IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per quanto riportato in premessa:

1)   di approvare, ai sensi dell’art. 211 del  D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’art. 26 della L.R. 28 aprile 2000 n° 83,  il progetto [ già autorizzato con Determinazione n° DF3/ 32 del 25 marzo 2006 per la sperimentazione nel Comune di Sulmona (AQ)] presentato dalla Società Wis Technologies S.r.l. [Piazza Duca D’Aosta n° 10 - 20124 Milano], per il proseguimento della sperimentazione di nuovo impianto per il trattamento del rifiuto “tal quale” - nuova tecnologia “WISY”- nel Comune di Collecorvino (PE) “Contrada Gallo”,  avente una potenzialità nominale di 450Kg/h;

2)   di autorizzare la  Società Wis Technologies S.r.l. [Piazza Duca D’Aosta n° 10 - 20124 Milano]-  alla realizzazione dell’impianto di cui al precedente punto 1), nel  rispetto degli elaborati progettuali presentati,  parte integrante  e sostanziale del presente provvedimento, di seguito riportati:

 

All. 1

·   impianto WISY- Impianto di produzione del CDR da rifiuto Tal Quale, con la sola selezione dei metalli e degli ingombranti;

All. 2

·   relazione tecnica esplicativa

All. 3

·   Collecorvino (PE) - tavola “capannone per ricovero impianto WISY-stato di fatto” in scala 1:200 datata 23/02/06;

All. 4

·   Collecorvino (PE) -tavola “impianto WISY-CDR” in scala 1:100 datata 23/02/06;

All. 5

·   Determinazione n° DF3/32 del 25/03/2005;

All. 6

·   contratto di comodato d’uso gratuito del capannone  situato nel Comune di Collecorvino (PE) datato 11/01/2006;

All. 7

·   Università di L’Aquila –Dipartimento di Chimica, Ingegneria Chimica e Materiali - rapporto di prova  Part. n.209  del 14/11/2005 –Campione di CDR;

All. 8

·   rapporto di prova  n. 2005/650/A sul campione di acqua in uscita dal primo condensatore dell’impianto durante il trattamento di rsu con processo “WISY” tecnologia;

All. 9

·   WIS - nota n° 20060126/FCEB del 26/01/2006 – “richiesta di collaborazione” indirizzata  alla SOGESA S.p.A.;

All.10

·   SOGESA S.p.A  - nota n° 52/06 del 16/02/2006 – “disponibilità alla collaborazione”

 

3.   di autorizzare la Società in oggetto, all’esercizio l’impianto di cui sopra ai sensi dell’art. 211 (autorizzazioni di impianti di ricerche e di sperimentazioni) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e dell’art. 26 (impianti di sperimentazione e ricerca) della L.R. n° 83/2000, nel rispetto delle indicazioni dettate, con nota n° 2882 dell’11/04/2006, dall’A.R.T.A. [Dipartimento Provinciale di Pescara], di seguito elencati:

a.   Sia acquisita la preventiva autorizzazione del Comune di Collecorvino sulla conformità tecnica del capannone alla realizzazione dell’impianto di trattamento;

b.   Sia acquisita la preventiva autorizzazione del Comune di Collecorvino per la fornitura degli RSU indifferenziati da parte della Società SOGESA;

c.   Siano riportate in elaborato le reti di raccolta di eventuali sversamenti di liquidi provenienti dall’impianto di trattamento e dei rifiuti igienici;

d.   Sia acquisita l'autorizzazione del Comune di Collecorvino per lo scarico in fognatura della rete di raccolta degli scarichi urbani ai sensi del D.Lgs 152/1999;

e.   Il rifiuto urbano non differenziato da ammettere all'impianto sia individuato con il codice CER secondo l'allegato 1, suball. 1, p. 14, del DM 05 febbraio 1998, così come trasposto nell'allegato C alla Direttiva Ministeriale 09 aprile 2002;

f.    Il CDR prodotto sia individuato con il codice CER e caratterizzato secondo l’allegato 2, suball. 1, p. 1, del DM 05 febbraio 1998;

g.   Gli altri rifiuti prodotti da smaltire o recuperare diversi dal CDR, ivi comprese le acque di  condensazione, siano individuati con i codici CER e caratterizzati, anche dal punto di vista microbiologico, ai fini del loro smaltimento ai sensi della Direttiva Ministeriale 09 aprile 2000;

h.   Le caratterizzazioni contenute nei rapporti di prova, munite del competente giudizio, siano effettuate da laboratori indipendenti e certificati, e siano rimesse a questo Dipartimento  unitamente ad una comunicazione sulle quantità; qualità e destinazione dei CDR e degli altri rifiuti prodotti;

i.    Per il CDR e gli altri rifiuti prodotti siano attuate tutte le disposizioni contenute nel D.Lgs 22/1997, in particolare sui tempi di stoccaggio e sulla tenuta del registro di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento;

j.    Per lo smaltimento in discariche dei rifiuti prodotti siano attuate le disposizioni contenute nel D.Lgs 36/2003 e nel decreto attuativo DM 03 agosto 2005;

k.   Del prodotto ossidante IGK1 sia acquisita la scheda di pericolosità da sottoporre a questo Dipartimento ed alle autorità competenti in materia di sicurezza sul lavoro;

l.    Sia acquisito il parere della Direzione Sanità della Giunta Regionale, in particolare in merito ai dispositivi di protezione ambientale ed individuale dei lavoratori;

m.  Sia presentato il progetto preliminare di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, comma 4, della  L. 447/1995.

4)   di stabilire la validità temporale della autorizzazione di cui ai punti  2 e 3) in mesi 24 (ventiquattro), a decorrere dalla data di avvio dell’impianto, indicata all’art. 22 della L.R. n° 83/2000, salvo proroghe ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 208 del D.Lgs. n° 152/06 e con le modalità previste dall’art. 24 della citata L.R. n° 83/2000;

5)   di fare salvi gli esiti delle verifiche concernenti le attività sperimentali oggetto del presente provvedimento, in merito alle quali l’A.R.T.A.( Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Pescara)  provvederà a relazionare, con cadenza trimestrale, al Servizio Gestione Rifiuti, ed esprimere apposito parere tecnico di competenza; dette verifiche saranno comunque propedeutiche all’esame di eventuali proroghe della autorizzazione indicata ai precedenti punti 2) e 3);

6)   di prescrivere che nell’impianto oggetto della  presente autorizzazione non possono  essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo e che, ai sensi dell’art. 211, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n° 152/06,  l’attività di gestione dell’impianto non comporti utile economico;

7)   di subordinare l’autorizzazione, alla prescrizione di  far salve eventuali  ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nullaosta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché altre disposizioni e direttive specifiche nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

8)   di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

1.   deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza  della collettività e dei singoli;

2.   deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

3.   devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

4.   devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire  il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

5.   le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell'attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

9)   di richiamare la Società autorizzata, al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registri di carico e scarico) del Decreto Legislativo 3 aprile n.152 (Norme in materia ambientale), e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Ecologico Provinciale di Pescara e all’Agenzia Regionale Tutela Ambiente (A.R.T.A.) Dipartimento Provinciale di Pescara, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

10) di obbligare la Società Wis Technologies S.r.l., beneficiaria della presente autorizzazione, alla stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura da eventuali danni causati a terzi;

11) di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella  materia;  sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

12) di dare atto che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208, comma 13 del D.Lgs. 152/06;

13) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Collecorvino (PE), all’Amministrazione Provinciale di Pescara e  all’Agenzia Regionale Tutela Ambiente (A.R.T.A.) – Dipartimento Provinciale competente e Direzione Regionale;

14) di trasmettere, altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18, del D.L.vo 152/06, copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Imprese Esercenti Attività nel Settore Rifiuti c/o la Camera di Commercio di L’Aquila;

15) di notificare, ai sensi di Legge, il presente provvedimento alla Società Wis Technologies S.r.l. [Piazza Duca D’Aosta n° 10 - 20124 Milano];

16) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo,  sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

dott. Franco Gerardini*