IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1)   di approvare, ai sensi del Decreto Legislativo 03.04.2006 N° 152 (Norme in materia ambientale) art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) – Legge Regionale 28.04.2000 N° 83 – il progetto presentato dalla Società MARINUCCI Raccolta Rifiuti Riciclabili S.n.c. – Sede Amministrativa: Via L. Dommarco n° 19 - 66020 ORTONA – Sede legale:  Via Colle di Campli n. 12 - 66010 TOLLO (CH) – per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti riciclabili da ubicarsi nel Comune di Tollo (CH) in Località “Colle di Campli” , identificabile nel N.C.T. dello stesso al foglio 02, particella 1077 per una superficie complessiva di circa 200 mq e una capacità dell’area di  stoccaggio di circa 100 t.,  in conformità agli elaborati progettuali indicati in premessa e di seguito riportati:

      Mese di Marzo Anno 2000

      Allegato 1 - Corografia scala 1:25.000 – Progettista Dott. Ing. Mario Dragani;

      Allegato 2 - Stralcio P.R.G. scala 1:5.000/2.000 – Progettista Dott. Ing. Mario Dragani;

      Allegato 3 - Planimetria scala 1:5.000 – Progettista Dott. Ing. Mario Dragani;

      Allegato 4 - Planimetria generale scala 1:200/50 – Progettista Dott. Ing. Mario Dragani;

      Allegato 5 - Piano quotato – planimetria  scala 1:100 – Progettista Dott. Ing. Mario Dragani;

      Allegato 6 - Piano quotato – profili  scala 1:1.000/200 – Progettista Dott. Ing. Mario Dragani;

      Allegato 7 - Relazione tecnica – planimetria catastale scala 1:2.000 – Progettista Dott. Ing. Mario Dragani;

      Allegato 8 - Contratto di comodato;

      Allegato 9 - Relazione geologica – idrogeologica a cura del Dott. Geologo Pozzi Sandro;

2)   di autorizzare la Società MARINUCCI Raccolta Rifiuti Riciclabili S.n.c. alla realizzazione e gestione ai sensi del predetto art. 208 del Decreto Legislativo 03.04.2006 N° 152,  il progetto di cui al punto 1);

3)   di stabilire che l’autorizzazione di cui al precedente punto 2)  è concessa  per un periodo pari ad anni dieci dalla data di notifica del presente provvedimento; detto periodo risulta comprensivo sia della fase di costruzione che della fase di esercizio e, a tal proposito, si rinvia a quanto disposto all’art. 22 comma 3 della Legge Regionale 28.04.2000 n° 83;

4)   di precisare che l’autorizzazione di cui al punto 2) è rinnovabile, per ogni sua fase (costruzione e/o esercizio) nelle forme stabilite dal Decreto Legislativo 03.04.2006 N° 152 e della Legge Regionale 28.04.2000 N° 83 art. 24,  comma 5;

5)   di autorizzare la Società in oggetto, ai sensi dell’art. 208  del Decreto Legislativo 03.04.2006 N° 152 e dell’art. 24 della Legge Regionale 28.04.2000 N° 83, all’esercizio dell’impianto indicato al precedente punto 1) alle condizioni e prescrizioni riportate in premessa che qui di seguito si riepilogano:

-    dell’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti prot. n°  2187 del 20.08.2001:

 

CODICI C.E.R.

DESCRIZIONE

20 01 02

Vetro

02 07 03

Rifiuti prodotti dai trattamenti chimici

 

Per una capacità dell’area di stoccaggio di circa 100t;

6)   di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

7)   di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1.   deve essere evitato  ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

2.   deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

3.   devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

4.   devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

8)   di richiamare la Società MARINUCCI Raccolta Rifiuti Riciclabili S.n.c. autorizzata,  al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del Decreto Legislativo 03.04.2006 N° 152 (Norme in materia ambientale) e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Chieti e  all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

9)   di dare atto che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208  (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti) comma 13 (Quanto, a seguito di controlli successivi all’avviamento degli impianti,  questi non risultino conformi all’autorizzazione di cui al presente articolo, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione, quest’ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia adempiuto a quanto disposto nell’atto di diffida l’autorizzazione è revocata) del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152;

10) di obbligare la Società:

-    a produrre, prima dell’avvio dell’esercizio dell’impianto, con la documentazione richiesta dall’art. 22 della Legge Regionale 28.04.2000 n° 83, la garanzia finanziaria prevista dalla D.G.R. 22.02.2006 n° 132; detta garanzia finanziaria sarà controfirmata e restituita a codesta Società, previa verifica da parte di questo Servizio;

-    al pieno rispetto dei contenuti della Delibera di Giunta Regionale  n° 1089 del 04.11.2005 avente per oggetto: “Artt. 28 e 29 della Legge Regionale 28.04.2000 n° 83 e smaltimento, trattamento e recupero di rifiuti urbani prodotti nella Regione. Indirizzi regionali per l’esercizio delle funzioni attribuite per gli Enti locali e per le attività di controllo”;

11) di fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

12) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Tollo (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Direzione Centrale di Pescara  e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti;

13) di trasmettere, altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18, del D.Lgs. n° 152/06 copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Imprese esercenti attività nel settore rifiuti  c/o la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;

14) di notificare ai sensi di legge il presente provvedimento alla Società MARINUCCI Raccolta Rifiuti Riciclabili S.n.c. – Sede legale: Via Colle di Campli n° 12 – 66010 TOLLO (CH);

15) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini*