IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
il presidente della giunta
regionale
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto e finalità
1. La presente legge fissa i principi ed i criteri per la determinazione degli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio, ai sensi degli art. 11, 12 e 13 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114: Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59.
A tal fine essa stabilisce:
a) l'individuazione dei comuni a prevalente economia turistica e le città d’arte;
b) i periodi per i quali gli esercenti possono derogare all’obbligo di chiusura domenicale, festivo e di riposo infrasettimanale di cui all’art. 11 comma 4 del D.Lgs 114/98;
c) le modalità di individuazione degli esercizi specializzati in maniera prevalente di cui all’art. 13, comma 1, del D.Lgs 114/98.
Art. 2
Città d’arte e comuni ad economia
turistica
1. Tutti i comuni della Regione Abruzzo sono comuni a prevalente economia turistica.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì, alle città d’arte ed ai comuni di interesse storico-artistico-culturale già riconosciuti ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 3, della L.R. 27 aprile 1999, n. 22 relativa a: Individuazione dei comuni a prevalente economia turistica, città d’arte ed ai comuni di interesse storico-artistico-culturale e determinazione della deroga degli orari di vendita ai fini dell’applicazione degli artt. 12 e 13 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.
3. A seguito delle abrogazioni di cui all'art. 7 della presente legge, i requisiti per il riconoscimento di città d’arte e di comune di interesse storico-artistico-culturale sono stabiliti con una successiva disciplina normativa.
Art. 3
Periodi di deroga agli orari
1. I comuni, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell’art. 11, comma 5, del D.Lgs 114/98, individuano le giornate domenicali o festive nelle quali gli esercenti, per propria libera scelta, possono derogare all’obbligo di chiusura domenicale, festiva e di riposo infrasettimanale.
2. Le deroghe alla chiusura domenicale e festiva non possono superare il numero massimo di ventotto giornate domenicali o festive comprensive di quelle del mese di dicembre e delle ulteriori otto domeniche previste all’art. 11, comma 5, del D.L.gs 114/98.
3. La chiusura è obbligatoria nelle giornate di Capodanno, Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 25 e 26 dicembre.
4. I comuni individuano, altresì, le giornate o i periodi in cui gli esercenti possono superare il limite delle tredici ore giornaliere di apertura previsto all’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 114/98, comunque non oltre le ore 24 della giornata.
5. Nei comuni dove operano esercizi della grande distribuzione ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 114/98, al fine di armonizzare le decisioni dei singoli comuni e consentire un effettivo servizio ai consumatori, i comuni individuano le giornate di deroga di cui all’art. 11, comma 2, del D.Lgs 114/1998 in sede di conferenza dei servizi a cui partecipano i comuni della medesima area del QRR interessati, oltre che le rappresentanze di cui al comma 1. La conferenza dei servizi viene indetta dal comune più grande presente nell’area del QRR entro il 31 ottobre di ogni anno e decide a maggioranza qualificata dei due terzi dei comuni partecipanti. Entro il termine tassativo del 30 novembre i comuni emettono le rispettive ordinanze sindacali e le inviano all’assessorato al commercio della Regione Abruzzo; in difetto, le stesse risultanze del verbale della conferenza dei servizi.
6. Tutti i comuni dove operano esercizi della grande distribuzione hanno l’obbligo di inviare all’assessorato al commercio della Regione Abruzzo, entro il termine tassativo del 30 novembre di ogni anno, le rispettive ordinanze sindacali.
7. La Giunta regionale, sentite le associazioni delle imprese del commercio, dei consumatori e dei dipendenti maggiormente rappresentative, in via sostitutiva provvede a disciplinare le deroghe alla chiusura domenicale e festiva per quei comuni che, nei termini di cui ai commi 4 e 5, non abbiano adottato i provvedimenti di loro competenza.
8. In occasione di particolari eventi, di manifestazioni religiose, sportive o fieristiche che comportano afflussi straordinari di persone, i comuni sentite le associazioni di cui all’art. 11, comma 1, del D.Lgs 114/98 possono concedere ulteriori deroghe che comunque nell’arco dell’anno non possono superare le tre giornate domenicali o festive.
9. Tutte le attività presenti all'interno del centro commerciale, comprese quelle artigiane, rispettano l'orario di apertura e di chiusura del centro.
Art. 4
Individuazione degli esercizi
specializzati in maniera prevalente
1. Gli esercizi specializzati in maniera prevalente sono quelli che hanno una delle merceologie di cui all’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 114/98 che, rispetto al totale delle attività svolte nell’esercizio, rappresenta almeno due terzi del fatturato complessivo.
2. Il possesso del requisito deve essere dimostrato attraverso la presentazione al Sindaco della documentazione contabile per incassi analitici nelle forme fiscalmente idonee.
3. La persistenza nel tempo del requisito deve essere dimostrata presentando al Sindaco ogni anno, entro il 31 marzo, copia della documentazione di cui al comma 2 relativa all’esercizio dell’anno precedente.
Art. 5
Sanzioni
1. Per le violazioni delle disposizioni emanate dalla regione o dai comuni in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali si applicano le sanzioni previste dall’art. 22 del D.Lgs. 114/98. In caso di recidiva il comune dispone la sospensione dell’attività di vendita per un periodo da due a venti giorni.
2. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la violazione di cui al comma 1 per più di una volta nell’arco di trecentosessantacinque giorni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della Legge 689/81 (modifiche al sistema penale) e successive modifiche, e indipendentemente dalla conclusione del procedimento di applicazione della sanzione di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 6
Norma transitoria
1. I provvedimenti e le ordinanze sindacali emanate o da emanare dai comuni per l’anno in corso mantengono la loro efficacia fino al 31 dicembre 2006.
Art. 7
Abrogazioni
1. Dal 1° novembre 2006 sono abrogate le leggi regionali 27 aprile 1999, n. 22 e 31 luglio 2001, n. 37.
Art. 8
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila, 11 luglio 2006
ottaviano del turco