LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

delibera

Per tutto quanto esposto in narrativa:

-         di revocare, in osservanza della sentenza della Corte Costituzionale n. 81/06, i bandi relativi ai concorsi interni per la copertura dei seguenti posti vacanti nella qualifica dirigenziale, pubblicati sul B.U.R.A. Supplemento n. 11 del 05.11.2004, per oggettiva impossibilità sopravvenuta/jus superveniens, in forza della obbligatoria incidenza sui rapporti in corso delle leggi dichiarate costituzionalmente illegittime:

 

 

PROFESSIONALITA’

 

N. POSTI

 

SEDE

Agronomo

4

3 Pescara

1 Chieti

Amministrativo

4

3 Pescara

1 L’Aquila

Avvocato

1

 L’Aquila

Economista

2

 L’Aquila

Informatico

2

1 Pescara

1 L’Aquila

Ingegnere

1

 L’Aquila

Ingegnere-Architetto

1

 Pescara

Tecnico

1

 Pescara

 

-    di constatare che il medesimo presupposto costituente l’atto di avvio delle procedure concorsuali sia viziato da illegittimità costituzionale e dunque irrimediabilmente affetto da impossibilità sopravvenuta/invalidità derivata;

-    di far constare che non sussiste nelle ipotesi in esame la lesione di interessi legittimi o di perdita di chances per la mancata partecipazione/indizione/proseguimento delle procedure concorsuali, dal momento che non si può prefigurare nessuna situazione soggettiva come incardinata o dipendente da una procedura illegittima. Tale illegittimità poi non è da imputare alla P.A. – dal momento che fino all’adozione del provvedimento finale la P.A. ha agito in base alla legge vigente;

-    di dare mandato al Dirigente del Servizio “Organizzazione e Sviluppo delle Risorse Umane” della Direzione “Programmazione, Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali” di procedere al rinnovo sia della ricognizione del fabbisogno di personale con qualifica dirigenziale, che delle procedure concorsuali nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 9, della L.R. 08.06.2006 n. 16;

-    di dare alla pubblicazione della presente Delibera il valore di notifica e comunicazione a tutti gli effetti di legge della sopravvenuta impossibilità di dare seguito agli atti pubblicati sul B.U.R.A. Supplemento n. 11 del 05.11.2004e, conseguentemente, proseguire nelle procedure in essere, il medesimo valore di comunicazione/notifica adottato nei riguardi dei procedimenti /atti già pubblicati che si intendono con la presente revocati a tutti gli effetti;

-    di dare mandato alla Direzione “Programmazione, Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali” di pubblicare per estratto un avviso recante l’informativa generalizzata / indirizzata a tutti gli interessati degli effetti prodotti dalla sentenza della C. Cost. 81/06, nel rispetto degli obblighi di comunicazione di cui alla L 241/90, come modificata dalla l. 15/05 – sebbene qui per le ragioni esposte in premessa occorre ribadire come non ricorra nessuna situazione di carattere procedimentale;

-    di stabilire che ai Componenti delle Commissioni esaminatrici spetta il compenso base previsto dall’art. 1 dell’Atto di Organizzazione della Giunta Regionale approvato con deliberazione n. 1701 del 01.07.1998, nonché, ove ricorrono i presupposti, il compenso integrativo previsto dall’art. 2 del medesimo Atto di Organizzazione, in considerazione che, la revoca delle procedure concorsuali non è fattispecie contemplata nella citata D.G.R. 1701/1998;

-    di demandare al Servizio “Organizzazione e Sviluppo delle Risorse Umane” la predisposizione degli atti necessari per l’erogazione dei compensi spettanti ai Componenti delle Commissioni esaminatrici tenuto conto che il relativo onere trova copertura nell’impegno assunto sul cap. 11427 C/R 2005;