LA GIUNTA REGIONALE
Premesso che:
- con provvedimento di Giunta Regionale 21 febbraio 2005 n. 117 sono state individuate, per lo svolgimento dell’attività dei medici di assistenza primaria, come zone disagiate “”….in via provvisoria e fino a che l’intera materia non venga meglio disciplinata nell’ambito degli Accordo Regionali di cui al nuovo Accordo Collettivo Nazionale…”” tutti i Comuni o frazioni compresi nelle Comunità Montane di cui alla L.R. 5 agosto 2003 n. 11;
- che, ad oggi, in sede di contrattazione regionale con le OO.SS. di categoria non si è, purtroppo, raggiunta alcuna intesa sulla materia di che trattasi, nonostante che le trattative per il nuovo Accordo regionale della medicina generale siano iniziate da tempo;
Rilevato
- che, allo stato, occorre comunque dare attuazione alle disposizioni di cui all’art. 59 lett. D, co.2 del vigente Accordo Collettivo Nazionale della Medicina Generale del 23 marzo 2005 il quale così dispone: “”Per lo svolgimento dell’attività in zone identificate dalle Regioni come disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa, comprese le piccole isole, spetta ai medici di assistenza primaria un compenso accessorio annuo nella misura e con modalità concordate nell’ambito degli Accordi Regionali””;
- che tale disposizione contrattuale impone alle Regioni l’identificazione delle zone disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa e riserva agli Accordi regionali soltanto la disciplina della misura e delle modalità del relativo compenso accessorio annuo spettante ai medici di assistenza primaria;
- che, ripetesi, il citato provvedimento di Giunta Regionale 117/2005 ha carattere esclusivamente provvisorio e, pertanto, la sua efficacia non può protrarsi all’infinito, essendo stato, nel frattempo, emanato il nuovo A.C.N. della medicina generale;
- che è precipua intenzione di questa Regione ridurre, ove possibile, la spesa sanitaria, pur garantendo livelli di assistenza territoriale rispondenti alle esigenze degli utenti;
Tenuto conto di quanto già disciplinato, per la medesima fattispecie in sede di accordo regionale per i medici pediatri di libera scelta, approvato con deliberazione di G.R. 22.05.06 n. 532, si ritiene ragionevole proporre:
1. la revoca della delibera di Giunta Regionale 21 febbraio 2005 n. 117;
2. l’individuazione, come zone disagiate per l’assistenza primaria, dei seguenti comuni:
- tutti i Comuni facenti parte delle Comunità Montane con popolazione fino a 1.000 (mille abitanti);
- i Comuni facenti parte delle Comunità Montane con popolazione tra 1.001 a 5.000 abitanti e con densità di popolazione inferiore a 60 (sessanta) abitanti per Kmq;
3. di dare la facoltà alle Aziende Sanitarie, in via eccezionale e per ragioni connesse alla peculiarità del loro territorio – entro sei mesi dalla data di approvazione del presente provvedimento - , di proporre a questa Regione, previo parere obbligatorio del Comitato di Azienda di cui all’art. 23, co. 3, lett. F del vigente A.C.N., l’individuazione di altri Comuni o frazioni che ritengano, nella loro autonomia, possano essere dichiarati disagiati;
4. di riconfermare, allo stato, per lo svolgimento delle attività dei medici di assistenza primaria nelle zone individuate come disagiate, lo stesso compenso aggiuntivo forfetario annuo divisibile in dodicesimi pari ad euro 6,1975 per assistito in carico residente nella zona stessa di cui all’accordo regionale della medicina generale, approvato con delibera della Giunta Regionale 25.11.1998 n. 3081, fino a che non intervengano nuovi accordi regionali;
Vista la legge Costituzionale 18 ottobre 20001 n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione della Repubblica Italiana;
Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Dirigente del Servizio Assistenza Distrettuale, Medicina di Base e Specialistica sulla regolarità tecnico-amministrativa nonché del Direttore Regionale sulla legittimità del presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
- per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa -
1. la revoca della deliberazione di Giunta Regionale 21 febbraio 2005 n. 117;
2. l’individuazione, come zone disagiate per l’assistenza primaria, dei seguenti comuni:
- tutti i Comuni facenti parte delle Comunità Montane con popolazione fino a 1.000 (mille abitanti);
- i Comuni facenti parte delle Comunità Montane con popolazione tra 1.001 a 5.000 abitanti e con densità di popolazione inferiore a 60 (sessanta) abitanti per Kmq;
3. di dare la facoltà alle Aziende Sanitarie, in via eccezionale e per ragioni connesse alla peculiarità del loro territorio – entro sei mesi dalla data di approvazione del presente provvedimento - , di proporre a questa Regione, previo parere obbligatorio del Comitato di Azienda di cui all’art. 23, co. 3, lett. F del vigente A.C.N., l’individuazione di altri Comuni o frazioni che ritengano, nella loro autonomia, possano essere dichiarati disagiati;
4. di riconfermare, allo stato, per lo svolgimento delle attività dei medici di assistenza primaria, nelle zone individuate come disagiate, lo stesso compenso aggiuntivo forfetario annuo divisibile in dodicesimi pari ad euro 6,1975 per assistito in carico residente nella zona stessa di cui all’accordo regionale della medicina generale, approvato con delibera della Giunta Regionale 25.11.1998 n. 3081, fino a che non intervengano nuovi accordi regionali;
5. di dare mandato al Servizio competente della Direzione Sanità il compito di notificare il presente provvedimento alle Aziende U.S.L. della Regione.