IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per le motivazioni
espresse in narrativa:
1) di approvare, ai sensi del Decreto
Legislativo 03.04.2006 N° 152 (Norme in materia ambientale) art. 208
(Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei
rifiuti) – Legge Regionale 28.04.2000 N° 83 – il progetto presentato dalla
Società MARINUCCI Raccolta Rifiuti Riciclabili S.n.c. – Sede Amministrativa:
Via L. Dommarco n° 19 - 66020 ORTONA – Sede legale: Via Colle di Campli n. 12 - 66010 TOLLO (CH) – per la
realizzazione e l’esercizio di un impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti
riciclabili da ubicarsi nel Comune di Tollo (CH) in Località “Colle di Campli”
, identificabile nel N.C.T. dello stesso al foglio 02, particella 1077 per una
superficie complessiva di circa 200 mq e una capacità dell’area di stoccaggio di circa 100 t., in conformità agli elaborati progettuali
indicati in premessa e di seguito riportati:
Mese di Marzo Anno 2000
Allegato 1
- Corografia scala 1:25.000 –
Progettista Dott. Ing. Mario Dragani;
Allegato 2
- Stralcio P.R.G. scala
1:5.000/2.000 – Progettista Dott. Ing. Mario Dragani;
Allegato 3
- Planimetria scala 1:5.000 –
Progettista Dott. Ing. Mario Dragani;
Allegato 4
- Planimetria generale scala
1:200/50 – Progettista Dott. Ing. Mario Dragani;
Allegato 5
- Piano quotato –
planimetria scala 1:100 – Progettista
Dott. Ing. Mario Dragani;
Allegato 6
- Piano quotato –
profili scala 1:1.000/200 – Progettista
Dott. Ing. Mario Dragani;
Allegato 7
- Relazione tecnica –
planimetria catastale scala 1:2.000 – Progettista Dott. Ing. Mario Dragani;
Allegato 8
- Contratto di comodato;
Allegato 9
- Relazione geologica –
idrogeologica a cura del Dott. Geologo Pozzi Sandro;
2) di autorizzare la Società MARINUCCI Raccolta
Rifiuti Riciclabili S.n.c. alla realizzazione e gestione ai sensi del predetto
art. 208 del Decreto Legislativo 03.04.2006 N° 152, il progetto di cui al punto 1);
3) di stabilire che l’autorizzazione di cui al
precedente punto 2) è concessa per un periodo pari ad anni dieci dalla data
di notifica del presente provvedimento; detto periodo risulta comprensivo sia
della fase di costruzione che della fase di esercizio e, a tal proposito, si
rinvia a quanto disposto all’art. 22 comma 3 della Legge Regionale 28.04.2000
n° 83;
4) di precisare che l’autorizzazione di cui al
punto 2) è rinnovabile, per ogni sua fase (costruzione e/o esercizio) nelle
forme stabilite dal Decreto Legislativo 03.04.2006 N° 152 e della Legge
Regionale 28.04.2000 N° 83 art. 24, comma
5;
5) di autorizzare la Società in oggetto, ai
sensi dell’art. 208 del Decreto
Legislativo 03.04.2006 N° 152 e dell’art. 24 della Legge Regionale 28.04.2000
N° 83, all’esercizio dell’impianto indicato al precedente punto 1) alle
condizioni e prescrizioni riportate in premessa che qui di seguito si
riepilogano:
- dell’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela
Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti prot. n° 2187 del 20.08.2001:
CODICI C.E.R. |
DESCRIZIONE |
20 01 02 |
Vetro |
02 07 03 |
Rifiuti prodotti dai trattamenti chimici |
Per una capacità
dell’area di stoccaggio di circa 100t;
6) di prescrivere che nell’impianto oggetto
della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività
afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti
norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve
essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
7) di precisare che la presente autorizzazione è
subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
1. deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere
e la sicurezza della collettività e dei singoli;
2. deve essere garantito il rispetto delle
esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria,
dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da
rumori ed odori;
3. devono essere salvaguardate la fauna e la
flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
4. devono essere promossi, con l’osservanza di
criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo,
il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
8) di richiamare la Società MARINUCCI Raccolta
Rifiuti Riciclabili S.n.c. autorizzata,
al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del Decreto Legislativo 03.04.2006 N°
152 (Norme in materia ambientale) e
alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia
di Chieti e all’A.R.T.A. – Agenzia
Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti di una
comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e
la loro destinazione;
9) di dare atto che l’inosservanza delle
prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei
provvedimenti previsti dall’art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di
smaltimento e recupero dei rifiuti) comma 13 (Quanto, a seguito di controlli successivi all’avviamento degli
impianti, questi non risultino conformi
all’autorizzazione di cui al presente articolo, ovvero non siano soddisfatte le
condizioni e le prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione, quest’ultima
è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale
termine senza che il titolare abbia adempiuto a quanto disposto nell’atto di
diffida l’autorizzazione è revocata) del Decreto Legislativo 03.04.2006 n°
152;
10) di obbligare la Società:
- a produrre, prima dell’avvio
dell’esercizio dell’impianto, con la documentazione richiesta dall’art. 22
della Legge Regionale 28.04.2000 n° 83, la garanzia finanziaria prevista dalla
D.G.R. 22.02.2006 n° 132; detta garanzia
finanziaria sarà controfirmata e restituita a codesta Società, previa verifica
da parte di questo Servizio;
- al pieno rispetto dei contenuti della
Delibera di Giunta Regionale n° 1089
del 04.11.2005 avente per oggetto: “Artt. 28 e 29 della Legge Regionale
28.04.2000 n° 83 e smaltimento, trattamento e recupero di rifiuti urbani
prodotti nella Regione. Indirizzi regionali per l’esercizio delle funzioni
attribuite per gli Enti locali e per le attività di controllo”;
11) di fare salve eventuali e ulteriori
autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri
Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia;
sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
12) di trasmettere copia del presente provvedimento
al Comune di Tollo (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti,
all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Direzione Centrale di
Pescara e all’A.R.T.A. – Agenzia
Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti;
13) di trasmettere, altresì, ai sensi dell’art.
208, comma 18, del D.Lgs. n° 152/06 copia del presente provvedimento all’Albo
Nazionale Imprese esercenti attività nel settore rifiuti c/o la Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura di L’Aquila;
14) di notificare ai sensi di legge il presente
provvedimento alla Società MARINUCCI Raccolta Rifiuti Riciclabili S.n.c. – Sede
legale: Via Colle di Campli n° 12 – 66010 TOLLO (CH);
15) di disporre la pubblicazione del presente
provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
Contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO