IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che l’ex D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, recante norme in materia di qualità dell’aria, impianti industriali, che, agli artt. 12 e 13 regolamenta il regime autorizzatorio per insediamenti industriali esistenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto;

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006, recante norme in materia ambientale;

Vista la domanda di autorizzazione acquisita agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA in data  31.01.2006, prot. n. 869 (all. 1) avente per oggetto: “Autorizzazione definitiva di carattere generale di cui agli artt. 12 e 13 ex D.P.R. 203/1988 e dei punti 16) e 18) del D.P.C.M. del 21.07.1989, per le emissioni in atmosfera di cui al D.M. 12.07.1990 provenienti dall’impianto di “calcestruzzo preconfezionato” ubicato nel Comune di Sulmona, via S. Lucia – c.da Fonte D’Amore, presentata dalla ditta Calcestruzzi s.p.a. avente sede legale nel Comune di Bergamo;

Tenuto conto della documentazione tecnico-progettuale trasmessa in allegato alla domanda di autorizzazione;

Vista la nota datata 28.04.206, prot. n. 2941 (all. 2), acquisita agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’aria, Inquinamento acustico ed elettromagnetico, Rischio ambientale , Sina in data 08.05.2006 prot. n. 4157 con la quale il Dipartimento Provinciale di L’Aquila dell’Arta Abruzzo invia nota riguardante la regolare conduzione dell’impianto ed il rispetto dei valori limite delle emissioni di cui alla normativa nazionale e regionale (D.M. 12.07.1990 - D.G.R.16/7 del 21.03.1991);

Vista la l.r. n. 77 del 14.09.1990;

determina

1.   di ACCOGLIERE la domanda datata 22.12.2005 con la quale la ditta Calcestruzzi s.p.a. chiede l’autorizzazione definitiva di carattere generale ai sensi degli artt. 12 e 13 dell’ex D.P.R. 203/88 per l’impianto di “calcestruzzo preconfezionato” ubicato in via S. Lucia – c.da Fonte D’Amore – Comune di Sulmona, secondo gli elaborati tecnici allegati all’istanza di autorizzazione;

2.   di CONCEDERE l’autorizzazione definitiva alle emissioni ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006, ex art. 13 del D.P.R.203/88 a decorrere dalla data di approvazione della presente determinazione limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti di cui alla tabella riassuntiva datata 22.12.2005 (all. 3), nel rispetto della documentazione tecnico-progettuale allegata all’istanza di autorizzazione generalizzata depositata agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’aria, Inquinamento acustico ed elettromagnetico, Rischio ambientale, Sina;

3.   di FARE OBBLIGO alla ditta di rispettare le seguenti prescrizioni:

a)             effettuare analisi annuali sulle emissioni ai sensi dell’art. 4 del D.M. 12.07.1990, da riportarsi su apposito registro con pagine numerate, regolarmente bollato e messo a disposizione degli organi di controllo; copia delle analisi deve essere inviata al competente Dipartimento Provinciale dell’ARTA Abruzzo;

b)  non superare i valori limite di cui al D.M. 12.07.1990 ed alla D.G.R. 16/7 del 21.03.1991 ed effettuare una corretta e periodica manutenzione degli impianti di abbattimento di cui all’All. 5 del D.M. 12.07.1990;

4.   di PRECISARE che per quant’altro non specificato nella presente disposizione, si fa riferimento alle norme previste dall’ex D.P.R. 203/88 –D.P.C.M. 21.07.89 – D.M. 12.07.90 – D.G.R. 2185 del 12.08.98, nonché ogni altra normativa vigente in tema di tutela dell’ambiente;

5.   di DISPORRE la trasmissione della presente disposizione alla ditta Calcestruzzi s.p.a., al Dipartimento provinciale di L’Aquila dell’ARTA Abruzzo, al Sindaco del Comune di Sulmona ed alla Provincia di L’Aquila;

6.   di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Per il Dirigente

Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Antonio Sorgi