COMUNICATO

A tutti i medici che hanno inoltrato domanda per l’inserimento nella graduatoria generale di Medicina Generale valevole per l’anno 2007

 

Con nota n. 802/2006 del 24 maggio 2006, la SISAC ha chiarito l’interpretazione dell’art. 18 commi 4-6 e dell’ art. 16 comma 6 dell’ACN per i rapporti con i Medici di Medicina Generale, precisando che i periodi di sospensione dell’attività di medico di medicina generale (assistenza primaria, continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale, medicina dei servizi) per i motivi elencati all’art. 18 comma 2,3,4 e 5 del nuovo ACN del 2005, non interrompono l’anzianità di servizio e come tali danno diritto al riconoscimento del punteggio come titoli di servizio.

In applicazione della nota SISAC i medici che hanno inoltrato domanda di inserimento nella citata graduatoria, possono far pervenire documentazione probatoria attestante:

1.   il tipo di incarico a convenzione e le ore settimanali statuite;

2.   che il periodo di assenza, ossia la sospensione dall’attività non ha comportato sospensione del rapporto convenzionale né soluzione di continuità nel rapporto stesso ai fini dell’anzianità di servizio;

3.   tipologia dell’eventuale sospensione dell’attività.

Tale documentazione deve essere relativa al godimento dei periodi di sospensione per i motivi di cui all’art. 18, commi 2,3,4, e 5 del nuovo ACN, di seguito elencati:

comma 2 - il medico è sospeso dalle attività di medicina generale:

a)   In caso di malattia o infortunio non occorsi nello svolgimento delle attività professionali convenzionate, per la durata massima di tre anni nell’arco di cinque;

b)  Nel caso di attribuzione e accettazione da parte del medico di incarico di Direttore di Distretto o di altri incarichi organizzativi o di dirigenza nel Distretto o nell’ambito delle altre strutture organizzative e gestionali del Servizio Sanitario Nazionale o Regionale, anche ai sensi del disposto dell’articolo 8, comma 1, lettera m) del D.L.vo n. 501/92 e successive modificazioni ed integrazioni,  per tutta la durata dell’incarico e fino alla cessazione dello stesso. Nel caso di incarico a tempo parziale, la sospensione è anch’essa a tempo parziale.

c)   Per la durata complessiva della inabilità temporanea totale, in caso di infortunio o malattia occorsi nello svolgimento della propria attività professionale;

d)  Per inabilità temporanea o permanente che derivi da causa di servizio, per la durata massima di tre anni nell’arco di cinque;

e)             Partecipazione ad iniziative aventi carattere umanitario e di solidarietà sociale aventi carattere istituzionale e che siano preventivamente autorizzati dall’Azienda,

f)   Per motivi di studio relativi a partecipazione a corsi di formazione diversi da quelli obbligatori di cui all’art. 20 del presente Accordo, accreditati secondo le disposizioni previste dal D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, che abbiano durata superiore a 30 giorni consecutivi e fino alla concorrenza di un limite massimo di 60 giorni all’anno, salvo diversi Accordi Regionali che abbiano come oggetto argomenti di interesse per la medicina generale e che siano preventivamente autorizzati dall’Azienda.

      comma 3 – Il  medico di medicina generale ha diritto ad usufruire di sospensione parziale dell’attività convenzionale, con sua sostituzione part-.time e per periodi anche superiori a sei mesi, comunque non superiori a 18 mesi nell’arco di cinque anni, per:

a)             Allattamento o assistenza ai neonati entro i primi 12 mesi di vita;

b)             Adozione di minore nei primi 12 mesi dell’adozione;

c)             Assistenza a minori conviventi non autosufficienti;

d)             Assistenza a familiari conviventi, anche temporaneamente, con inabilità pari al 100% e titolari di indennità di accompagnamento:

      comma 4 – Il medico in stato di gravidanza, convenzionato ai sensi del presente Accordo, può richiedere la sospensione dell’attività convenzionale per tutto o per parte del periodo previsto  come obbligatorio per i lavoratori dipendenti e con sostituzione totale o parziale della propria attività lavorativa.

      comma 5 – Il medico convenzionato ai sensi del presente Accordo, ove non già previsto dai Capi specifici può richiedere la sospensione dell’attività convenzionale per un periodo non superiore ai 30 giorni lavorativi nell’arco di un anno per ristoro psico-fisico dall’attività lavorativa, con sostituzione a proprio carico.

Tutta la documentazione dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi:

Medici residenti nella Provincia di Chieti  - Ufficio Prov.le Sanità Via Asinio Herio,75- CH

Medici residenti nella Provincia di L’Aquila  - Ufficio Prov.le Sanità Via Roio, 12 - AQ

Medici residenti nella Provincia di Teramo  - Ufficio Prov.le Sanità Via Cerulli Irelli,15 - TE 

Medici residenti nella Provincia di Pescara  - Ufficio Prov.le Sanità Via Cerulli Irelli,15 - TE

Medici residenti  fuori regione  - Ufficio Prov.le Sanità Via Cerulli Irelli,15 - TE