LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge
DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa:
1) di prendere atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, lettera p) bis della L.R. 16.9.98 n. 81 e s.m.i., e per la parte di territorio della Regione Abruzzo ricompreso nel Bacino di rilievo interregionale del Fiume Sangro, di quanto approvato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità del Bacino di rilievo interregionale del Fiume Sangro in merito al secondo punto all’Ordine del Giorno: “Piani Stralcio di Bacino Difesa dalle Alluvioni e Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi – Misure di salvaguardia: Integrazione e Modifica”, di cui all’Estratto dal Verbale n. 1 in data 22.05.2006, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2) di modificare ed integrare l’Atto di Indirizzo e Direttive sul Piano Stralcio di Bacino “Difesa dalle Alluvioni” – Allegato n. 1 della D.G.R. 422 del 29.03.2005 – paragrafo: 1. Effetti del progetto di Piano adottato – lettera a) misure di salvaguardia – abrogando l’ultimo capoverso del comma 4° che testualmente recitava “Nel caso si tratti di opere o infrastrutture pubbliche la realizzazione è consentita a condizione che prima del collaudo siano realizzati, se necessano, adeguati interventi per l’eliminazione o la riduzione del pericolo e del rischio idraulico” e inserendo un ulteriore comma 4bis – come di seguito specificato:
- comma 4 bis) ”E’ consentita altresì la realizzazione di opere e/o infrastrutture
pubbliche, previste nei Piani Urbanistici attuativi vigenti, per le quali non
sussista la possibilità di delocalizzazione o di valida alternativa progettuale
ed aventi copertura finanziaria assentita alla data di pubblicazione sul BURA
della D.G.R. di Adozione del Progetto
di Piano Stralcio, con inizio lavori entro 24 mesi dalla data di pubblicazione
sul BURA della presente modifica.
Il progetto dovrà essere corredato di apposito studio, redatto secondo
l’Allegato D alle Norme di Piano, che preveda al suo interno interventi adeguati
per l’eliminazione o la riduzione del pericolo e del rischio idraulico,
coerenti con le previsioni del Piano.”
3) di modificare ed integrare l’Atto di Indirizzo e Direttive sul Piano Stralcio di Bacino “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” – Allegato n. 2 della D.G.R. 422 del 29.03.2005 – paragrafo: 2.4 “Effetti del progetto di Piano. Misure di salvaguardia”, attraverso la riformulazione degli articoli 14 – 15 – 16 – 17 – 20, nei termini di seguito indicati:
- art. 14 – comma 2 – lettera c) “Disciplina
delle aree a pericolosità molto elevata”
La misura di salvaguardia, originariamente apposta, è sostituita dalla
seguente: “impiantare nuove attività di
escavazione e/o prelievo, in qualunque forma e quantità, di materiale sciolto o
litoide, fatta eccezione per le attività relative alla ricerca archeologica e
per gli interventi finalizzati
esclusivamente alla eliminazione della pericolosità idrogeologica”.
- art. 14 “Disciplina delle aree a
pericolosità molto elevata”
Alla misura di salvaguardia, originariamente apposta, si inserisce - dopo il
comma 2 - un ulteriore comma 3 che così dispone: “Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente le opere
strettamente necessarie alle attività di sfruttamento a fini minerari ed
idrogeologiche delle unità geologiche sono consentite purchè si dimostri,
nell’ambito dello studio di compatibilità idrogeologica, che l’attività di
estrazione, produzione ed esercizio non alteri o incrementi le condizioni di instabilità dei versanti,
in un intorno significativo dell’impianto, e non contribuisca ad innescare
fenomeni di subsidenza incompatibili con le finalità di tutela del presente
Piano”.
- art. 15 – comma 1 - Lettera b) “Interventi
consentiti in materia di patrimonio edilizio”
La misura di salvaguardia, originariamente apposta, è sostituita dalla
seguente: “gli interventi di manutenzione
ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b), c),
dell’art. 3 del DPR 6.6.2001 n. 380 e,
all’interno delle zone A, così come definite dal DM 1444/68, gli interventi di ristrutturazione edilizia contemplati alla lettera d) dello
stesso art. 3 del DPR 380/2001 che non comportino incremento del carico
urbanistico”.
- art. 15 –comma 1 - Lettera c)
“Interventi consentiti in materia di patrimonio edilizio”
La misura di salvaguardia, originariamente apposta, è sostituita dalla
seguente: “gli interventi strettamente
necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la
tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie o di volume e
senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino incremento del carico urbanistico”.
- art. 15 – comma 1, Lettera h)
“Interventi consentiti in materia di patrimonio edilizio”
La misura di salvaguardia, originariamente apposta, è sostituita dalla
seguente: “la riparazione degli edifici
esistenti, danneggiati da eventi sismici o calamità idrogeologiche,
compatibilmente con le norme nazionali e regionali vigenti, a condizione che
non comporti ricostruzione anche parziale, fatto salvo quanto contemplato dalla
precedente lettera b) del presente comma”.
- art. 15 – comma 1, Lettera n)
“Interventi consentiti in materia di patrimonio edilizio”
La misura di salvaguardia, originariamente apposta, è sostituita dalla
seguente: “le opere pubbliche previste
dagli strumenti di pianificazione
territoriale e/o strumenti urbanistici vigenti, aventi copertura finanziaria
assentita alla data di pubblicazione sul BURA della deliberazione di Giunta
Regionale di adozione del Progetto di Piano Stralcio di Bacino, con inizio
lavori nei 24 mesi successivi dalla data di pubblicazione sul BURA della
presente modifica, dichiarate essenziali, non delocalizzabili e/o prive di
alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, semprechè
siano contestualmente realizzati tutti i lavori di consolidamento e
stabilizzazione necessari e solo se detti lavori risultino sufficienti a mitigare
il grado di pericolosità al di
sotto di quello rilevato nel Piano
Stralcio di Bacino e produrre un livello di rischio definitivo non superiore ad
R2, sulla base dello studio di compatibilità idrogeologica appositamente
previsto”.
- art. 15 – comma 1, Lettera o) “Interventi consentiti in
materia di patrimonio edilizio”
Alla misura di salvaguardia, originariamente apposta, si aggiunge, dopo la lettera n), la lettera o), che così
dispone: “gli interventi di nuova edificazione previsti nei piani urbanistici
attuativi vigenti alla data di pubblicazione sul BURA della deliberazione di
Giunta Regionale di adozione del Progetto di Piano Stralcio di Bacino,
limitatamente alle aree parzialmente o totalmente infrastrutturate, con inizio
lavori nei 12 mesi successivi dalla data di pubblicazione sul BURA della
presente modifica, semprechè siano contestualmente realizzati tutti i lavori di
consolidamento e stabilizzazione necessari e solo se detti lavori risultino
sufficienti a mitigare il grado di
pericolosità al di sotto di quello
rilevato nel Piano Stralcio di Bacino, e produrre un livello di rischio
definitivo non superiore ad R2, sulla base dello studio di compatibilità
idrogeologica appositamente previsto. Gli oneri per la realizzazione dei
necessari lavori di consolidamento e stabilizzazione sono a carico del soggetto
privato proponente”.
- art. 15 – comma 1, Lettera p)
“Interventi consentiti in materia di patrimonio edilizio”
Alla misura di salvaguardia, originariamente apposta, si aggiunge, dopo la
lettera o), la lettera p) che così dispone: “il
cambio di destinazione d’uso che non comporti incremento del carico
urbanistico”.
- art. 15 – comma 1, Lettera q)
“Interventi consentiti in materia di patrimonio edilizio”
Alla misura di salvaguardia, originariamente apposta, si inserisce un’ulteriore fattispecie normativa
con la previsione della lettera q) che così dispone: “gli interventi di completamento di edifici autorizzati con diversi
titoli abilitativi e/o permesso di costruire rilasciati antecedentemente alla
data di pubblicazione sul BURA della D.G.R. di adozione del Progetto di Piano
Stralcio di Bacino, ormai decaduti, a condizione che il nuovo permesso di
costruire venga richiesto a completamento dell’edificio già esistente, per il
solo fine di renderlo abitabile, ove non delocalizzabile, nel rispetto del
progetto originario, senza apportare modifiche che incidano sui parametri
urbanistici, sulle volumetrie, sulla destinazione d’uso e la categoria, che non
alterino, planimetricamente ed altimetricamente, la sagoma dell’edificio e non
comportino incremento del carico urbanistico, semprechè siano contestualmente
realizzati, dal soggetto privato proponente, tutti i lavori di consolidamento e
stabilizzazione necessari e solo se detti lavori risultino sufficienti a
mitigare il grado di pericolosità al di sotto di quello rilevato nel Piano Stralcio di Bacino e
produrre un livello di rischio definitivo non superiore ad R2, sulla base dello
studio di compatibilità idrogeologica appositamente previsto. Non sono ammesse
in alcun caso sanatorie di abusi edilizi”.
- art. 15 – comma 2 “Interventi consentiti
in materia di patrimonio edilizio”.
La misura di salvaguardia, originariamente apposta, viene sostituita dalla
seguente: “non è richiesto lo studio di
compatibilità idrogeologica per gli interventi indicati alle lettere a), b)
fatta eccezione per la sola ipotesi di ristrutturazione edilizia, e), f), g), l),p) del precedente comma”.
- art. 16 – comma 1 – lettera c)
“Interventi consentiti in materia di infrastrutture pubbliche”
La misura di salvaguardia, originariamente apposta, è sostituita dalla seguente:
“La ristrutturazione delle infrastrutture
a rete e/o puntuali, destinate a servizi pubblici essenziali, non
delocalizzabili e prive di alternative progettuali tecnicamente ed
economicamente sostenibili, semprechè siano contestualmente realizzati tutti i
lavori di consolidamento e stabilizzazione necessari e solo se detti lavori
risultino sufficienti a mitigare il
grado di pericolosità al di sotto di
quello rilevato nel Piano Stralcio di
Bacino e produrre un livello di rischio definitivo non superiore ad R2, sulla base dello studio di compatibilità
idrogeologica appositamente previsto”.
- art. 17 – comma 1 – lettera a) “Disciplina delle aree a pericolosità
elevata”
La misura di salvaguardia, originariamente apposta con l’art. 17 – comma 1,
lettera a), è sostituita dalla seguente “gli
interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti dalla lettera d)
dell’art. 3 del DPR 6 giugno 2001 n.
380, che non comportino incremento del carico urbanistico”.
- art. 20 – comma 1 “Scarpate Morfologiche”
La misura di salvaguardia, originariamente apposta, è sostituita dalla
seguente: “Ai fini dell’applicazione dei
vincoli, contenuti nel successivo comma 2 del presente articolo, per altezza
della scarpata morfologica si intende la differenza di quota altimetrica tra il
ciglio, indicato dall’apposito graficismo lineare, e la successiva rottura di
pendenza verso valle di ampiezza superiore ad
un quarto dell’altezza come sopra definita; per ampiezze inferiori la
scarpata si intende continua”.
- art. 20 – comma 2 “Scarpate
Morfologiche”
La misura di salvaguardia, originariamente apposta, è sostituita dalla
seguente: “In corrispondenza degli orli
di scarpata di cui al comma precedente, per una fascia interna di ampiezza pari
al doppio dell’altezza della scarpata
stessa e per una fascia al piede di ampiezza pari all’altezza della scarpata
stessa, sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui all’art. 14, gli interventi di cui all’art. 15 - comma 1
- ad esclusione dei punti k) e m), gli interventi di cui all’art. 16 comma 1 -
e gli interventi di cui all’art. 17 - comma 1 -“.
- art. 20 – comma 3 “Scarpate
Morfologiche”
La misura di salvaguardia, originariamente apposta, è sostituita dalla
seguente: “Gli Enti Locali provvedono alla corretta trasposizione del graficismo
lineare di cui al comma 1 e possono formulare proposte normative organiche per tutto il territorio
comunale”.
- art. 20 – comma 4 “Scarpate
Morfologiche”
Alla misura di salvaguardia, originariamente apposta, si inserisce, dopo il
comma 3, un ulteriore comma 4 che così dispone: “La eliminazione delle condizioni di pericolosità costituisce, di
fatto, eliminazione dei vincoli derivanti dall’applicazione del precedente
comma 2 del presente articolo”.
4) di fare salve le restanti misure di salvaguardia originariamente apposte in sede di adozione dei Progetti di Piano “Difesa dalle Alluvioni” e “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” per la parte del territorio della Regione Abruzzo ricompreso nel Bacino Interregionale del Fiume Sangro;
5) di fare salva, in ordine alle misure di salvaguardia relative al Progetto di Piano “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” sopra citate e contenute precisamente agli art. 14 comma 3, art. 15 comma 1, lett. o), q), la generale competenza del Servizio Difesa del Suolo anche in merito al rilascio del relativo parere di compatibilità idrogeologica, nonché la competenza esclusiva del Genio Civile Regionale in ordine allo studio di compatibilità idrogeologica relativo alla misura di salvaguardia contenuta nel rinnovato art. 15 comma 1 lett. b) in analogia a quanto già previsto per la misura di salvaguardia ex art. 17 comma 1 lett. a), conformemente al disposto del paragrafo 2.10 dell’Atto di Indirizzo e Direttive approvato con la delibera di Giunta Regionale sopra citata n. 422/2005.
6) di dar mandato alla Direzione Regionale “LL.PP., Aree Urbane, Servizio Idrico integrato, Manutenzione Programmata del Territorio-Gestione Integrata dei Bacini Idrografici, Protezione Civile, Attività di Relazione Politica con i Paesi del Mediterraneo” di procedere all’adozione dei necessari provvedimenti tecnico-amministrativi connessi alla concreta attuazione e pratica applicazione delle misure di salvaguardia come modificate od integrate ai punti 2) e 3) del presente deliberato;
7) di inviare la presente deliberazione al BURA per la pubblicazione conferendo mandato alla Direzione Regionale “LL.PP., Aree Urbane, Servizio Idrico Integrato, Manutenzione Programmata del Territorio-Gestione Integrata dei Bacini Idrografici, Protezione Civile, Attività di Relazione Politica con i Paesi del Mediterraneo” di porre in essere tutti gli adempimenti connessi e conseguenti.