IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
La
ditta Lafarge Adriasebina s.r.l. con sede legale in Pescara, Via Raiale, 54, è
autorizzata all’ampliamento della cava di ghiaia in località “Sterparo” nel
Comune di Pretoro (CH) distinta in catasto al foglio n.4 particelle nn. 350,
351, 677, 638 e 640, alle seguenti norme e condizioni;
Articolo
1
Dovranno
essere osservate le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera
della Giunta Regionale n.204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni
approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile
dell’Ufficio Cave e Torbiere.
Articolo
2
La
zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei
infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.
Articolo
3
L’autorizzazione
sarà valida fino alla data del 28.07.2009.
Inoltre l’attività estrattiva dovrà essere intrapresa entro 90 giorni
dalla data di notifica del presente provvedimento e potranno essere concessi
ulteriori 90 giorni per giustificati motivi.
Al
Servizio Attività Estrattive e Minerarie dovrà essere inviata la denuncia di
inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59 nonché idonea
documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.
La
presente Determina si intende decaduta qualora non sia pervenuta la denuncia di
esercizio di inizio lavori entro il termine massimo di 180 (centottanta)
giorni.
Articolo
4
Il
deposito cauzionale a garanzia dei lavori di ripristino ambientale nella misura
di Euro 76.000,00 (settentaseimila/00) è stata presentata con polizza
fidejussoria n. 260057286 stipulata con la compagnia Generali, agenzia di
Novara Ovest. in data 07.06.2006;
Articolo
5
Dovranno
essere forniti al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di .vigilanza e controllo
i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’ottemperanza alle
eventuali prescrizioni impartite.
Articolo
6
La
ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge e alle seguenti
prescrizioni:
1. La coltivazione dell’area in ampliamento deve
essere subordinata al ripristino dei lotti precedentemente autorizzati;
2. Il passaggio al lotto successivo deve
avvenire dopo il collaudo del ripristino del lotto precedente.
Articolo
7
La
ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio
Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici
relativi all’attività estrattiva;
Articolo
8
La
quantità media estraibile annualmente sarà di circa mc. 96.000 e
complessivamente mc. 287.000 mc. per l’intera durata dell’attività.
Articolo
9
La
ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati
progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti
d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici:
a)
escavatore; b) pala meccanica; c) autocarri.
Articolo
10
Circa
le modalità della sistemazione ambientale la ditta è tenuta a rispettare il
progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento,
allegato “E” art.6 L.R. 67/87;
Articolo
11
La
presente Determina dovrà essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata
all’esercente nei modi consentiti dalla legge.
Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing.
Ezio Faieta