IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   Di prorogare, ai sensi DL.vo. n.152 del 03.04.2006 e della L.R. n. 83/2000, l’autorizzazione regionale n° 059 del 18.06.2001, a favore della Ditta Capuzzi Carlo, per l’esercizio dell’attività di autodemolizione, presso il proprio centro, sito in C.da Melone nel Comune di Guardiagrele (CH), particelle catastali n. 283,509,281,283,132,284, foglio di mappa n.14, potenzialità 6674 t/a ;

2)   Di stabilire che i Codici Cer ammissibili all’impianto, trattati in ingresso ed in uscita, sono riportati nell’allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, (All.1) ;

3)   Di autorizzare, altresì, la Ditta Capuzzi Carlo a gestire nel proprio impianto i codici Cer di cui all’Elenco 1, dell’allegato sopracitato, di provenienza extra regionale, ai sensi dell’art.29 della L.R. n. 83/2000;

4)   Di stabilire che, in conformità a quanto previsto dal  DL.vo. n. 152 del 3.04.2006 e della L.R. n. 83/2000, la proroga dell’autorizzazione di cui al precedente punto 1) è concessa per un periodo di anni  dieci dalla data del presente provvedimento ed è rinnovabile nelle forme stabilite dalle Leggi sopracitate;

5)   Di prescrivere che le operazioni di trattamento, di cui all'articolo 3, comma 1, lett.f) del DL.  209/03 e s.m.i., siano svolte in conformità ai principi generali previsti dal DL. vo. n°152/06 ed alle pertinenti prescrizioni dell’Allegato I del DL.vo.209/03 e sm.i., nonché nel rispetto dei seguenti obblighi:

a.   effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5 del DL. vo. n°209/03;

b.   effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui all’allegato I, punto 5 del DL. vo.209/03, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;

c.   rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'allegato II del DL. vo. 209/03, etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;

d.   rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;

e.   eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.

6)   Di stabilire che, ai sensi dell’art.15, commi 6, 7 e 8 del DL. vo. 209/03, richiamati dall’art.231, commi 10, 11 e 12 del DL. vo. 152/06, è consentito:

a.   il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all’Allegato III dello stesso;

b.   le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso possono essere  cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.122, e successive modificazioni e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'art.80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285;

c.   l'utilizzazione, da parte della ditta, delle parti di ricambio di cui sopra, deve risultare da fatture rilasciate al cliente.

7)   Di confermare, quanto stabilito e prescritto nella precedente autorizzazione ;

8)   Di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già  previsto dalle vigenti norme regionali,ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

9)   Di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella  materia;  sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi; 

10) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti  accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 208, comma 13, N.152/06;

11) Di obbligare la Ditta Capuzzi Carlo - beneficiaria della presente autorizzazione, a produrre apposita “ garanzia finanziaria “ in duplice copia, conformi all’originale a favore del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, secondo i parametri stabiliti dalla D.G.R. n. 132  del 22.02.2006;

12) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Guardiagrele (CH), l’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia Regionale Tutela Ambiente) Dipartimento Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia Regionale Tutela Ambiente) Direzione Centrale di Pescara e all’Albo Nazionale Imprese Esercenti Attività nel Settore Rifiuti, presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura dell’Aquila,  al PRA di Chieti;

13) Di notificare, ai sensi di Legge, il presente provvedimento alla Ditta Capuzzi Carlo – Via Melone, 103 – Guardiagrele (CH)-;

14) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

dott. Franco Gerardini

Segue allegato