IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

La ditta Lafarge Adriasebina s.r.l. con sede legale in Pescara, Via Raiale, 54, è autorizzata all’ampliamento della cava di ghiaia in località “Sterparo” nel Comune di Pretoro (CH) distinta in catasto al foglio n.4 particelle nn. 350, 351, 677, 638 e 640, alle seguenti norme e condizioni;

Articolo 1

Dovranno essere osservate le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n.204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.

Articolo 2

La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.

Articolo 3

L’autorizzazione sarà valida fino alla data del 28.07.2009.  Inoltre l’attività estrattiva dovrà essere intrapresa entro 90 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento e potranno essere concessi ulteriori 90 giorni per giustificati motivi.

Al Servizio Attività Estrattive e Minerarie dovrà essere inviata la denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59 nonché idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.

La presente Determina si intende decaduta qualora non sia pervenuta la denuncia di esercizio di inizio lavori entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni.  

Articolo 4

Il deposito cauzionale a garanzia dei lavori di ripristino ambientale nella misura di Euro 76.000,00 (settentaseimila/00) è stata presentata con polizza fidejussoria n. 260057286 stipulata con la compagnia Generali, agenzia di Novara Ovest. in data 07.06.2006;

Articolo 5

Dovranno essere forniti al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di .vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite.

Articolo 6

La ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge e alle seguenti prescrizioni:

1.   La coltivazione dell’area in ampliamento deve essere subordinata al ripristino dei lotti precedentemente autorizzati;

2.   Il passaggio al lotto successivo deve avvenire dopo il collaudo del ripristino del lotto precedente.

Articolo 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva;

Articolo 8

La quantità media estraibile annualmente sarà di circa mc. 96.000 e complessivamente mc. 287.000 mc. per l’intera durata dell’attività.

Articolo 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici:

a) escavatore;  b) pala meccanica;   c) autocarri.

Articolo 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento, allegato “E” art.6 L.R. 67/87;

Articolo 11

La presente Determina dovrà essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata all’esercente nei modi consentiti dalla legge.

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ezio Faieta