LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa:

1)   di prendere atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, lettera p) bis  della L.R. 16.9.98 n. 81 e s.m.i., e per la parte di territorio della Regione Abruzzo ricompreso nel Bacino di rilievo interregionale del Fiume Sangro, di quanto approvato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità del Bacino di rilievo interregionale del Fiume Sangro in merito al secondo punto all’Ordine del Giorno: “Piani Stralcio di Bacino Difesa dalle Alluvioni e Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi – Misure di salvaguardia: Integrazione e Modifica”, di cui all’Estratto dal Verbale n. 1 in data 22.05.2006, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2)   di modificare ed integrare l’Atto di Indirizzo e Direttive sul Piano Stralcio di Bacino “Difesa dalle Alluvioni” – Allegato n. 1 della D.G.R. 422 del 29.03.2005 – paragrafo:  1. Effetti del progetto di Piano adottato – lettera a) misure di salvaguardia – abrogando l’ultimo capoverso del comma 4° che testualmente recitava “Nel caso si tratti di opere o infrastrutture pubbliche la realizzazione è consentita a condizione che prima del collaudo siano realizzati, se necessano, adeguati interventi per l’eliminazione o la riduzione del pericolo e del rischio idraulico” e inserendo un ulteriore comma 4bis – come di seguito specificato:

-    comma 4 bis) ”E’ consentita altresì la realizzazione di opere e/o infrastrutture pubbliche, previste nei Piani Urbanistici attuativi vigenti, per le quali non sussista la possibilità di delocalizzazione o di valida alternativa progettuale ed aventi copertura finanziaria assentita alla data di pubblicazione sul BURA della  D.G.R. di Adozione del Progetto di Piano Stralcio, con inizio lavori entro 24 mesi dalla data di pubblicazione sul BURA della presente modifica.
Il progetto dovrà essere corredato di apposito studio, redatto secondo l’Allegato D alle Norme di Piano, che preveda al suo interno interventi adeguati per l’eliminazione o la riduzione del pericolo e del rischio idraulico, coerenti con le previsioni del Piano.”

3)   di modificare ed integrare l’Atto di Indirizzo e Direttive sul Piano Stralcio di Bacino  “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” – Allegato n. 2 della D.G.R. 422 del 29.03.2005 – paragrafo: 2.4 “Effetti del progetto di Piano. Misure di salvaguardia”, attraverso la riformulazione degli articoli 14 – 15 – 16 – 17 – 20, nei termini di seguito indicati:

-    art. 14 – comma 2 – lettera c) “Disciplina delle aree a pericolosità molto elevata”
La misura di salvaguardia, originariamente apposta, è sostituita dalla seguente: “impiantare nuove attività di escavazione e/o prelievo, in qualunque forma e quantità, di materiale sciolto o litoide, fatta eccezione per le attività relative alla ricerca archeologica e per gli interventi finalizzati  esclusivamente alla eliminazione della pericolosità  idrogeologica”.

-    art. 14 “Disciplina delle aree a pericolosità molto elevata”
Alla misura di salvaguardia, originariamente apposta, si inserisce - dopo il comma 2 - un ulteriore comma 3 che così dispone: “Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente le opere strettamente necessarie alle attività di sfruttamento a fini minerari ed idrogeologiche delle unità geologiche sono consentite purchè si dimostri, nell’ambito dello studio di compatibilità idrogeologica, che l’attività di estrazione, produzione ed esercizio non alteri o incrementi  le condizioni di instabilità dei versanti, in un intorno significativo dell’impianto, e non contribuisca ad innescare fenomeni di subsidenza incompatibili con le finalità di tutela del presente Piano”.

-    art. 15 – comma 1 - Lettera b) “Interventi consentiti in materia di patrimonio edilizio”
La misura di salvaguardia, originariamente apposta, è sostituita dalla seguente: “gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo,  così come definiti alle lettere a), b), c), dell’art. 3 del DPR 6.6.2001 n. 380 e,  all’interno delle zone A, così come definite dal DM 1444/68,  gli interventi  di ristrutturazione edilizia contemplati alla lettera d) dello stesso art. 3 del DPR 380/2001 che non comportino incremento del carico urbanistico”.

-    art. 15 –comma 1 - Lettera c) “Interventi consentiti in materia di patrimonio edilizio”
La misura di salvaguardia, originariamente apposta, è sostituita dalla seguente: “gli interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie o di volume e senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino  incremento del carico urbanistico”.

-    art. 15 – comma 1, Lettera h) “Interventi consentiti in materia di patrimonio edilizio”
La misura di salvaguardia, originariamente apposta, è sostituita dalla seguente: “la riparazione degli edifici esistenti, danneggiati da eventi sismici o calamità idrogeologiche, compatibilmente con le norme nazionali e regionali vigenti, a condizione che non comporti ricostruzione anche parziale, fatto salvo quanto contemplato dalla precedente lettera b) del presente comma”.

-    art. 15 – comma 1, Lettera n) “Interventi consentiti in materia di patrimonio edilizio”
La misura di salvaguardia, originariamente apposta, è sostituita dalla seguente: “le opere pubbliche previste dagli strumenti di  pianificazione territoriale e/o strumenti urbanistici vigenti, aventi copertura finanziaria assentita alla data di pubblicazione sul BURA della deliberazione di Giunta Regionale di adozione del Progetto di Piano Stralcio di Bacino, con inizio lavori nei 24 mesi successivi dalla data di pubblicazione sul BURA della presente modifica, dichiarate essenziali, non delocalizzabili e/o prive di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, semprechè siano contestualmente realizzati tutti i lavori di consolidamento e stabilizzazione necessari e solo se detti lavori risultino sufficienti a  mitigare  il grado  di pericolosità al di sotto di quello  rilevato nel Piano Stralcio di Bacino e produrre un livello di rischio definitivo non superiore ad R2, sulla base dello studio di compatibilità idrogeologica appositamente previsto”.

-    art. 15 – comma 1,  Lettera o) “Interventi consentiti in materia di patrimonio edilizio”
Alla misura di salvaguardia, originariamente apposta,  si aggiunge, dopo la lettera n), la lettera o), che così dispone:  “gli interventi di nuova edificazione previsti nei piani urbanistici attuativi vigenti alla data di pubblicazione sul BURA della deliberazione di Giunta Regionale di adozione del Progetto di Piano Stralcio di Bacino, limitatamente alle aree parzialmente o totalmente infrastrutturate, con inizio lavori nei 12 mesi successivi dalla data di pubblicazione sul BURA della presente modifica, semprechè siano contestualmente realizzati tutti i lavori di consolidamento e stabilizzazione necessari e solo se detti lavori risultino sufficienti a mitigare il grado  di pericolosità al di sotto di quello  rilevato nel Piano Stralcio di Bacino, e produrre un livello di rischio definitivo non superiore ad R2, sulla base dello studio di compatibilità idrogeologica appositamente previsto. Gli oneri per la realizzazione dei necessari lavori di consolidamento e stabilizzazione sono a carico del soggetto privato proponente”.

-    art. 15 – comma 1, Lettera p) “Interventi consentiti in materia di patrimonio edilizio”
Alla misura di salvaguardia, originariamente apposta, si aggiunge, dopo la lettera o), la lettera p) che così dispone: “il cambio di destinazione d’uso che non comporti incremento del carico urbanistico”.

-    art. 15 – comma 1, Lettera q) “Interventi consentiti in materia di patrimonio edilizio”
Alla misura di salvaguardia, originariamente apposta, si  inserisce un’ulteriore fattispecie normativa con la previsione della lettera q) che così dispone: “gli interventi di completamento di edifici autorizzati con diversi titoli abilitativi e/o permesso di costruire rilasciati antecedentemente alla data di pubblicazione sul BURA della D.G.R. di adozione del Progetto di Piano Stralcio di Bacino, ormai decaduti, a condizione che il nuovo permesso di costruire venga richiesto a completamento dell’edificio già esistente, per il solo fine di renderlo abitabile, ove non delocalizzabile, nel rispetto del progetto originario, senza apportare modifiche che incidano sui parametri urbanistici, sulle volumetrie, sulla destinazione d’uso e la categoria, che non alterino, planimetricamente ed altimetricamente, la sagoma dell’edificio e non comportino incremento del carico urbanistico, semprechè siano contestualmente realizzati, dal soggetto privato proponente, tutti i lavori di consolidamento e stabilizzazione necessari e solo se detti lavori risultino sufficienti a mitigare  il grado  di pericolosità al di sotto di quello  rilevato nel Piano Stralcio di Bacino e produrre un livello di rischio definitivo non superiore ad R2, sulla base dello studio di compatibilità idrogeologica appositamente previsto. Non sono ammesse in alcun caso sanatorie di abusi edilizi”.

-    art. 15 – comma 2 “Interventi consentiti in materia di patrimonio edilizio”.
La misura di salvaguardia, originariamente apposta, viene sostituita dalla seguente: “non è richiesto lo studio di compatibilità idrogeologica per gli interventi indicati alle lettere a), b) fatta eccezione per la sola ipotesi di ristrutturazione edilizia,  e), f), g), l),p) del precedente comma”.

-    art. 16 – comma 1 – lettera c) “Interventi consentiti in materia di infrastrutture pubbliche”
La misura di salvaguardia, originariamente apposta, è sostituita dalla seguente: “La ristrutturazione delle infrastrutture a rete e/o puntuali, destinate a servizi pubblici essenziali, non delocalizzabili e prive di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, semprechè siano contestualmente realizzati tutti i lavori di consolidamento e stabilizzazione necessari e solo se detti lavori risultino sufficienti a mitigare  il grado  di pericolosità al di sotto di quello  rilevato nel Piano Stralcio di Bacino e produrre un livello di rischio definitivo non superiore ad R2,  sulla base dello studio di compatibilità idrogeologica appositamente previsto”.

-    art. 17 – comma 1 – lettera a) “Disciplina delle aree a pericolosità elevata”
La misura di salvaguardia, originariamente apposta con l’art. 17 – comma 1, lettera a), è sostituita dalla seguente “gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti dalla lettera d) dell’art. 3 del  DPR 6 giugno 2001 n. 380, che non comportino incremento del carico urbanistico”.

-    art. 20 – comma 1 “Scarpate Morfologiche”
La misura di salvaguardia, originariamente apposta, è sostituita dalla seguente: “Ai fini dell’applicazione dei vincoli, contenuti nel successivo comma 2 del presente articolo, per altezza della scarpata morfologica si intende la differenza di quota altimetrica tra il ciglio, indicato dall’apposito graficismo lineare, e la successiva rottura di pendenza verso valle di ampiezza superiore ad  un quarto dell’altezza come sopra definita; per ampiezze inferiori la scarpata si intende continua”.

-    art. 20 – comma 2 “Scarpate Morfologiche”
La misura di salvaguardia, originariamente apposta, è sostituita dalla seguente: “In corrispondenza degli orli di scarpata di cui al comma precedente, per una fascia interna di ampiezza pari al  doppio dell’altezza della scarpata stessa e per una fascia al piede di ampiezza pari all’altezza della scarpata stessa, sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui all’art. 14,  gli interventi di cui all’art. 15 - comma 1 - ad esclusione dei punti k) e m), gli interventi di cui all’art. 16  comma 1 -  e gli interventi di cui all’art. 17 - comma 1 -“.

-    art. 20 – comma 3 “Scarpate Morfologiche”
La misura di salvaguardia, originariamente apposta, è sostituita dalla seguente:  “Gli Enti Locali provvedono alla corretta trasposizione del graficismo lineare di cui al comma 1 e possono formulare proposte  normative organiche per tutto il territorio comunale”.

-    art. 20 – comma 4 “Scarpate Morfologiche”
Alla misura di salvaguardia, originariamente apposta, si inserisce, dopo il comma 3, un ulteriore comma 4 che così dispone: “La eliminazione delle condizioni di pericolosità costituisce, di fatto, eliminazione dei vincoli derivanti dall’applicazione del precedente comma 2 del presente articolo”.

4)   di fare salve le restanti misure di salvaguardia originariamente apposte in sede di adozione dei Progetti di Piano “Difesa dalle Alluvioni” e “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” per la parte del territorio della Regione Abruzzo ricompreso nel Bacino Interregionale del Fiume Sangro;

5)   di fare salva, in ordine alle misure di salvaguardia relative al Progetto di Piano “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” sopra citate e contenute precisamente agli art. 14 comma 3, art. 15 comma 1, lett. o), q), la generale competenza del Servizio Difesa del Suolo anche in merito al rilascio del relativo parere di compatibilità idrogeologica, nonché la competenza esclusiva del Genio Civile Regionale in ordine allo studio di compatibilità idrogeologica relativo alla misura di salvaguardia contenuta nel rinnovato art. 15 comma 1 lett. b) in analogia a quanto già previsto per la misura di salvaguardia ex art. 17 comma 1 lett. a), conformemente al disposto del paragrafo 2.10 dell’Atto di Indirizzo e Direttive approvato con la delibera di Giunta Regionale sopra citata n. 422/2005.

6)   di dar mandato alla Direzione Regionale “LL.PP., Aree Urbane, Servizio Idrico integrato, Manutenzione Programmata del Territorio-Gestione Integrata dei Bacini Idrografici, Protezione Civile, Attività di Relazione Politica con i Paesi del Mediterraneo” di procedere all’adozione dei necessari provvedimenti tecnico-amministrativi connessi alla concreta attuazione e pratica applicazione delle misure di salvaguardia come modificate od integrate ai punti 2) e 3) del presente deliberato;

7)   di inviare la presente deliberazione al BURA per la pubblicazione conferendo mandato alla Direzione Regionale “LL.PP., Aree Urbane, Servizio Idrico Integrato, Manutenzione Programmata del Territorio-Gestione Integrata dei Bacini Idrografici, Protezione Civile, Attività di Relazione Politica con i Paesi del Mediterraneo” di porre in essere tutti gli adempimenti connessi e conseguenti.