IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

La ditta Costram s.r.l. con sede legale in Sant’Omero (TE), S.P. n.8 del Salinello km. 11, è autorizzata all’esercizio della cava di ghiaia in località “Purgatorio” nel Comune di Sant’Omero (TE) distinta in catasto al foglio n.21 particelle nn. 186 e 249, e al foglio n. 15 particelle 190, 191, 192, 195, 197, 223, 224, 268, 269, alle seguenti norme e condizioni;

Articolo 1

Dovranno essere osservate le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n.204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.

Articolo 2

La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.

Articolo 3

L’autorizzazione sarà valida per anni 5 (cinque) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva dovrà essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data e potranno essere concessi ulteriori 90 giorni per giustificati motivi.

Al Servizio Sviluppo attività Estrattive e Minerarie dovrà essere inviata la denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59 nonché idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.

La presente Determina si intende decaduta qualora non sia pervenuta la denuncia di esercizio di inizio lavori entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni.  

Articolo 4

Il deposito cauzionale a garanzia dei lavori di ripristino ambientale nella misura di Euro 112.600,00 (centododicimilaseicento/00) è stata presentata con polizza fidejussoria n. Z021452 stipulata con la compagnia Zurich, agenzia di Giulianova in data 09.05.2006;

Articolo 5

Dovranno essere forniti al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di .vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite.

 

Articolo 6

La ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge e alle seguenti prescrizioni:

1.   La distanza dello scavo dall’argine del fossato presente sul lotto n.1deve essere mantenuta a mt. 10,00;

2.   Il passaggio al lotto successivo può avvenire solo dopo il collaudo del ripristino del lotto precedente;

3.   Prima dell’inizio dei lavori sul 2° e 3° lotto dovrà essere perfezionata con il Comune l’acquisizione delle aree relative alle Strade Comunali esistenti;

4.   Durante i lavori di coltivazione devono essere evitati impaludamenti e ristagni d’acqua;

5.   Deve essere realizzata una quinta arborea di alto fusto al fine di contenere le emissioni di polveri entro 90 giorni dalla comunicazione di inizio lavori;

Articolo 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva;

Articolo 8

La quantità media estraibile annualmente sarà di circa mc. 150.725 e complessivamente mc. 753.624 per l’intera durata dell’attività.

Articolo 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici:

a) escavatore;  b) pala meccanica;  c) autocarri.

Articolo 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E” art.6 L.R. 67/87;

Articolo 11

La presente Determina dovrà essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata all’esercente nei modi consentiti dalla legge.

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ezio Faieta