IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1) Di prorogare, ai sensi DL.vo. n.152 del
03.04.2006 e della L.R. n. 83/2000, l’autorizzazione regionale n° 059 del
18.06.2001, a favore della Ditta Capuzzi Carlo, per l’esercizio dell’attività
di autodemolizione, presso il proprio centro, sito in C.da Melone nel Comune di
Guardiagrele (CH), particelle catastali n. 283,509,281,283,132,284, foglio di
mappa n.14, potenzialità 6674 t/a ;
2) Di stabilire che i Codici Cer ammissibili
all’impianto, trattati in ingresso ed in uscita, sono riportati nell’allegato,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, (All.1) ;
3) Di autorizzare, altresì, la Ditta Capuzzi
Carlo a gestire nel proprio impianto i codici Cer di cui all’Elenco 1,
dell’allegato sopracitato, di provenienza extra regionale, ai sensi dell’art.29
della L.R. n. 83/2000;
4) Di stabilire che, in conformità a quanto
previsto dal DL.vo. n. 152 del
3.04.2006 e della L.R. n. 83/2000, la proroga dell’autorizzazione di cui al
precedente punto 1) è concessa per un
periodo di anni dieci dalla data del
presente provvedimento ed è rinnovabile nelle forme stabilite dalle Leggi
sopracitate;
5) Di prescrivere che le operazioni di
trattamento, di cui all'articolo 3, comma 1, lett.f) del DL. 209/03 e s.m.i., siano svolte in conformità
ai principi generali previsti dal DL. vo. n°152/06 ed alle pertinenti
prescrizioni dell’Allegato I del DL.vo.209/03 e sm.i., nonché nel rispetto dei
seguenti obblighi:
a. effettuare al più presto le operazioni per la
messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5 del DL.
vo. n°209/03;
b. effettuare le operazioni per la messa in
sicurezza, di cui all’allegato I, punto 5 del DL. vo.209/03, prima di procedere
allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti
operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
c. rimuovere preventivamente, nell'esercizio
delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'allegato II del DL. vo. 209/03,
etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in
sede comunitaria;
d. rimuovere e separare i materiali e i
componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti
frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
e. eseguire le operazioni di smontaggio e di
deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di
reimpiego, di riciclaggio e di recupero.
6) Di stabilire che, ai sensi dell’art.15, commi
6, 7 e 8 del DL. vo. 209/03, richiamati dall’art.231, commi 10, 11 e 12 del DL.
vo. 152/06, è consentito:
a. il commercio delle parti di ricambio
recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del
veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza
dello stesso veicolo individuate all’Allegato III dello stesso;
b. le parti di ricambio attinenti alla sicurezza
del veicolo fuori uso possono essere
cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di
autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.122, e successive
modificazioni e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione
singola previste dall'art.80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285;
c. l'utilizzazione, da parte della ditta, delle
parti di ricambio di cui sopra, deve risultare da fatture rilasciate al
cliente.
7) Di confermare, quanto stabilito e prescritto
nella precedente autorizzazione ;
8) Di prescrivere che nell’impianto oggetto
della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività,
ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali,ogni
modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere
preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
9) Di fare salve eventuali ed ulteriori
autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri
Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia;
sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
10) Di dare atto che il presente provvedimento è
soggetto a revoca o modifica ove risulti
accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi
di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute
nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei
provvedimenti previsti all’art. 208, comma 13, N.152/06;
11) Di obbligare la Ditta Capuzzi Carlo -
beneficiaria della presente autorizzazione, a produrre apposita “ garanzia
finanziaria “ in duplice copia, conformi all’originale a favore del Servizio
Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, secondo i parametri stabiliti dalla
D.G.R. n. 132 del 22.02.2006;
12) Di trasmettere copia del presente provvedimento
al Comune di Guardiagrele (CH), l’Amministrazione Provinciale di Chieti,
all’A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia Regionale Tutela Ambiente) Dipartimento Provinciale
di Chieti, all’A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia Regionale Tutela Ambiente) Direzione
Centrale di Pescara e all’Albo Nazionale Imprese Esercenti Attività nel Settore
Rifiuti, presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
dell’Aquila, al PRA di Chieti;
13) Di notificare, ai sensi di Legge, il presente
provvedimento alla Ditta Capuzzi Carlo – Via Melone, 103 – Guardiagrele (CH)-;
14) Di disporre la pubblicazione del presente
provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
Contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
Il Dirigente
del Servizio
dott. Franco Gerardini
Segue allegato