IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
il presidente della giunta
regionale
promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge detta norme concernenti la destinazione straordinaria di parte delle risorse finanziarie regionali disponibili nell’esercizio 2006 per l’attuazione degli interventi in materia di politiche sociali.
Art. 2
(Disposizioni
in materia di spesa sociale)
1. Per il solo esercizio 2006, in conseguenza della diminuzione delle risorse statali provenienti dal Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, nell’ambito della dotazione del Fondo Sociale Regionale sono individuate le seguenti quote di spesa aventi diretta finalizzazione:
- € 3.000.000,00 per il finanziamento della seconda annualità del Piano regionale d’azione per l’infanzia e l’adolescenza 2004-2006, adottato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 141/2 del 29.7.2004, in attuazione della legge 28 agosto 1997, n. 285;
- € 500.000,00 per l’assegnazione di contributi una tantum ai comuni sulle spese di ricovero dei minori ospitati presso comunità o istituti educativi;
- € 400.000,00 per l’integrazione della somma destinata all’assegnazione di contributi ai comuni singoli o associati per l’attuazione di interventi a favore di portatori di handicap in situazione di gravità.
2. La copertura finanziaria dell’onere derivante dal comma 1, pari a € 3.900.000,00, è assicurata con quota parte dello stanziamento iscritto nell’ambito della UPB 13.01.003, Cap. 71520 denominato: Fondo sociale regionale per l’espletamento di servizi ed interventi in materia sociale e socioassistenziale – L.R. 135/1996 e L.R. 22/1998.
3. In deroga alle disposizioni in materia di “politica della spesa” di cui al vigente Piano sociale regionale, al fine di assicurare il mantenimento del livello di risorse finanziarie regionali indistinte assegnate ai comuni per l’attuazione degli interventi generali previsti dalla legge quadro 8 novembre 2000, n. 328, le percentuali di ripartizione della quota disponibile del Fondo sociale regionale di cui al comma precedente sono così stabilite per l’esercizio 2006:
- 70 % da destinare ai comuni;
- 25 % da destinare al finanziamento delle “azioni innovative” previste dal Piano sociale regionale;
- 5 % da destinare agli interventi diretti regionali.
4. Il termine di 30 giorni previsto dal Piano sociale regionale per l’adozione degli atti di assegnazione dei contributi in favore dei comuni, a valere sulla quota del 70 % di cui al comma precedente, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Per l’anno 2006, la quota parte dello stanziamento iscritto nell’ambito della UPB 13.01.005, Cap. n. 71583 dello stato di previsione della spesa del bilancio, corrispondente a 40.000,00 Euro, è attribuita al Comune di Spoltore (PE) per il completamento della fase di avvio delle attività nella struttura per anziani ex ONPI di Caparra. La residua somma resta assegnata alla struttura ex ONPI del Comune di L’Aquila.
Art. 3
(Disposizioni
per il funzionamento delle ASL)
1. Al fine di garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nell’ambito della graduale realizzazione dell’obiettivo di risparmio posto dalla normativa nazionale, i Direttori Generali delle Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo, nel corso dell’anno 2006, possono procedere all’assunzione a tempo indeterminato del seguente personale nei limiti del relativo turnover afferente all’anno in corso:
a) personale infermieristico e operatori socio-sanitari;
b) personale tecnico-sanitario di laboratorio biomedico;
c) personale tecnico-sanitario di radiologia medica;
d) dirigenti medici di anestesia e rianimazione, cardiologia, medicina e chirurgia di accettazione e d’urgenza, radioterapia, radiodiagnostica ed oncologia.
2. Per le medesime figure professionali di cui al comma 1 il Direttore Generale può procedere, altresì, alla copertura dei relativi posti vacanti nella vigente dotazione organica, esclusivamente se detti posti sono stati coperti ininterrottamente nel corso dell’anno 2004 con personale a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, la cui spesa è ricompresa tra quelle poste a base per il calcolo della riduzione dell’1% prevista dall’art. 1, comma 198 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. Sono altresì possibili per il personale risultato vincitore o idoneo all’esito di procedure concorsuali, le assunzioni a tempo indeterminato ovvero le trasformazioni del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato, purché il relativo costo sia già stato rilevato e contabilizzato nel bilancio dell’esercizio 2004.
4. E’ altresì consentita l’assunzione a tempo indeterminato, in presenza della vacanza dei relativi posti nella vigente dotazione organica, di altro personale ritenuto indispensabile dal Direttore Generale, tenuto conto di particolari situazioni di grave carenza e sottodimensionamento dell’organico effettivamente presente nelle unità operative interessate e di conseguente criticità nell’assicurare il mantenimento delle prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, nei limiti del 50% della spesa del personale assunto a tempo indeterminato che cesserà dal servizio nell’anno 2006. Nell’individuare detta spesa non va conteggiata quella inerente al personale cessato nell’anno 2006 e per il quale si è provveduto alla relativa sostituzione in base a quanto previsto nel comma 1 del presente articolo.
5. Le assunzioni di personale a tempo determinato, la costituzione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e le convenzioni vanno effettuate nel limite del 50% del tetto di spesa fissato per tali fattispecie dall’art. 3, comma 65 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350.
6. Sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo indeterminato effettuate nell’anno 2006 se avvenute nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi che precedono.
7. La Regione Abruzzo, assicura, gratuitamente e per il tramite delle ASL, prestazioni di medicina preventiva dello sport in favore dei cittadini abruzzesi che praticano sport a livello agonistico.
Art. 4
(Norma
finanziaria)
1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.
Art. 5
(Entrata in
vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 28 Luglio 2006
ottaviano del turco