la giunta regionale

Omissis

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni di cui alla premessa e che qui si intendono per integralmente riportate e trascritte:

1)   di revocare al Consorzio ASI Vastese la concessione della gestione provvisoria dell’impianto fotovoltaico “Elio 1”, in località “La Carda” di Cupello, di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1352 del 8 marzo 1990;

2)   di assentire la concessione provvisoria al Comune di Cupello per la gestione, manutenzione e custodia dell’impianto fotovoltaico “Elio 1”, in località “La Carda” di Cupello;

3)   di stabilire che il verbale di consegna dell’impianto fotovoltaico “Elio 1”, tra la Regione Abruzzo, il Comune di Cupello ed il Consorzio ASI Vastese venga effettuato entro sei mesi dall’accettazione della presente concessione;

4)   di stabilire che la concessione provvisoria disciplina il trasferimento delle competenze per assicurare la corretta gestione e manutenzione dell’impianto fotovoltaico “Elio 1”, nonché per la eventuale realizzazione di opere per la realizzazione, il potenziamento e l’ampliamento dell’impianto medesimo;

5)   di stabilire che la gestione definitiva dell’impianto fotovoltaico “Elio 1” formerà oggetto, previa assunzione dei necessitati atti amministrativi, di apposito specifico disciplinare;

6)   di stabilire che la concessione per la gestione provvisoria dell’impianto fotovoltaico “Elio 1”, nonché la delega per gli atti relativi alla valorizzazione dell’impianto stesso avrà la durata di anni cinque, salvo rinnovo;

7)   di delegare l’Ente concessionario alla stipula di concessioni, convenzioni e contratti con Enti preposti all’erogazione di cofinanziamenti regionali, statali e comunitari. Di tutti gli atti sottoscritti dovrà esser trasmessa copia all’Assessorato Regionale Parchi Territorio Ambiente Energia;

7bis)    di stabilire di inviare all’Assessorato Parchi, Territorio, Ambiente e rendiconto finanziario annuale.

8)   di stabilire che l’Ente concessionario, al fine di non pregiudicare la possibilità di cofinanziamento a mezzo fondi comunitari, attiverà le eventuali procedure di esecuzione delle opere di per la valorizzazione ed il potenziamento dell’ dell’impianto fotovoltaico “Elio 1”, in conformità alla normativa nazionale e comunitaria vigente, in tema di aggiudicazione di opere e commesse pubbliche;

9)   di autorizzare l’Ente concessionario ad utilizzare i proventi ricavati dalla vendita dell’energia elettrica prodotta. L’Ente concessionario è altresì autorizzato a disporre degli eventuali residui di gestione per l’ultimazione della “Casa Ecologica”, al fine di farne un centro di visita, documentazione dati e studio sulla produzione di energia da fonti rinnovabili. La destinazione di ulteriori eventuali residui sarà oggetto di specifico provvedimento di giunta regionale;

10) di stabilire che sono in capo all’Ente concessionario i costi dei lavori e delle forniture per la gestione, manutenzione e custodia, dell’IVA, dei canoni e di ogni altro onere finanziario comunque preordinato, conseguente e connesso alle gestione  e manutenzione dell’impianto fotovoltaico “Elio 1” ed agli adempimenti della presente concessione. Si precisa inoltre che qualsivoglia eccedenza di spesa rispetto all’importo di concessione, per qualsivoglia motivo determinatasi, sarà a carico dell’Ente concessionario, il quale provvederà a sua cura e spesa alla relativa copertura;

11) di stabilire che le opere eventualmente realizzate per la valorizzazione ed il potenziamento dell’impianto fotovoltaico “Elio 1” dovranno avvenire in aderenza del progetto esecutivo ed in ottemperanza dei termini statuiti con i provvedimenti di approvazione dei finanziamenti e dovranno rispettare le norme vigenti del PRT consortile. Per ciò che attiene l’affidamento dei lavori si farà riferimento alla normativa comunitaria , nonché alla normativa vigente in materia di aggiudicazione di opere e forniture pubbliche;

12) di riservare alla Regione Abruzzo il diritto di esercitare in ogni tempo, con le modalità che riterrà più opportune, verifiche e controlli sulla efficacia e regolarità della gestione nonché sull’adempimento dell’oggetto della concessione. Tali verifiche non esimeranno comunque l’Ente concessionario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare gestione e manutenzione dell’impianto fotovoltaico “Elio 1”. Resta inteso che la Regione Abruzzo rimane espressamente estranea ad ogni rapporto nascente con terzi in dipendenza dalla gestione e manutenzione dell’impianto stesso (canoni, forniture, lavori, etc…);

13) di stabilire che l’Ente concessionario agirà per nome e conto proprio in quanto, in virtù della concessione, spetta ad esso ogni potere in relazione alle attività da compiere per la gestione, manutenzione e custodia, nonché per la valorizzazione e l’eventuale potenziamento dell’ impianto fotovoltaico “Elio 1”. Esso pertanto è responsabile di qualsivoglia danno subito da terzi dovuto alla gestione, manutenzione, custodia ed alle attività connesse e non avrà, quindi, diritto di rivalersi nei confronti della Regione Abruzzo. L’Ente concessionario rimane comunque estraneo da qualsivoglia rapporto pregresso verso terzi, in dipendenza dalle precedenti attività di realizzazione nonché di gestione provvisoria svolte dal Consorzio ASI Vastese;

14) di stabilire che eventuali fondi regionali, statali e comunitari per la valorizzazione ed il potenziamento dell’impianto fotovoltaico “Elio 1”  saranno concessi dalla Regione Abruzzo e saranno trasferiti all’Ente concessionario nei termini e nei modi di legge, regolamenti e provvedimenti. La Regione Abruzzo, effettuato il trasferimento, risulta esonerata da qualsivoglia responsabilità derivante dalla mancata utilizzazione dell’accredito stesso;

15) di riservare alla Regione Abruzzo il diritto alla revoca della concessione, ove l’Ente concessionario dimostri nella gestione imperizia, negligenza od altro comportamento che vada a compromettere la salvaguardi dell’impianto fotovoltaico “Elio 1”, oppure nel caso in cui non dimostri tempestività di esecuzione per eventuali affidamenti di finanziamenti finalizzati a favorire la valorizzazione dell’impianto stesso;

16) di stabilire che l’Ente concessionario provvederà ad individuare e nominare un responsabile amministrativo al quale farà capo la gestione, la manutenzione e le custodia dell’impianto;

17) di stabilire che le eventuali controversie che insorgessero tra la Regione Abruzzo e l’Ente concessionario dovranno esser sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa. Ne consegue che l’Ente concessionario, qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda alla Regione Abruzzo, la quale provvederà nel termine di 90gg. dalla ricevuta notifica;

18) di stabilire che qualsiasi controversia che non possa essere composta ai sensi del precedente punto, sarà deferita al giudizio di tre arbitrati di cui uno scelto dalla Regione Abruzzo, uno scelto dall’Ente concessionario ed il terzo, con funzioni di presidente, scelto in accordo tra le parti oppure, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale dell’Aquila. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo le norme di diritto. Resta inteso che sin quando la decisione non sarà stata emessa, l’Ente concessionario continuerà ad attenersi agli obblighi derivanti dalla presente concessione. Il foro dell’Aquila sarà competente a dirimere le eventuali controversie non rivolte ai sensi dei precedenti punti.

19) di stabilire che per quanto non espressamente previsto dalla presente concessione si richiamano le norme di legge ed i regolamenti vigenti in materia;

20) di delegare l’Ente concessionario alla stipula di convenzioni con Ministeri, Enti Locali, Enti Pubblici Economici, Società ed altre istituzioni pubbliche e private per la corretta gestione, manutenzione e custodia dell’impianto fotovoltaico “Elio 1” , nonché per la valorizzazione, divulgazione, sviluppo ed eventuale  potenziamento dello stesso;

21) manutenzione e custodia dell’impianto fotovoltaico “Elio 1” , nonché per la valorizzazione, divulgazione, sviluppo ed eventuale  potenziamento dello stesso;

22) di delegare, inoltre l’Ente concessionario a partecipare a programmi comunitari relativi alla ricerca, sviluppo e divulgazione delle energie da fonti rinnovabile, patti territoriali e forme di sviluppo con concertazione negoziata;

23) di inviare copia della presente delibera all’Ente concessionario che la restituirà alla Regione Abruzzo, Assessorato Parchi Territorio Ambiente Energia, firmata dal legale rappresentante per presa coscienza e per accettazione delle prescrizioni e delle condizioni in essa contenute;

24) di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.A. della Regione Abruzzo.

Segue allegato