IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
La
ditta Costram s.r.l. con sede legale in Sant’Omero (TE), S.P. n.8 del Salinello
km. 11, è autorizzata all’esercizio della cava di ghiaia in località
“Purgatorio” nel Comune di Sant’Omero (TE) distinta in catasto al foglio n.21
particelle nn. 186 e 249, e al foglio n. 15 particelle 190, 191, 192, 195, 197,
223, 224, 268, 269, alle seguenti norme e condizioni;
Articolo
1
Dovranno
essere osservate le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera
della Giunta Regionale n.204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni
approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile
dell’Ufficio Cave e Torbiere.
Articolo
2
La
zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei
infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.
Articolo
3
L’autorizzazione
sarà valida per anni 5 (cinque) dalla data di notifica del provvedimento.
Inoltre l’attività estrattiva dovrà essere intrapresa entro 90 giorni dalla
stessa data e potranno essere concessi ulteriori 90 giorni per giustificati
motivi.
Al
Servizio Sviluppo attività Estrattive e Minerarie dovrà essere inviata la
denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59 nonché
idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs.
624/96.
La
presente Determina si intende decaduta qualora non sia pervenuta la denuncia di
esercizio di inizio lavori entro il termine massimo di 180 (centottanta)
giorni.
Articolo
4
Il
deposito cauzionale a garanzia dei lavori di ripristino ambientale nella misura
di Euro 112.600,00 (centododicimilaseicento/00) è stata presentata con polizza
fidejussoria n. Z021452 stipulata con la compagnia Zurich, agenzia di
Giulianova in data 09.05.2006;
Articolo
5
Dovranno
essere forniti al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di .vigilanza e
controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’ottemperanza
alle eventuali prescrizioni impartite.
Articolo
6
La
ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge e alle seguenti
prescrizioni:
1. La distanza dello scavo dall’argine del
fossato presente sul lotto n.1deve essere mantenuta a mt. 10,00;
2. Il passaggio al lotto successivo può avvenire
solo dopo il collaudo del ripristino del lotto precedente;
3. Prima dell’inizio dei lavori sul 2° e 3°
lotto dovrà essere perfezionata con il Comune l’acquisizione delle aree
relative alle Strade Comunali esistenti;
4. Durante i lavori di coltivazione devono
essere evitati impaludamenti e ristagni d’acqua;
5. Deve essere realizzata una quinta arborea di
alto fusto al fine di contenere le emissioni di polveri entro 90 giorni dalla
comunicazione di inizio lavori;
Articolo
7
La
ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio
Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici
relativi all’attività estrattiva;
Articolo
8
La
quantità media estraibile annualmente sarà di circa mc. 150.725 e
complessivamente mc. 753.624 per l’intera durata dell’attività.
Articolo
9
La
ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati
progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti
d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici:
a)
escavatore; b) pala meccanica; c) autocarri.
Articolo
10
Circa
le modalità della sistemazione ambientale la ditta è tenuta a rispettare il
progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e
Torbiere, allegato “E” art.6 L.R. 67/87;
Articolo
11
La
presente Determina dovrà essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata
all’esercente nei modi consentiti dalla legge.
Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing.
Ezio Faieta