IL SINDACO

Premesso:

-    Con nota prot. 5658, del 25.2.2005, Il Presidente della Camera proponeva al Comune di richiedere alla Regione Abruzzo l’inserimento dei lavori di costruzione di un centro espositivo, di un auditorium e delle urbanizzazioni a servizio – da realizzare nell’area dell’ex foro boario, di proprietà della Camera – nel novero degli interventi da finanziare, con i fondi stanziati con la delibera CIPE n. 20, del 29.9.2004, per i quali  gli enti territoriali sono gli enti legittimati ad avanzare richiesta di finanziamento, quantificando l’importo della spesa da finanziare in complessivi  € 2.000.000,00;

-    La Camera di Commercio con determinazione del Presidente n.2 del 18.3.05, assumeva l’impegno definitivo di cofinanziamento dell’intervento per complessivi € 110.000,00;

-    Il Commissario straordinario del Comune – tenuto conto del fatto che l’intervento di che trattasi era stato a suo tempo inserito tra quelli inclusi nel programma comunale di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio-PRUSST approvato dal consiglio comunale di Chieti con deliberazione n. 233 del 29.7.1999, con istanza del 25.2.2005 avanzava formale proposta alla Regione Abruzzo di inserire i lavori di cui sopra nel novero degli interventi da finanziare con i fondi di cui alla delibera CIPE n. 20/2004, per un importo di € 2.000.000,00;

-    La Regione Abruzzo con delibera di Giunta n.197 del 28.2.2005 e successiva n.368 del 21.3.05 ha ammesso ha finanziamento, per € 2.000.000,00 a valere suo fondi CIPE 20/04, l’intervento denominato “Codice PR-04 – Realizzazione di un centro espositivo e di servizi nell’area ex foro boario”;

-    Con successiva deliberazione n. 3042/CS, del 29.3.2005, assunta con i poteri del Consiglio comunale, il Commissario straordinario del Comune di Chieti prendeva atto della deliberazione della Giunta regionale d’Abruzzo n. 197/2005 e della Giunta camerale n. 32/2005, come modificata dalla successiva deliberazione presidenziale n.TG2/2005, e ratificava la scheda di programma allegata alla richiesta di finanziamento dell’opera in oggetto;

-    Con determinazione dirigenziale n.DC7/242 del 22.11.05 la Regione Abruzzo, assentiva al Comune di Chieti la concessione per la realizzazione dell’intervento denominato “Codice PR-04 – Realizzazione di un centro espositivo e di servizi nell’area ex foro boario”, per un importo complessivo di € 2.110.000,00 di cui € 2.000.000,00 a carico della delibera cipe 20/04, stabilendo le prescrizioni per il suo utilizzo;

-    Con successiva nota prot. 17078, del 30.3.2006, il Comune ha richiesto alla Regione Abruzzo che l’erogazione del finanziamento di che trattasi, per ragioni di snellezza procedurale, venga disposta direttamente alla Camera;

-    Con nota prot. RA/36714, del 26.4.2006, acquisita al prot. n.2900 ll.pp. in data 4.5.2006, il dirigente del servizio regionale “Edilizia residenziale ed aree urbane” ha comunicato al Comune ed alla Camera che nulla osta alla predetta richiesta “….. fermo restando che le istanze di accredito delle erogazioni, così come previste nel provvedimento di concessione del finanziamento, vengano effettuate tramite il Comune, previo compimento di tutte le debite verifiche, controlli e validazioni previste dalle normative vigenti”;

Considerato che dalla realizzazione dell’opera di che trattasi deriveranno indubbi benefici per lo sviluppo del territorio e dell’economia teatina nonché la possibilità per il Comune di avvalersi della struttura in parola per le proprie finalità istituzionali, per cui l’intervento risponde senz’altro agli interessi sia del Comune che della Camera;

Visto l’accordo di programma sottoscritto in data 9 giugno 2006 tra il Comune di Chieti nella persona del Sindaco e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Chieti, nella persona del Cav. Dino Di Vincenzo, per la realizzazione da parte di quest’ultimo del centro espositivo e di servizi nell’area ex foro boario;

Visto l’art. 34 comma 4 del D.Lgs. n. 267/00;

DECRETA

1.      L’approvazione dell’accordo di programma tra il Comune di Chieti e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Chieti per la realizzazione del centro espositivo e di servizi nell’area ex foro boario che allegato al presente Decreto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2.   di dare atto che la pubblicazione del presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo avverrà a cura della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Chieti.

Chieti 9 giugno 2006

IL SINDACO

Dr. Francesco Ricci


ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL COMUNE DI CHIETI E LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CHIETI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO ESPOSITIVO PER LA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA

L’anno duemilasei, il giorno 9 del mese di giugno, in una sala della sede municipale di Chieti, si sono riuniti:

1-  Dott. Francesco Ricci, Sindaco del Comune di Chieti, il quale interviene al presente atto a nome e per conto del predetto ente, d’ora in avanti denominato “Comune”;

2-  Cav. Dino Di Vincenzo, Presidente della C.C.I.A.A. di Chieti, il quale interviene al presente atto a nome e per conto dell’ente medesimo, d’ora in avanti denominato “Camera”.

Le parti innanzitutto premettono:

A-  Con nota prot. 5658, del 25.2.2005, Il Presidente della Camera proponeva al Comune di richiedere alla Regione Abruzzo l’inserimento dei lavori di costruzione di un centro espositivo, di un auditorium e delle urbanizzazioni a servizio – da realizzare nell’area dell’ex foro boario, di proprietà della Camera – nel novero degli interventi da finanziare con i fondi stanziati con la delibera CIPE n. 20, del 29.9.2004, per i quali gli enti territoriali sono gli enti legittimati ad avanzare richiesta di finanziamento;

B-  Con la medesima nota, il Presidente quantificava l’importo della spesa da finanziare con ricorso ai predetti fondi CIPE, in complessivi € 2.000.000,00 ed assumeva altresì l’impegno di porre interamente a carico del bilancio camerale la quota di spesa che, in caso di ammissione a finanziamento da parte della Regione, sarebbe stata posta a carico dell’ente richiedente;      

C-  Detto impegno veniva poi confermato con deliberazione della Giunta camerale n. 32, del 2.3.2005, con la quale veniva determinata in complessivi € 100.000,00 la quota di cofinanziamento da porre a carico della Camera;

D-  Con determinazione del Presidente della Camera n. 2, del 18 marzo 2005, l’impegno camerale relativo al cofinanziamento dell’opera veniva elevato a complessivi € 110.000,00;

E-  Il Commissario straordinario del Comune – tenuto conto del fatto che l’intervento di che trattasi era stato a suo tempo inserito tra quelli inclusi nel programma comunale di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio-PRUSST approvato dal consiglio comunale di Chieti, con deliberazione n. 233, del 29.7.1999 - con istanza del 25.2.2005 avanzava formale proposta alla Regione Abruzzo di inserire i lavori di cui sopra nel novero degli interventi da finanziare con i fondi stanziati con la richiamata delibera CIPE n. 20/2004, per un importo di € 2.000.000,00;

F-  La Regione Abruzzo, con deliberazione della Giunta regionale n. 197, del 28.2.2005 - che in copia si allega sotto la lett. A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale - ammetteva a finanziamento l’intervento denominato “Centro espositivo e di servizi nell’area ex foro boario”, per un importo di € 2.000.000,00, individuando il destinatario del finanziamento nel Comune di Chieti;

G-  Con successiva deliberazione n. 3042/CS, del 29.3.2005, assunta con i poteri del Consiglio comunale, il Commissario straordinario del Comune di Chieti prendeva atto delle deliberazioni della Giunta regionale d’Abruzzo n. 197/2005 e della Giunta camerale n. 32/2005, come modificata dalla determinazione presidenziale n. 2/2005, e ratificava la scheda di programma allegata alla richiesta di finanziamento dell’opera in oggetto;

H-  La Regione Abruzzo, con determinazione del dirigente del servizio edilizia residenziale ed aree urbane n. DC7/242, del 22 novembre 2005 – che in copia si allega sotto la lett. B) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale – ha approvato l’atto di concessione al Comune di Chieti del finanziamento di cui sopra, stabilendo le prescrizioni per il suo utilizzo;

I-   Con successiva nota prot. 17078, del 30.3.2006, il Comune ha richiesto alla Regione Abruzzo che l’erogazione del finanziamento di che trattasi, per ragioni di snellezza procedurale, venga disposta direttamente alla Camera;

J-   Con nota prot. RA/36714, del 26.4.2006, il dirigente del servizio regionale “Edilizia residenziale ed aree urbane” ha comunicato al Comune ed alla Camera che nulla osta alla predetta richiesta “….. fermo restando che le istanze di accredito delle erogazioni, così come previste nel provvedimento di concessione del finanziamento, vengano effettuate tramite il Comune, previo compimento di tutte le debite verifiche, controlli e validazioni previste dalle normative vigenti”;

K- Ciò posto ed al fine di regolare i rapporti tra il Comune e la Camera in funzione della realizzazione dell’opera di che trattasi, si ritiene doversi procedere alla stipula di un accordo di programma, dando atto che, dalla realizzazione dell’opera di che trattasi, deriveranno indubbi benefici per lo sviluppo del territorio e dell’economia teatina nonché la possibilità, per il Comune, di avvalersi della struttura in parola per le proprie finalità istituzionali, per cui l’intervento risponde senz’altro agli interessi sia del Comune che della Camera;

L-  In particolare, si reputa opportuno stabilire che l’intero procedimento realizzativo dei lavori venga assunto dalla Camera, proprietaria dell’area oggetto dell’intervento e che ne ha disposto la progettazione e ne assicura il cofinanziamento;

M- Si ritiene altresì di stabilire che la Camera, unica proprietaria dell’opera, provvederà alla sua gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria a propria cura e spese, senza alcun  onere per il Comune;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Tra il Comune di Chieti e la C.C.I.A.A. di Chieti, come sopra rappresentate, si conviene quanto segue:

Art. 1. La premessa al presente accordo costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso che è attuato con le modalità e con gli effetti dell’art. 34 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267. Costituiscono, inoltre, parte integrante e sostanziale del presente accordo anche gli atti amministrativi, progettuali ed urbanistici ad esso allegati.

Art. 2. Il Comune e la Camera si impegnano ad assicurare, con le modalità di cui ai successivi articoli, la realizzazione di un centro espositivo e di servizi nell’area dell’ex foro boario di Chieti, per un importo complessivo di spesa di € 2.110.000,00, dei quali € 2.000.000,00, finanziati con la richiamata delibera della Giunta regionale n. 197, del 28.2.2005, ed i residui € 110.000,00, con fondi stanziati dalla Camera.

Art. 3. La Camera provvederà, a propria cura e spese, alla redazione ed approvazione della progettazione necessaria alla realizzazione dell’intervento, per un importo non inferiore a quello ammesso a finanziamento dalla Regione Abruzzo. Il presente accordo di programma non costituisce variante al P.R.G.C. in quanto conforme al medesimo secondo la dichiarazione di conformità allegata.

Art. 4. La Camera, al fine di assicurare la esecuzione dei lavori e gli adempimenti connessi, assume la veste di soggetto attuatore e stazione appaltante dell’opera. Essa si impegna ad assicurare che la realizzazione dei lavori avvenga nel pieno rispetto delle condizioni stabilite dalla Regione Abruzzo con l’atto di concessione allegato sotto la lett. B) al presente atto, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto della concessione medesima.

Art. 5. A seguito della richiamata nota della Regione Abruzzo prot. RA/36714, del 26.4.2006, si prende atto che l’erogazione del finanziamento regionale verrà disposta direttamente alla Camera, fermo restando che le istanze di accredito delle erogazioni, così come previsto nel provvedimento di concessione allegato, verranno effettuate per il tramite del Comune di Chieti, che le inoltrerà previa verifica della regolarità della documentazione di corredo.

Art. 6. Al Comune resta attribuita la funzione di coordinamento e alta sorveglianza sull’intero iter di realizzazione dell’opera. In relazione a quanto sopra, il progetto esecutivo dei lavori nonché le eventuali varianti saranno sottoposti all’approvazione del Settore LL.PP. del Comune di Chieti. La procedura di appalto dell’opera potrà essere avviata dalla Camera solo dopo la predetta approvazione.

Art. 7. Al fine di remunerare l’attività di cui al precedente art. 6, è riconosciuto al Coordinatore tecnico del Comune e ai suoi collaboratori una quota di incentivo pari ad € 10.000,00, a carico del bilancio camerale, che verrà trasferito al Bilancio Comunale e ridistribuito al Coordinatore tecnico e suoi collaboratori previa relazione del Dirigente di riferimento e determinazione di liquidazione da parte del Settore del personale. Detto importo verrà corrisposto per una quota pari al 50% all’inizio lavori e per la restante parte all’approvazione del certificato regolare esecuzione o collaudo.

Art. 8. La Camera assicura il cofinanziamento dell’opera, assumendo a proprio carico l’integrale copertura della quota di spesa eccedente l’importo ammesso a finanziamento dei fondi CIPE.

Art. 9. La Camera si impegna a garantire al Comune l’utilizzazione gratuita e perpetua della struttura oggetto del presente accordo, per manifestazioni compatibili con la destinazione della struttura medesima ed alle seguenti condizioni:

-    L’utilizzo è consentito per manifestazioni organizzate direttamente dal Comune, eventualmente in collaborazione con altri enti e/o associazioni, sulla base di una programmazione semestrale concordata con la Camera e per un numero massimo di sessanta giorni l’anno; per manifestazioni fieristiche, è necessario il consenso esplicito della Camera;

-    L’utilizzo gratuito da parte del Comune comporta che restano a carico della Camera le spese di illuminazione, riscaldamento, condizionamento, fornitura di energia elettrica e pulizia della struttura, mentre faranno carico al Comune tutte le altre spese connesse all’allestimento della manifestazione, comprese le custodie nel periodo in cui la struttura, oggetto dell’accordo, è utilizzata dal Comune medesimo;

Art. 10. Si dà atto:

-    L’intervento di che trattasi è stato inserito nel programma triennale 2006-2008 e nell’elenco annuale 2006 dei lavori di competenza della Camera;

-    Per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente accordo di programma, non si renderà necessario il rilascio del permesso di costruire, in applicazione dell’art. 7, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 6.6.2001, n. 380.

Art. 11. Ai sensi dell’art. 34, comma 6°, del D.Lgs. n. 267/2000, la vigilanza e il controllo sull’esecuzione del presente Accordo di programma sono esercitati gratuitamente da un collegio costituito dal Sindaco di Chieti, o da suo delegato, che lo presiede e dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della Provincia di Chieti o da suo delegato.

Il collegio di vigilanza, in particolare:

1)   vigila sulla tempestiva e corretta attuazione dell’Accordo di Programma;

2)   individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all’attuazione dell’Accordo di Programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;

3)   dirime in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione e all’attuazione del presente dell’Accordo di Programma;

4)   propone l’adozione di provvedimenti di proroga al termine di durata dell’Accordo di Programma;

5)   vigila sulla corrispondenza del Programma agli impegni convenzionali assunti nel Protocollo d’Intesa e con l’Accordo di Programma e relativi allegati;

6)   esamina eventuali modifiche del Programma e di variazione degli interventi previsti nello stesso, formulate in base a motivate e specifiche esigenze funzionali e qualora lo ritenga opportuno, propone la modifica dell’accordo stesso;

Per lo svolgimento dei compiti sopraelencati, il Collegio può acquisire documenti ed informazioni ed effettuare sopralluoghi ed accertamenti presso i soggetti stipulanti l’accordo.

All’atto dell’insediamento, che avviene su iniziativa del Presidente entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. del provvedimento sindacale di approvazione dell’Accordo di Programma, il collegio definisce le modalità ed i tempi necessari per la propria operatività.

Ai fini del controllo sull’esecuzione dell’accordo di programma, il Collegio di Vigilanza può avvalersi di una struttura di coordinamento costituita dai responsabili del procedimento da individuare ai sensi della L. n. 216/1995 e che operi gratuitamente.

Art. 12. Il collegio di vigilanza, qualora accerti inadempienze a carico dei soggetti attuatori o degli Enti firmatari dell’accordo provvede alle contestazioni secondo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia;

Art. 13. Ogni controversia derivante dall’esecuzione del presente Accordo di Programma che non venga definita bonariamente dal Collegio di Vigilanza ai sensi del precedente articolo sarà devoluta all’organo competente previsto dalla vigente normativa.

Il previsto Accordo di Programma sottoscritto dai legali rappresentanti delle amministrazioni interessate, è approvato i sensi dell’art. 34, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. Il relativo Decreto sarà pubblicato sul BURA a cura e spese della Camera.

Le attività programmate sono vincolanti per i soggetti attuatori e gli Enti firmatari che si assumono l’impegno di realizzarle nei tempi indicati.

Letto, confermato e sottoscritto,

F.to illeggibile