - CER 200303 e CER 200201), dei Comuni riportati in Tab. 1 (e/o per loro conto: i Consorzi comprensoriali e/o i soggetti gestori dei servizi), per un quantitativo complessivo di circa 54,5 t/g; siano smaltiti nella discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località “Casoni”, nel Comune di Chieti; nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, nonché dei limiti, condizioni e prescrizioni riportate nella relativa autorizzazione regionale rilasciata a favore del titolare dell’impianto di destinazione finale dei rifiuti;

2.   di stabilire che le presenti disposizioni hanno validità temporale di mesi 6 (sei), dalla data di emissione del provvedimento, eventualmente rinnovabile, ai sensi dell’art. 191, comma 4 del DLgs. 152/06, in caso di accertata necessità ed urgenza;

3.   di richiamare i soggetti interessati dalla presente disposizione, al più rigoroso e scrupoloso rispetto della vigente normativa in materia di salute pubblica e tutela dell’ambiente, riservandosi di adottare i provvedimenti previsti dall’art. 191, comma 2 del DLgs. 152/06, per promuovere ed adottare le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti;

4.   di rimandare ad accordi tra le parti interessate: la definizione delle “modalità operative” relative alle attività di raccolta, smaltimento e/o recupero dei RU, la definizione delle “tariffe di conferimento” dei RU agli impianti che, in ogni caso, non devono discostarsi da quelle già in vigore all’atto dell’emissione della presente ordinanza; eventuali modifiche delle tariffe di conferimento agli impianti interessati, devono essere preliminarmente motivate, documentate ed inviate alla Regione per l’esame di competenza di cui all’art. 8, comma 1, lett. m) ed All. 2, punto 6 del DLgs. 36/03 “Piano Finanziario”;

5.   di richiamare al rispetto delle norme regionali in materia di tributo speciale di cui alla L.R. 146/98 e s.m.i. nonché, se applicabili, successivamente al 31.12.2006, al rispetto delle disposizioni del D.M. 03.08.2005 “Criteri ammissibilità dei rifiuti in discarica” e s.m.i;

6.   di effettuare da parte delle Province, il controllo delle attività e la verifica, con apposite relazioni trimestrali da rimettere al competente Servizio della Regione, delle disposizioni di cui al presente provvedimento ed in caso di inosservanza delle stesse, perché provvedano a segnalarle tempestivamente per l’adozione dei conseguenti provvedimenti;

7.   di trasmettere da parte del Servizio Gestione Rifiuti, copia del presente provvedimento alle Province interessate, ai Consorzio Comprensoriali interessati ed ai gestori degli impianti, ai Dipartimenti Provinciali dell’ARTA competenti territorialmente (Chieti e Teramo), alla Direzione Centrale dell’ARTA;

8.   di demandare alle Province, il compito di informare tempestivamente i diversi Comuni interessati per l’adozione degli adempimenti conseguenti;

9.   di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 191, comma 1 del DLgs. 152/06, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio, al Ministero della Salute, al Ministero delle attività produttive;

10. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul B.U.R.A.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni dalla sua pubblicazione sul B.U.R.A.

L’Aquila, 17 luglio 2006

il presidente

On. Ottaviano Del Turco